Creditor Appeal of Execution Annulment Based on Post-Bankruptcy Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor appealed an enforcement office's decision to annul a writ of execution, which was based on the debtor's subsequent bankruptcy, arguing the debt stemmed from a breach of contract occurring after the bankruptcy declaration and therefore fell outside the bankruptcy mass. The appellate court sustained the appeal, reasoning that the enforcement office improperly adjudicated the substantive legitimacy of the claim and the time the debt arose; such determinations regarding pre-bankruptcy versus post-bankruptcy claims are matters for the ordinary or summary judicial proceedings to reject an opposition, not for the enforcement office, which must issue the writ as requested, leaving the debtor to oppose the execution through the proper legal channels.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 LEF, Art. 79 LEF, Art. 82 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Creditor Appeal of Execution Annulment Based on Post-Bankruptcy Debt: The appellate court sustained the appeal, reasoning that the enforcement office improperly adjudicated the substantive legitimacy of the claim and the time the debt arose; such determinations regarding pre-bankruptcy versus post-bankruptcy claims are matters for the ordinary or summary judicial proceedings to reject an opposition, not for the enforcement office, which must issue the writ as requested, leaving the debtor to oppose the execution through the proper legal channels.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the right to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for not levying court fees in this decision.
Cited as the basis for not awarding indemnities in this decision.
Testo completo
Incarto n. 15.98.00013 · Lugano 11 dicembre 1998 /B/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 febbraio 1998
__________ contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 30 gennaio 1998 di annullamento del PE n. __________ emesso il 9 dicembre 1997 su domanda del ricorrente contro
__________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che su domanda di __________ l’UE di Lugano il 2 dicembre 1997 ha emesso il PE n. __________ nei confronti di __________ per l’importo di fr. 700’000.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito “Rottura unilaterale di contratto come da accordo aggiuntivo no. 2 del 4 novembre 1994 siglato a lato del rogito n. __________ del notaio __________ (Debitore solidale con __________)”;
che con provvedimento 30 gennaio 1998 l’Ufficio esecuzione di Lugano ha annullato il predetto PE, contro il quale era stata interposta opposizione, ritenendo che essendo stato dichiarato il fallimento di __________ in data 7 aprile 1997, un eventuale precetto esecutivo doveva essere emesso dalla Massa fallimentare, rappresentata dall’Ufficio fallimenti di Viganello;
che contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo che la domanda di emissione del PE è stata presentata in seguito alla rottura unilaterale di contratto da parte di __________ (solidale con __________) dell’accordo aggiuntivo n. 2, annesso e parte integrante del contratto di acquisto citato nel PE in oggetto. A detta del ricorrente non risulta che un fallimento inibisca gli obblighi di un contratto di lavoro - come l’accordo aggiuntivo n. 2 -, soprattutto se al momento del fallimento tutti i rapporti maturati sino a quel momento erano stati liquidati. Oggetto del PE è il mancato guadagno e la perdita derivante dovuta al fatto che il debitore, nonostante l’accordo scritto e valido, abbia chiamato a continuare i lavori artigiani senza nessun preavviso, messa in mora o altro. I diritti derivanti da tale contratto, successivi alla data del fallimento di vari mesi, possono e devono pertanto, secondo __________, essere salvaguardati;
- che i diritti ante dichiarazione di fallimento cadono nella massa fallimentare mentre quelli sorti successivamente sono di pertinenza del creditore;
- che ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo, il quale deve contenere:
1. le indicazioni della domanda d’esecuzione;
2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
3. l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio (“fare opposizione”) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, nè faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso;
- che ex art. 79 LEF se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa, mentre ex art. 82 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
- che competente per giudicare sul momento topico del sorgere della pretesa posta in esecuzione è quindi il giudice in procedura ordinaria risp. in procedura sommaria di rigetto dell’opposizione e non l’Ufficio esecuzione;
- che di conseguenza l’UE di Lugano non poteva procedere all’annullamento del PE in esame, la legittimazione materiale di __________ dovendo essere verificata in sede giudiziale;
- che l’UE di Lugano dovrà quindi procedere all’emissione del PE così come richiesto;
- che il ricorso 3 febbraio 1998 __________ va quindi accolto;
- che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
pronuncia: 1. Il ricorso 3 febbraio 1998 __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio esecuzione di Lugano di emettere il precetto esecutivo come alla domanda d’esecuzione.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
4. Intimazione:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria