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15.1997.85 • TRAC TI 15.1997.85 Generato dall'IA

Execution Office Decision on Untimely Opposition to Payment Orders

Numero d'incarto 15.1997.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the execution office's decision to reject their oppositions to payment orders (PEs) as untimely, as the opposition was submitted via fax on May 20, 1997, following the PE notification on May 5, 1997, exceeding the ten-day statutory limit under Article 74 LEF. The court reasoned that the debtor's assertion of an initial verbal opposition followed by a written confirmation was contradicted by the testimony of the official who served the PEs, who stated the debtor merely indicated an intent to respond in writing later without specifically lodging an opposition, and considering the debtor's familiarity with the process, the written fax constituted the actual, but late, opposition, thus affirming the execution office's finding.

Regesto Legislator

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Art. 74 LEF, Art. 19 cpv. 4 LPR, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Execution Office Decision on Untimely Opposition to Payment Orders: The court reasoned that the debtor's assertion of an initial verbal opposition followed by a written confirmation was contradicted by the testimony of the official who served the PEs, who stated the debtor merely indicated an intent to respond in writing later without specifically lodging an opposition, and considering the debtor's familiarity with the process, the written fax constituted the actual, but late, opposition, thus affirming the execution office's finding.

Parole chiave

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ordine di pagamento opposizione tardiva notificazione della decisione notificazione di atti opposizione domanda di continuazione dell'esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 74 LEF

This article establishes the rule that opposition must be declared immediately or within ten days of service of the payment order, which justifies the rejection of the appeal due to late opposition.

art. 17 LEF

Cited in the final pronouncement, referencing the legal basis for the decision regarding the appeal.

art. 19 LEF

Cited in the final pronouncement regarding the possibility of appeal against this decision to the Federal Supreme Court.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the ruling regarding the decision not to levy court costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the ruling regarding the decision not to award compensation/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00085 · Lugano 21 novembre 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 giugno 1997 di

__________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano in materia di opposizioni ai PE emessi. nell’ambito delle esecuzioni n.____________________ promosse contro il ricorrente da

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ viste le osservazioni 11 giugno 1997 dell’UE di Lugano;

completata l’istruttoria;

ritenuto

in fatto:

A. Diversi creditori procedono in via esecutiva contro il ricorrente per l’incasso dei loro crediti. Dalle schede concernenti le relative esecuzioni si evince che dopo vari tentantivi i PE sono stati notificati al creditore dal funzionario dell’UE di __________ il 5 maggio 1997. Con fax 20 maggio 1997, inviato all’UE di Lugano, il ricorrente ha interposto opposizione ai PE in esame. Lo stesso giorno l’UE ha comunicato a ____________________ di non ritenere valide le opposizioni, non essendo state inoltrate entro il termine di 10 giorni dalla notifica dei PE.

Con nuovo scritto 30 maggio 1997 l’UE di Lugano ha comunicato alll’escusso di mantenere la sua decisione 20 maggio 1997 in merito alla tardività delle opposizioni.

B. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo che, vista l’impossibilità di procedere immediatamente all’opposizione, ne ha informato il signor __________, chiedendo un po’ di tempo per poter rintracciare la necessaria documentazione, da poi presentare successivamente in giudizio. Egli ha in seguito, per scrupolo, inviato un fax all’UE di Lugano, dove documentava l’opposizione verbale fatta al signor __________. Il ricorrente chiede che vengano dichiarate valide le opposizioni interposte a suo tempo verbalmente al signor __________ e successivamente confermate.

C. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha prodotto una dichiarazione del funzionario __________ in cui questi afferma che, interpellato l’escusso circa la sua volontà di interporre o meno opposizione, questi si è astenuto dal rilasciare dichiarazioni esplicite in tal senso, ma ha per contro espressamente asserito che si sarebbe pronunciato, sui diversi PE notificatigli, in seguito per iscritto. In quella circostanza il ricorrente, salvo la predetta generica intenzione di reagire per iscritto agli atti intimatigli, non ha manifestato neppur vagamente l’intenzione di contestare in modo totale e generalizzato i crediti cui essi si riferiscono.

D. Interrogato come teste, il funzionario __________ ha confermato la sua dichiarazione allegata alle osservazioni dell’UE di Lugano. Egli ha poi affermato che __________ ha preso conoscenza di tutti i PE notificatigli, comunicandogli che avrebbe preso posizione successivamente per iscritto. Il teste ha dichiarato di ricordare che l’escusso non disse di interporre opposizione ad alcun PE, né un’opposizione generalizzata a tutti i PE. In considerazione del fatto che di solito __________ invia comunicazioni scritte all’UE e che in varie occasioni si è dimostrato in grado di far valere i suoi diritti, non ha ritenuto di doverlo rendere attento sulle conseguenze di una mancata opposizione.

Considerato

in diritto

1.

a) Ex art. 74 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Oralmente l’opposizione può essere interposta immediatamente alla notificazione del PE, per cui chi effettua la consegna attesta la dichiarazione del debitore immediatamente su ambedue i doppi del PE; l’opposizione può essere interposta in seguito all’Ufficio esecuzione, dove l’opposizione viene messa a protocollo; sotto certe circostanze essa può avvenire anche telefonicamente all’Ufficio esecuzione. Per iscritto l’opposizione viene interposta per lettera raccomandata oppure invio semplice (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 18 n. 12 e 13 p. 112).

b) Ex art. 19 cpv. 4 LPR va tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti.

__________ è stato citato con invio raccomandato il 27 agosto 1997 per essere interrogato formalmente il 16 settembre 1997 alle ore ore 16.30. Ritenuto che egli, senza scusarsi, né presentare alcuna richiesta di rinvio, non si è presentato all’udienza, va tenuto conto del suo comportamento processuale e deciso sulla base delle allegazioni contenute nel suo ricorso.

c) Interrogato quale teste, il funzionario __________ ha dichiarato che l’escusso, presa conoscenza dei PE notificatigli, gli ha comunicato che avrebbe preso posizione, per iscritto successivamente. Il teste ha affermato che __________ non ha dichiarato né di interporre opposizione ad alcuno dei PE, né di interporre un’opposizione generalizzata a tutti i PE. Con il suo ricorso il debitore ha sostenuto da un canto l’impossibilità da parte sua di interporre immediatamente opposizione, mentre dall’altro ha fatto valere, in contrasto con le sue precedenti affermazioni, che il fax inviato all’UE costituiva unicamente la conferma dell’opposizione verbale. In casu va rilevato che il ricorrente, al quale sono già stati notificati numerosi PE, è persona cognita della possibilità di interporre immediata opposizione. Pertanto, se tale era la sua intenzione, egli era in grado di verificarne, al momento della consegna dei PE, l’attestazione da parte del funzionario, che doveva effettuarla immediatamente su ambedue i doppi e, in caso di omissione, pretendere che vi indicasse tale menzione. In considerazione della testimonianza del funzionario dell’UE di Lugano, che ha proceduto alla consegna dei PE in oggetto, delle contrastanti dichiarazione di __________ e del fatto che al momento della notificazione sui PE non è stata attestata opposizione alcuna, va ritenuto che l’opposizione è stata interposta dal ricorrente con fax 20 maggio 1997. Dovendo tuttavia l’escusso opporsi alle esecuzioni, ex art. 74 cpv. 1 LEF, entro 10 giorni dalla notificazione dei PE, l’UE di Lugano ha correttamente considerate tardive le opposizioni interposte il 20 maggio 1997, la notificazione dei PE in oggetto essendo avvenuta il 5 maggio 1997.

3. Il ricorso 5 giugno 1997 di __________ va quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 74 LEF

pronuncia

1. Il ricorso 5 giugno 1997 di __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.

19 LEF.

4. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria