Creditors v. Enforcement Officer (Retroactivity of Liability Law)
Sintesi Legislator
Generato dall'IACreditors sought execution against a former enforcement officer for alleged misconduct during an enforcement action that occurred entirely in 1995, but the execution office refused to issue a payment order based on the new law effective January 1, 1997, which altered liability provisions. The appellate court sustained the appeal, reasoning that the claim arose from acts completed before the new law's effective date, and under the general principle of non-retroactivity, the liability for those past acts must be governed by the prior law, thus obligating the execution office to proceed with the payment order under the former liability standard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 LEF, Art. 5 cpv.2 LEF, Art. 2 cpv.1, Art. 1 titolo, Art. 5 nLEF, Art. 5 vLEF; Creditors v. Enforcement Officer (Retroactivity of Liability Law): The appellate court sustained the appeal, reasoning that the claim arose from acts completed before the new law's effective date, and under the general principle of non-retroactivity, the liability for those past acts must be governed by the prior law, thus obligating the execution office to proceed with the payment order under the former liability standard.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision (former Art. 5 LEF) regarding liability for fault is the basis for granting the appeal and ordering the execution office to follow up on the execution request.
Cited in the concluding summary, although the decision determined that neither Art. 2 para. 1 nor Art. 2 para. 3-5 of the Final Provisions applied.
Cited in the concluding summary as the basis for applying the older law based on the principle of non-retroactivity.
Cited when deciding not to charge costs.
Cited when deciding not to assign legal fees/indemnities.
Cited as the legal basis supporting the decision not to assign indemnities.
Cited to establish the right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00053 · Lugano 6 novembre 1997 /FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 marzo 1997 di
__________ rappr. dall'avv. __________
contro l'operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
nella procedura esecutiva dipendente dalla domanda d'esecuzione 14 marzo 1997 formulata da
__________ contro __________
in materia di responsabilità dell'organo d'esecuzione ex art. 5 LEF;
viste le osservazioni 3 aprile 1997 dell'UEF di Locarno;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che i creditori intendono procedere nel 1997 contro l'escusso, già Ufficiale esecutore, per fatti riferiti all'attività svolta dal precettato quale funzionario della __________ prima del 31 dicembre 1996, in connessione con l'esecuzione del sequestro decretato il 7 marzo 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona contro __________ su istanza di __________;
che gli stessi fatti già avevano determinato i precettanti a far emettere il 13 marzo 1996 dall'UEF di Locarno il precetto esecutivo n. __________ contro __________ per lo stesso importo di fr. 50'000.--;
che la nuova domanda d'esecuzione del 14 marzo 1997 non ha portato all'emissione del PE, l'UEF di Locarno avendo respinto - con provvedimento 24 marzo 1997 - tale domanda con riferimento all'art. 5 cpv.2 LEF in vigore dal 1° gennaio 1997, secondo cui il presunto danneggiato non ha azione contro il preteso colpevole;
che con tempestivo gravame 28 marzo 1997 - erroneamente indicato quale "reclamo" in luogo del corretto "ricorso" - i creditori insistono perché l'organo d'esecuzione dia seguito alla domanda d'esecuzione inoltrata, protestate spese e ripetibili;
che i creditori sono dell'avviso che sia applicabile la LEF nella sua formulazione precedentemente in vigore e che pertanto la pretesa creditoria possa essere fatta valere direttamente contro il preteso responsabile del danno;
che dal 1° gennaio 1997 è stata introdotta la responsabilità causale e primaria del Cantone ex art. 5 LEF per il danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal
diritto esecutivo federale;
che l'innovazione è di grande portata per il danneggiato - creditore, debitore, terzo che è parte o no nella vicenda esecutiva - che si vede ora semplificata di molto la procedura di risarcimento dei danni, con in più la possibilità di ottenere anche il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale: infatti non è più tenuto a provare la colpa e non deve più ricorrere a un secondo processo per far valere la rifusione integrale del pregiudizio subito per insolvenza dell'organo d'esecuzione e fallimento;
che nel caso di specie si pone la questione di diritto transitorio se è applicabile la vecchia normativa sulla responsabilità, come ritengono i ricorrenti, oppure quella nuova come sostiene l'UEF di Locarno;
che i ricorrenti asseverano che i fatti posti a fondamento della pretesa dedotta in esecuzione si sono realizzati completamente nel 1995 (cfr. ricorso p.3, n. 6 i.f.);
che siffatta conclusione trova conforto nella notifica 13 marzo 1996 del PE n. __________ tra le stesse parti e per il medesimo titolo;
che la questione sottoposta a giudizio non rientra tra quelle di mero tenore procedurale disciplinate dall'art. 2 cpv.1 e 2 disposizioni finali LEF e nemmeno nelle previsioni di natura materiale ex art. 2 cpv.3-5 disposizioni finali LEF;
che per il principio della non retroattività - valido quale principio generale del
diritto intertemporale, con riferimento all'art. 1 titolo finale CC - torna applicabile nel caso in esame la vecchia normativa ex art. 5-7 vLEF (cfr. Franco Lorandi / Ivo Schwander, Intertemporales Recht und Übergangsbestimmungen im revidierten Schuldbetreibungsund Konkursgesetz, in: AJP 1996, p.1467);
che gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 5 nLEF sono regolati, anche successivamente, dal pregresso art. 5 vLEF siccome vigente al tempo in cui i fatti dedotti in esecuzione si sono verificati (art. 1 cpv.1 titolo finale CC, mutatis mutandis);
che pertanto gli atti compiuti prima del 1° gennaio 1997 sono regolati - per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti - anche per l'avvenire dalle disposizioni vigenti quando ebbero luogo (art. 1 cpv.2 titolo finale CC, mutatis mutandis);
che il ricorso va pertanto accolto, nel caso di specie trovando applicazione - ai fini dell'emissione del richiesto precetto esecutivo - la responsabilità per colpa dell'organo d'esecuzione in applicazione dell'art. 5 vLEF;
che l'UEF di Locarno procederà pertanto all'emissione del richiesto PE;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo LEF) e non ricorrendo i presupposti dell'art. 20a cpv.1 secondo periodo LEF);
richiamati gli art.
5 vLEF, 2 disposizioni finali LEF e 1 titolo finale CC
PRONUNCIA
1. Il ricorso di __________ e __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza l'UEF di Locarno darà indilatamente seguito alla domanda d'esecuzione 14 marzo 1997.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria