Enforcement Order Notification Validity Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant opposed an enforcement order (PE) which the execution office deemed untimely, noting the opposition was postmarked May 6th, subsequent to the purported April 25th notification date. The court ruled that notification of an enforcement order, being the first procedural act with contents mandated by law, cannot validly occur via telephone, even if authorized; consequently, the operative notification date was when the document was actually received by mail on April 26th, which validated the opposition filed on May 6th, thus granting the appeal and requiring correction of the notification date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 LEF, Art. 31 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF; Enforcement Order Notification Validity Appeal: The court ruled that notification of an enforcement order, being the first procedural act with contents mandated by law, cannot validly occur via telephone, even if authorized; consequently, the operative notification date was when the document was actually received by mail on April 26th, which validated the opposition filed on May 6th, thus granting the appeal and requiring correction of the notification date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the ruling, suggesting relevance to the overall decision context, though the specific application is covered by Art. 69 LEF and procedural rules.
Cited in the preamble to the ruling and forms the basis for the court's analysis of the Precept's required content and issuance.
Applied in order 2 to confirm that no court fees (spese) are to be collected.
Applied in order 2 to confirm that no indemnities (indennità) are to be awarded.
Cited in order 3 as the basis for the appeal route to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00077 · Lugano 31 luglio 1997/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'utlimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 maggio 1997 di
__________ rappr. da: __________ contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 7 maggio 1997 concernente l’opposizione interposta al PE emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
__________;
viste le osservazioni 9 giugno 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato che con decreto presidenziale 27 maggio 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ dell’UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 9’770.-- oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 1997. Sul PE è indicata quale data di emissione il 27 gennaio 1997 e di notifica il 25 aprile 1997. Il 5 maggio 1997 la __________ ha interposto opposizione.
B. Con provvedimento 7 maggio 1997 l’UE di Lugano ha comunicato alla ricorrente che l’opposizione è tardiva. Il PE è stato notificato il 25 aprile 1997, il termine di 10 giorni è scaduto il 5 maggio 1997, mentre l’opposizione risulta essere stata spedita il 6 maggio 1997 (data del timbro postale).
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata l’escussa argomentando che il PE speditole il 25 aprile 1997 per invio postale, le è stato notificato il 26 aprile 1996.
D. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha rilevato che dopo vari tentativi di notifica, l’escussa il 25 aprile ha telefonato all‘Ufficio, autorizzando la notifica telefonica e la spedizione della copia del PE.
Considerato
in diritto
1.
a) Ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.
Il precetto contiene:
1. le indicazioni della domanda d’esecuzione;
2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
3. l’accertamento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, nè faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
L’emissione del precetto esecutivo costituisce il primo atto esecutivo. Considerata la sua funzione, di aprire la procedura esecutiva, il suo contenuto riveste un’importanza decisiva (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, §17 n. 2 e 6 p. 105/106), ritenuto che oltre agli elementi essenziali sopra indicati risultano essere importanti per l'escusso anche tutte le indicazioni figuranti a recte e verso (cfr. mod. 3). Orbene, è di tutta evidenza che per telefono è escluso che possa darsi corretta notifica nel senso inteso dal legislatore.
b) Giusta l'art. 65 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, ossia nel caso di una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore. Ove però le citate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato.
c) Quando è stabilito che il debitore, nonostante un errore di notificazione, ha ricevuto il precetto esecutivo, la notificazione e l’atto esecutivo sono validi (Amonn/Gasser, op. cit. § 12 n. 27 p. 93).
d) Secondo l’UE di Lugano la notificazione del PE in oggetto sarebbe avvenuta per telefono il 25 aprile 1997. L’esemplare del PE per il debitore prodotto agli atti reca infatti quale data di notificazione il 25 aprile 1997. L’UE ha poi dichiarato di averne spedito la copia lo stesso giorno alla debitrice, la quale ha confermato di averla ricevuta il 26 aprile 1997. Dalle precedenti considerazioni si evince tuttavia che la notificazione di un precetto esecutivo non può avvenire telefonicamente, trattandosi del primo atto esecutivo, il cui contenuto, previsto all’art.69 LEF, riveste un’importanza decisiva per il proseguimento della procedura come si è detto al cons. 1a). Di conseguenza, a prescindere da come sia avvenuta la notificazione, rimasta incontestata, determinante è in concreto il giorno in cui il PE è effettivamente pervenuto alla debitrice, ossia il 26 aprile 1997. Pertanto il termine di 10 giorni per interporre opposizione ha iniziato a decorrere ex art. 31 cpv. 1 LEF il 27 aprile 1997, scadendo il 6 maggio 1997. L’opposizione interposta dalla __________, datata 5 maggio 1997, e spedita il 6 maggio 1997 (data del timbro postale) va quindi ritenuta valida.
2. Il ricorso 23 maggio 1997 della __________ va quindi accolto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 69 LEF
pronuncia
1. Il ricorso 23 maggio 1997 della __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza l'opposizione interposta il 6 maggio 1997 al PE n. __________ del
27 gennaio 1997 dell'UE di Lugano è dichiarata valida.
1.2. L'UE di Lugano provvederà alla rettifica della data di notifica da "25 aprile 1997" a "26 aprile 1997".
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria