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15.1997.74 • TRAC TI 15.1997.74 Generato dall'IA

Debtor Challenge to Direct Notification of Enforcement to Tutelary Authority

Numero d'incarto 15.1997.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A corporate debtor challenged the direct notification of enforcement proceedings to the tutelary authority, arguing that under the new Enforcement and Bankruptcy Act (LEF), notification should proceed via a court-appointed administrator (curator) if no legal representative exists, per relevant articles concerning curatorship under the Civil Code, as opposed to the previous practice. The court rejected the appeal, reasoning that while the new LEF provisions regarding notification distinguish between tutelage and curatorship, the prior interpretation, allowing notification to the tutelary authority when a legal entity lacks a representative and a curator has not yet been appointed, remains valid because the relevant sections replace older law that did not distinguish between physical and legal persons, and preventing notification to the tutelary authority in the interim period would be unwarranted.

Regesto Legislator

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Art. 68c nLEF, Art. 46 cpv. 2 nLEF, Art. 47 vLEF, Art. 47 cpv. 2 vLEF, Art. 68c cpv. 1 che se, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor Challenge to Direct Notification of Enforcement to Tutelary Authority: The court rejected the appeal, reasoning that while the new LEF provisions regarding notification distinguish between tutelage and curatorship, the prior interpretation, allowing notification to the tutelary authority when a legal entity lacks a representative and a curator has not yet been appointed, remains valid because the relevant sections replace older law that did not distinguish between physical and legal persons, and preventing notification to the tutelary authority in the interim period would be unwarranted.

Parole chiave

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esecuzione in via di fallimento codice di diritto processuale civile autorità con potere di nomina obblighi di notifica persona giuridica procedura direttrice Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 68c nLEF
L’art. 68c nLEF consente effettivamente la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria competente qualora il debitore non abbia un rappresentante legale.
Art. 46 cpv. 2 nLEF
Ex art. 46 cpv. 2 nLEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede.
Art. 47 vLEF
68c e 68d nLEF, in sostituizione dell’art. 47 vLEF, regolano la notifica allorquando il debitore è sotto autorità parentale, tutela o curatela (cfr.
Art. 47 cpv. 2 vLEF
Secondo la vecchia LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv. 2 vLEF (cfr.
Art. 68c cpv. 1 che se
La nuova LEF prevede all’art. 68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel caso in cui non abbia un rappresentante legale, gli atti si notificano all’autorità tutoria competente.
Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF
Although implicitly referenced by the statement in order 2, the exact reference for costs is found in the explicit mention of 'Non si prelevano spese' in order 2, which is supported by the reasoning citing Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF in the pre-ruling section.
Art. 62 cpv. 2 TLEF
Although implicitly referenced by the statement in order 2, the exact reference for indemnities is found in the explicit mention of 'non si assegnano indennità' in order 2, which is supported by the reasoning citing Art. 62 cpv. 2 TLEF in the pre-ruling section.
Art. 19 LEF
Cited in order 3, this provision governs the possibility and deadline for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 68c e d LEF

These articles regulate the notification procedure which was the subject of the appeal, leading to the rejection of the appeal in order 1.

art. 19 LEF

Cited in order 3, this provision governs the possibility and deadline for appealing the present decision to the Federal Tribunal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Although implicitly referenced by the statement in order 2, the exact reference for costs is found in the explicit mention of 'Non si prelevano spese' in order 2, which is supported by the reasoning citing Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF in the pre-ruling section.

art. 62 cpv. 2 TLEF

Although implicitly referenced by the statement in order 2, the exact reference for indemnities is found in the explicit mention of 'non si assegnano indennità' in order 2, which is supported by the reasoning citing Art. 62 cpv. 2 TLEF in the pre-ruling section.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00074 · Lugano 20 maggio 1997 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 maggio 1997 di

__________ contro

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la notifica del PE nell’esecuzione n. __________ promossa contro la __________ da

__________;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE __________ la __________ procede contro la __________. Il PE, emesso con l’indicazione “____________________ ”, è stato notificato il 2 maggio 1997 alla __________.

B. Contro siffatta notifica si è tempestivamente aggravata la __________ argomentando che, invece di attendere l’istituzione della curatela di amministrazione, l’UE di Lugano le ha direttamente notificato il PE e ciò sulla base di una lettera (direttiva) datata 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale inviata all’Obergericht del Cantone Zurigo. Secondo la ricorrente con l’entrata in vigore della nuova LEF vi sono stati però dei cambiamenti. L’art. 68c nLEF consente effettivamente la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria competente qualora il debitore non abbia un rappresentante legale. Questa norma riguarda però i casi di debitori sotto autorità parentale o sotto tutela, quindi unicamente persone fisiche. Alla società anonima, essendo una persona giuridica, non è applicabile l’art. 68c nLEF. Qualora non sia provveduto altrimenti all’amministrazione del patrimonio di una persona giuridica, l’autorità tutoria è tenuta ad istanza dell’interessato o d’ufficio, a designare un curatore in applicazione dell’art. 393 n. 4 CC. Secondo la ricorrente, per la notifica di atti esecutivi, va quindi applicato l’art. 68d n. 2 nLEF, secondo il quale gli stessi si notificano al curatore in caso di curatela ex art. da 392 a 394 CC dal momento in cui la nomina è stata pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione. La notifica di atti esecutivi alla Delegazione tutoria non è pertanto più possibile nei casi in cui il debitore non è soggetto ad autorità parentale, tutela o assistenza.

Considerato

in diritto:

1. Ex art. 46 cpv. 2 nLEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede. Nella nuova LEF la notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 68c e ss., mentre è stato abrogato l’art.

47 vLEF, essendo stato rilevato che vi era confusione in merito al foro dell’esecuzione ed il luogo dove si trovano le persone alle quali vanno notificati gli atti esecutivi (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF n. 27 vol. III 16 luglio 1991 p. 36/37).

Ex art. 393 n. 4 CC l’Autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in specie nomina un curatore in mancanza degli organi necessari di una corporazione, quando non sia altrimenti provveduto all’amministrazione. Secondo la vecchia LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv. 2 vLEF (cfr. lettera 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale all’Obergericht del Canton Zurigo). La nuova LEF prevede all’art. 68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel caso in cui non abbia un rappresentante legale, gli atti si notificano all’autorità tutoria competente. Questa norma, pur non più contenendo alcuna indicazione in merito al foro, ricalca l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF. Nel marginale dell’art. 68c nLEF è stato sì indicato “Debitore sotto autorità parentale o tutela”, tuttavia l’applicazione di questa norma non può essere limitata unicamente alle persone fisiche, considerato che l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF non faceva distinzione tra persone fisiche e giuridiche e che gli art. 68c e 68d nLEF, in sostituizione dell’art. 47 vLEF, regolano la notifica allorquando il debitore è sotto autorità parentale, tutela o curatela (cfr. SJZ 1996 Nr.

23 p.428). Va poi rilevato che l’art. 68d n. 2 nLEF disciplina la notificazione di atti esecutivi al debitore e al curatore, nei casi di curatela secondo gli art. da 392 a 394 CC, dal momento in cui la nomina è già avvenuta ed è stata pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione, mentre per il periodo antecedente tale designazione la norma è silente. Non vi è tuttavia motivo di credere che nel caso in cui il debitore è una persona giuridica, per la quale non è ancora stato nominato un curatore, il legislatore abbia voluto impedire la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria. Pertanto quanto rilevato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nella citata lettera 18 febbraio 1983, secondo la quale, nel caso in cui mancando ad una società un rappresentate legale e non essendo ancora stato nominato un curatore, gli atti esecutivi vanno notificati all’autorità tutoria, vale anche dopo l’entrata in vigore della nuova LEF.

2. Il ricorso 12 maggio 1997 della __________ va quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 TLEF).

Per i quali motivi

richiamati gli art. 17 e 68c e d LEF

pronuncia

1. Il ricorso 12 maggio 1997 della __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art.

19 LEF.

4. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente: La segretaria: