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15.1997.76 • TRAC TI 15.1997.76 Generato dall'IA

Heir's Appeal on Undivided Estate Foreclosure Service Dismissed as Untimely and Substantively Lacking

Numero d'incarto 15.1997.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An heir appealed the initiation of a real estate foreclosure proceeding against the undivided estate, claiming the creditor improperly served the enforcement order only to one heir and that they were not personally indebted. The court dismissed the appeal as untimely, noting the appellant had knowledge of the proceedings months before filing the appeal, but further reasoned that even on the merits, service was valid because the enforcement order was correctly served upon one heir as required by law for undivided estates when no appointed representative is known, and the creditor's action of serving the domiciled heir did not constitute an abuse of right.

Regesto Legislator

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Art. 65 cpv. 3 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF; Heir's Appeal on Undivided Estate Foreclosure Service Dismissed as Untimely and Substantively Lacking: The court dismissed the appeal as untimely, noting the appellant had knowledge of the proceedings months before filing the appeal, but further reasoned that even on the merits, service was valid because the enforcement order was correctly served upon one heir as required by law for undivided estates when no appointed representative is known, and the creditor's action of serving the domiciled heir did not constitute an abuse of right.

Parole chiave

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successione indivisa deposito tardivo beni immobili decisione d'esecuzione massa fallimentare procedura di realizzazione del pegno immobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 101 III 7
DTF 107 III 10
Commette un abuso di diritto il creditore che fa notificare un precetto esecutivo a un coerede che egli presume non faccia opposizione, mentre si astiene dal notificarlo a un coerede da cui deve attendersi con certezza un‘opposizione (DTF 107 III 10 ).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

This article is cited in the reasoning for the decision, which results in the inadmissibility of the appeal in order 1.

art. 65 LEF

This article is cited in the reasoning for the decision, which confirms the correct procedure even though the appeal was rejected on procedural grounds in order 1.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision dictates that no court fees are levied, as stated in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision dictates that no indemnities are awarded, as stated in order 2.

art. 19 LEF

This article governs the right to appeal the decision to the Federal Tribunal, as stated in order 3.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00076 · Lugano 8 aprile 1998/FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 maggio 1997 di

__________ patr. dall'avv. __________ contro

__________ e meglio contro il precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare e la relativa domanda di vendita nell'esecuzione n. __________ promossa dalla

__________

nei confronti della

__________

viste le osservazioni

- 21 maggio 1997 della __________

- 22 maggio 1997 di __________

- 23 maggio 1997 __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Il

23 gennaio 1996 è deceduta a __________ e ha lasciato quali unici eredi __________ ____________________ e __________.

B. Il

9 settembre 1996 la __________ ha iniziato una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare facendo spiccare nei confronti della __________, e per essa a __________, il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano.

C. Non avendo la debitrice formulato opposizione al precetto esecutivo, in data 14 marzo 1997 è stata chiesta la vendita della part. __________ RFD di __________ e della coattiva di 1/8 sulla part. __________ RFD di __________. La comunicazione della domanda di realizzazione è stata resa nota alla Comunione ereditaria il 17 marzo 1997.

D. Con ricorso 29 aprile 1997 __________ chiede l’annullamento dell’esecuzione sostenendo __________ non sarebbe in alcun modo legittimato a rappresentare la Comunione ereditaria. Inoltre la ricorrente sostiene di non essere debitrice nei confronti della __________, opponendosi alla realizzazione del pegno immobiliare. Per questi motivi l’esecuzione dovrebbe quindi venir annullata.

E. Con osservazioni 21 maggio 1997 la __________ to chiede che il gravame venga dichiarato tardivo, in quanto la ricorrente sarebbe stata a conoscenza della procedura esecutiva già nell’autunno del 1996. Inoltre la notifica del precetto sarebbe avvenuta correttamente secondo quanto previsto dall’art. 65 cpv. 3 LEF, quindi il ricorso andrebbe comunque respinto nel merito.

F. __________ nelle sue osservazioni 22 maggio 1997 assevera che il ricorso sarebbe tardivo, in quanto la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della procedura esecutiva in corso al più tardi il 21 novembre 1996 per il tramite del legale di __________. Il ricorso sarebbe inoltre infondato nel merito, poiché la notifica del precetto esecutivo alla Comunione Ereditaria sarebbe avvenuta correttamente.

G.

Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso all’Autorità di Vigilanza contro ogni provvedimento dell’ufficio di esecuzione o di fallimento deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF).

2. Orbene dai documenti prodotti risulta che la ricorrente era a conoscenza della procedura esecutiva avviata dalla banca creditrice già a partire dal 9 dicembre 1996 (cfr. doc. V). La ricorrente si è aggravato contro l’operato dell’UEF di Lugano chiedendo l’annullamento dell’esecuzione n.__________ solo in data 29 aprile 1997. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile per tardività.

3. Abbondanzialmente si rileva che il gravame sarebbe comunque stato respinto. Infatti se l’esecuzione è diretta contro un’eredità non divisa, la notifica degli atti esecutivi deve avvenire al rappresentante dell’eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi (art. 65 cpv. 3 LEF). Il creditore non ha quindi la scelta; prima di procedere egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti dell’eventuale esistenza di un esecutore testamentario, di un amministratore o di un rappresentante designato dagli stessi eredi (cfr. Rep. 1970, p.72). L’Autorità di vigilanza deve esaminare nella procedura di ricorso se la persona cui sono stati notificati atti esecutivi per l’eredita non divisa, o che ha dato procura per il ritiro a un’altra persona, è compresa nella cerchia delle persone menzionate nell’art. 65 cpv. 3 LEF (DTF 101 III 7). Commette un abuso di diritto il creditore che fa notificare un precetto esecutivo a un coerede che egli presume non faccia opposizione, mentre si astiene dal notificarlo a un coerede da cui deve attendersi con certezza un‘opposizione (DTF 107 III 10 ).

4. Nel caso di specie la Comunione Ereditaria escussa è composta di __________, __________ brogi e __________. Il precetto esecutivo è stato quindi correttamente intimato a uno degli eredi, vale a dire __________. Il fatto che egli non abbia formulato opposizione al precetto esecutivo non induce a ritenere che la __________ abbia commesso un abuso di diritto. Infatti la creditrice ha fatto notificare il precetto all’unico erede domiciliato in Ticino, atteso che la quota nella Comunione ereditaria spettante a ____________________ è stata acquistata all’incanto presso l’UE di Lugano, da __________ il 28 settembre 1992. L’operato dell’UE di Lugano deve quindi essere ritenuto corretto, avendo quest’ultimo applicato correttamente l’art. 65 cpv. 3 LEF. Il ricorso non merita quindi tutela neppure nel merito.

5. Le censure della ricorrente relative al fondamento del credito posto in esecuzione concernono questioni di merito che quindi sfuggono al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza.

6. Ne consegue l'irricevibilità del gravame, destinato comunque alla reiezione.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 65 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 9 maggio 1997 di __________, è irricevibile per tardività.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria