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15.1997.62 • TRAC TI 15.1997.62 Generato dall'IA

Debtor Challenge to Income Seizure Calculation Based on Circumstances at Time of Seizure

Numero d'incarto 15.1997.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor challenged an enforcement office's decision to seize a monthly income amount of 1,772 Swiss Francs based on a calculation that included the debtor's income, spousal contribution, and a fixed living minimum which incorporated elements like rent and child support. The reviewing court partially granted the appeal, reasoning that the determination of pignorability must be based on the circumstances at the time of the seizure, thus invalidating claims related to future rent increases and moving costs, and further adjusting the calculation by properly accounting for the child support received: by netting the standard minimum supplement for the child against the received child support, the debtor's share of the minimum vital expenses was recalculated, leading to a reduction in the attachable excess to 1,605 Swiss Francs.

Regesto Legislator

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Art. 163 CC, Art. 323 cpv. 2 CC, Art. 278 cpv. 2 CC, Art. 159 cpv. 3 CC, Art. 22 LPR, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor Challenge to Income Seizure Calculation Based on Circumstances at Time of Seizure: The reviewing court partially granted the appeal, reasoning that the determination of pignorability must be based on the circumstances at the time of the seizure, thus invalidating claims related to future rent increases and moving costs, and further adjusting the calculation by properly accounting for the child support received: by netting the standard minimum supplement for the child against the received child support, the debtor's share of the minimum vital expenses was recalculated, leading to a reduction in the attachable excess to 1,605 Swiss Francs.

Parole chiave

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ricalcolo del reddito calcolo del mantenimento dei figli riduzione del canone locativo spese di sostentamento spese di esecuzione contributo minimo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons.
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 104 III 38
Wage Garnishment: Inclusion of Non-Attachable Benefits and Rent Cap
DTF 114 III 12
Spousal Income, Excessive Housing Costs, and Attachability of Debtor's Salary Calculation
DTF 104 III 75
3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 104 III 75 cons.
DTF 116 III 78
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 s.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

This provision is cited as a legal basis for the decision regarding the appeal's substantive review (modifying the seizure amount).

art. 17 LEF

This provision is cited as a legal basis for the decision regarding the appeal's substantive review.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision governs the non-imposition of court fees (costs) in the final order.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision governs the non-assignment of indemnities (costs) in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00062 · Lugano 17 novembre 1997 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 aprile 1997 di

__________ patr. dall'avv. __________ contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 3 ____________________ emesso in diverse esecuzioni promosse contro la ricorrente da

____________________ rappr. __________ avv. __________ (esec. n. __________);

viste le osservazioni -

28 aprile 1997 dello __________

-

2 maggio 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

rilevato che con decreto presidenziale 16 aprile 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo limitatamente all’importo eccedente Fr. 1’200.--;

ritenuto

in fatto:

A. __________ e l’avv. __________ procedono contro __________ per l’incasso di diversi crediti.

B. Con atto di pignoramento __________ l’UE di Lugano ha pignorato alla ricorrente Fr. 1’772.-- al mese a partire dal 1. aprile 1997 sulla base del seguente computo:

Introiti

- debitrice Fr. 4362.-- 67%

- contributo marito Fr. 2’600.-- 33%

- alimenti Fr. 900.--

totale Fr. 7’862.-- Fr. 5’262.--

Minimo di esistenza

- minimo base Fr. 1’370.--

- figli minorenni Fr. 300.--

- locazione Fr. 1’520.--

Fr. 30.--

- cassa malati, ass. inf.,

disocc., C.P. Fr. 480.--

- trasferta per due Fr. 100.--

- pasti fuori domicilio Fr. 198.--

- retta scuola figlio Fr. 820.--

- trasporto figlio Fr. 190.--

- ass. diverse Fr. 200.--

totale Fr. 5’208.-- 67% Fr. 3’490.--

Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 1’772.--.

C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravata __________ sostenendo che il calcolo concernente l’eccedenza pignorabile è errato, infatti utlizzando la formula proposta dal Tribunale federale si giunge ad un’eccedenza pignorabile di Fr. 1’472.50. Inoltre il canone di locazione, in vista dell’imminente cambio dell’abitazione coniugale, aumenterà dal 1° giugno 1997 a Fr. 1’600.-- mensili più Fr. 150.-- di spese accessorie. I costi usuali di trasloco ammontano a Fr. 2’000.--/2’500.-- al mese, per un onere mensile medio di Fr. 200.--. La ricorrente pretende poi il riconoscimento del canone mensile di leasing per il veicolo monovolume che essa utilizza non solo come mezzo di spostamento quotidiano, ma anche quale veicolo ausiliario per trasportare gli anziani della casa di cura dove lavora, con tutte le attrezzature del caso, e ciò nei casi, già verificatisi, in cui l’istituto non ha a disposizione mezzi propri.

D. Con le sue osservazioni lo ____________________ ha sostenuto l’esattezza del calcolo dell’eccedenza pignorabile, mentre ha contestato la richiesta della ricorrente in merito al riconoscimento di un canone di locazione più elevato in seguito a trasloco. Anche le spese fatte valere dalla ricorrente per il pagamento del leasing per il suo veicolo sono state contestate, atteso che non non si tratta di una vettura impignorabile ex art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF. __________ ha poi rilevato che dalla fine dell’anno scolastico, secondo la giurispudenza del Tribunale federale e di questa Camera, non può più essere accordata la deduzione per la scuola privata del figlio. Le spese di trasloco possono invece venire riconosciute, se debitamente comprovate.

Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

a) La ricorrente pretende dal 1° giugno 1997 il riconoscimento di un canone di locazione di Fr. 1’600.-- mensili più Fr. 150.-- per le spese accessorie.

Come ritenuto al precedente considerando determinanti sono le circostanze al momento dell’esecuzione del pignoramento e pertanto per fine marzo 1997. In via abbbondanziale va rilevato che nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 II 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1; 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c; 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117). Il canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo

S. cons. 5b). L’importo di Fr. 1’520.-- al mese più Fr. 30.-- per le spese, ammesse dall’UE di Lugano, è superiore a quanto generalmente riconosciuto per la locazione di un appartamento per una famiglia composta da due adulti ed un bambino nella zona di __________. È vero che la debitrice non può essere costretta dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari, tuttavia se l’escussa intende utilizzare un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità, il canone più elevato non può venirle riconosciuto (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

b) Anche per quel che riguarda le spese di trasloco va rilevato che determinanti sono le circostanze al momento del pignoramento, per cui tali spese non possono essere oggetto del presente ricorso, non potendo per fine marzo 1997 essere computate nel minimo vitale, il trasloco non essendo ancora avvenuto.

c) Le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo venga dichiarato impignorabile ex art.

92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 104 III 75 cons. 2a. e 2b., 97 III 52).

Né dal verbale di pignoramento 3 marzo 1997, né dalla documentazione agli atti risulta che il veicolo monovolume Renault sia stato ritenuto strumento necessario alla debitrice per l’esercizio della sua professione. La ricorrente ha dichiarato di usarlo come mezzo di spostamento quotidiano e di tanto in tanto quale mezzo ausiliario per il trasporto di anziani, nei casi in cui l’istituto dove lavora non ha disposizione i propri mezzi. Dall’atto di pignoramento impugnato si evince che alla ricorrente è stato riconosciuto un supplemento di Fr. 100.-- al mese per due per la trasferta e pertanto per raggiungere il suo posto di lavoro. D’altro canto, nei casi in cui deve far uso del suo veicolo per il trasporto di anziani, i costi da lei sopportati devono venirle rimborsati dalla sua datrice di lavoro. Le spese per il pagamento dei canoni leasing non possono pertanto venire riconosciute.

d) Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispone di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 s. ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 66 p. 178/179)

e) Ritenuto che da un canto in caso di pignoramento viene considerato il minimo di esistenza del debitore e della sua famiglia, d'altro canto insieme all’introito personale del debitore va calcolato anche quello dei suoi familiari, per il quale sussiste una pretesa derivante dal diritto di famiglia. Questa pretesa è data per gli alimenti dei figli minorenni che vivono nella comunione domestica (art. 163 e 323 CC). Queste pretese del debitore vanno indirettamente pure a vantaggio dei suoi creditori. Tuttavia agli introiti del debitore non deve venire computato tutto il reddito dei figli minorenni, ma solo un contributo proporzionato. Inoltre i figli che percepiscono un introito dal loro lavoro, hanno diritto al soddisfacimento dei loro normali bisogni e non solo del minimo di esistenza. In generale l’Ufficio di esecuzione ha un vasto potere di apprezzamento nella determinazione del contributo agli oneri familiari (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 59 p.

177 e rif. ivi). Secondo il punto 1.2.1. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° gennaio 1994 (in seguito: Tabella) per figli minorenni di età tra i 6 e i 12 anni va riconosciuto un supplemento di Fr. 300.-- quale fabbisogno esistenziale per il figlio. Il punto

3.3. della Tabella prevede che quale contributo ex art. 323 cpv. 2 CC va computato di regola un terzo del reddito netto dei figli minorenni che vivono nell’economia domestica del debitore, ma al massimo sino all’importo stabilito secondo il citato punto 1.2.1. Dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente riceve la somma di Fr. 900.-- quale contributo mensile per il figlio __________, nato nel 1987, da un precedente matrimonio. Pertanto in casu, si giustifica il computo agli introiti della reclamante di un contributo di Fr. 300.-- degli alimenti che percepisce per il figlio, pari al supplemento che le viene riconosciuto secondo il punto 1.2.1. della Tabella, atteso che il figlio della debitrice ha diritto al soddisfacimento dei suoi normali bisogni e non solo del minimo di esistenza. Per il computo dell'importo pignorabile, la posizione del figlio diviene finanziariamente neutra nel senso che le due poste di Fr. 300.-- per contributo figlio e minimo d'esistenza figlio si annullano. Con i rimanenti Fr. 600.-- il figlio __________ copre parzialmente le sue spese per la retta scolastica (Fr. 820.--) e per il tragitto (Fr. 190.-) di complessivI Fr. 1’010.--. La soluzione è peraltro logica perché il contributo alimentare che il padre versa per il figlio non deve andare a vantaggio dei creditori della madre. Per quel che concerne il rimanente importo di Fr. 410.-- per le spese scolastiche, va rilevato che ex art. 278 cpv. 2 CC i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio. Questa norma concretizza l’obbligo generale di reciproca assistenza previsto all’art. 159 cpv. 3 CC. Il patrigno deve provvedere per tutto il mantenimento della famiglia. Egli può però pretendere che la madre si adoperi per incassare e versare gli alimenti dovuti dal padre, cosi come le prestazioni sociali ed eventuali altri mezzi (Cyril Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, Berna 1994, §20 n. 20.08 e 20.10 p. 134). Di conseguenza l’importo di Fr. 410.-- va riconosciuto come spesa nel calcolo del minimo di esistenza comune.

Secondo l’art. 22 LPR il giudizio dell’Autorità di vigilanza non può andare oltre le conclusioni delle parti, salvo in caso di nullità del provvedimento oggetto di ricorso. Di conseguenza le osservazioni dello __________ in merito al riconoscimento delle spese per la scuola privata del figlio della ricorrente non possono essere considerate, non essendo tale deduzione oggetto di ricorso.

f) L’eccedenza pignorabile della ricorrente va di conseguenza calcolata come segue:

Introiti

- debitrice Fr. 4’362.--

+ contributo figlio Fr. 300.-- Fr. 4’662.-- 64%

- contributo marito Fr. 2’600.-- 36%

totale Fr. 7’262.-- 100%

Minimo di esistenza

- minimo base Fr. 1’370.--

- locazione Fr. 1’520.--

- riscaldamento Fr. 30.--

- cassa malati, inf.,

disocc., C.P. Fr. 480.--

- pasti fuori domicilio Fr. 198.--

- trasferta x 2 Fr. 100.--

- partecipazione retta

scuola + trasporto Fr. 410.--

- ass. diverse Fr. 200.--

totale Fr. 4’308.-- 64% = Fr. 2’757.--

Parte del minimo vitale della debitrice di Fr. 2’757.-- più il supplemento di Fr. 300.-- riconosciutole per il figlio = Fr. 3’057.--.

Reddito della debitrice di Fr. 4’362.-- più il contributo del figlio di Fr. 300.-- = Fr. 4’662.--.

Deducendo dal reddito della ricorrente di Fr. 4’662.-- la sua parte di minimo vitale ammontante a Fr. 3’057.-- si ottiene l’eccedenza pignorabile di Fr. 1’605.--.

L’eccedenza pignorabile va quindi ridotta a Fr. 1’605.--.

3. Il ricorso 15 aprile 1997 di __________ va quindi parzialmente accolto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia

1. Il ricorso 15 aprile 1997 di __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza l’atto di pignoramento __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è riformato nel senso che il reddito di __________, è pignorabile per l’importo di Fr. 1605.-- in luogo di Fr. 1’772.--.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.

19 LEF.

4. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria