Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.1997.73 • TRAC TI 15.1997.73 Generato dall'IA

Service of Enforcement Order on Guardianship Authority for Legal Entity Lacking Representation

Numero d'incarto 15.1997.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A legal entity facing execution proceedings where it lacked legal representation appealed the service of the enforcement order directly to the guardianship authority, arguing that new provisions in the Debt Enforcement and Bankruptcy Law only permitted service to the authority in cases involving natural persons under guardianship, and that service should await the appointment of a curator under civil code provisions. The court rejected the appeal, reasoning that the relevant statutory provisions concerning service when a debtor lacks legal representation were intended to apply to both natural and legal persons, and that prior jurisprudence allowing service to the guardianship authority before a curator is appointed remains valid under the new law to ensure enforcement actions can proceed without undue delay.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 68c nLEF, Art. 46 cpv. 2 nLEF, Art. 47 vLEF, Art. 47 cpv. 2 vLEF, Art. 68c cpv. 1 che se, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Service of Enforcement Order on Guardianship Authority for Legal Entity Lacking Representation: The court rejected the appeal, reasoning that the relevant statutory provisions concerning service when a debtor lacks legal representation were intended to apply to both natural and legal persons, and that prior jurisprudence allowing service to the guardianship authority before a curator is appointed remains valid under the new law to ensure enforcement actions can proceed without undue delay.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorità tutoria autorizzazione all’esecuzione validità dell'esecuzione persona giuridica procedura di fallimento rappresentanza legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 68c nLEF
L’art. 68c nLEF consente effettivamente la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria competente qualora il debitore non abbia un rappresentante legale.
Art. 46 cpv. 2 nLEF
Ex art. 46 cpv. 2 nLEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede.
Art. 47 vLEF
Secondo la vecchia LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv.
Art. 47 cpv. 2 vLEF
Secondo la vecchia LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv. 2 vLEF (cfr.
Art. 68c cpv. 1 che se
La nuova LEF prevede all’art. 68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel caso in cui non abbia un rappresentante legale, gli atti si notificano all’autorità tutoria competente.
Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF
Cited in the reasoning regarding the non-imposition of costs.
Art. 62 cpv. 2 TLEF
Cited in the reasoning regarding the non-assignment of indemnities.
Art. 19 LEF
Cited as the procedural basis for filing an appeal against this decision.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 68c LEF

Cited as a basis for confirming the validity of the notification procedure under the new Enforcement Law (LEF).

art. 17 LEF

Cited in the preamble to the ruling, related to the court's competence or the appeal procedure.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning regarding the non-imposition of costs.

art. 62 cpv. 2 TLEF

Cited in the reasoning regarding the non-assignment of indemnities.

art. 19 LEF

Cited as the procedural basis for filing an appeal against this decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.97.00073 · Lugano 20 maggio 1997 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituizione del giudice Cometta, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 maggio 1997 di

__________ contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la notifica del PE nell’esecuzione n. __________ promossa contro la __________ da

__________;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n __________ __________ procede contro lla __________. Il PE, emesso con l’indicazione __________ \*priva di amministrazione\* a __________ ”, è stato notificato il 7 maggio 1997 alla ____________________.

B. Contro siffatta notifica si è tempestivamente aggravata la __________ argomentando che, invece di attendere l’istituzione della curatela di amministrazione, l’UE di Lugano le ha direttamente notificato il PE e ciò sulla base di una lettera (direttiva) datata 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale inviata all’Obergericht del Cantone Zurigo. Secondo la ricorrente con l’entrata in vigore della nuova LEF vi sono stati però dei cambiamenti. L’art. 68c nLEF consente effettivamente la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria competente qualora il debitore non abbia un rappresentante legale. Questa norma riguarda però i casi di debitori sotto autorità parentale o sotto tutela, quindi unicamente persone fisiche. Alla società anonima, essendo una persona giuridica, non è applicabile l’art. 68c nLEF. Qualora non sia provveduto altrimenti all’amministrazione del patrimonio di una persona giuridica, l’autorità tutoria è tenuta ad istanza dell’interessato o d’ufficio, a designare un curatore in applicazione dell’art. 393 n. 4 CC. Secondo la ricorrente, per la notifica di atti esecutivi, va quindi applicato l’art. 68d n. 2 nLEF, secondo il quale gli stessi si notificano al curatore in caso di curatela ex art. da 392 a 394 CC dal momento in cui la nomina è stata pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione. La notifica di atti esecutivi alla Delegazione tutoria non è pertanto più possibile nei casi in cui il debitore non è soggetto ad autorità parentale, tutela o assistenza.

Considerato

in diritto:

1. Ex art. 46 cpv. 2 nLEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede. Nella nuova LEF la notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 68c e ss., mentre è stato abrogato l’art.

47 vLEF, essendo stato rilevato che vi era confusione in merito al foro dell’esecuzione ed il luogo dove si trovano le persone alle quali vanno notificati gli atti esecutivi (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF n. 27 vol. III 16 luglio 1991 p. 36/37).

Ex art. 393 n. 4 CC l’Autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in ispecie nomina un curatore in mancanza degli organi necessari di una corporazione, quando non sia altrimenti provveduto all’amministrazione. Secondo la vecchia LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv. 2 vLEF (cfr. lettera 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale all’Obergericht del Canton Zurigo). La nuova LEF prevede all’art. 68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel caso in cui non abbia un rappresentante legale, gli atti si notificano all’autorità tutoria competente. Questa norma, pur non più contenendo alcuna indicazione in merito al foro, ricalca l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF. Nel marginale dell’art. 68c nLEF è stato sì indicato “Debitore sotto autorità parentale o tutela”, tuttavia l’applicazione di questa norma non può essere limitata unicamente alle persone fisiche, considerato che l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF non faceva distinzione tra persone fisiche e giuridiche e che gli art. 68c e 68d nLEF, in sostituizione dell’art.

47 vLEF, regolano la notifica allorquando il debitore è sotto autorità parentale, tutela o curatela (cfr. SJZ 1996 Nr. 23 p.428). Va poi rilevato che l’art. 68d n. 2 nLEF disciplina la notificazione di atti esecutivi al debitore e al curatore, nei casi di curatela secondo gli art. da 392 a 394 CC, dal momento in cui la nomina è già avvenuta ed è stata pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione, mentre per il periodo antecedente tale designazione la norma è silente. Non vi è tuttavia motivo di credere che nel caso in cui il debitore è una persona giuridica, per la quale non è ancora stato nominato un curatore, il legislatore abbia voluto impedire la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria. Pertanto quanto rilevato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nella citata lettera 18 febbraio 1983, secondo la quale, nel caso in cui mancando ad una società un rappresentate legale e non essendo ancora stato nominato un curatore, gli atti esecutivi vanno notificati all’autorità tutoria, vale anche dopo l’entrata in vigore della nuova LEF.

2. Il ricorso 12 maggio 1997 della __________ va quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 TLEF).

Per i quali motivi

richiamati gli art. 17 e 68c e d LEF

pronuncia

1. Il ricorso 12 maggio 1997 della __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art.

19 LEF.

4. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente: La segretaria: