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15.1997.51 • TRAC TI 15.1997.51 Generato dall'IA

Garnishment of Unemployment Benefits vs. Minimum Subsistence Level

Numero d'incarto 15.1997.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor challenged the execution office's decision to garnish a fixed monthly amount of 640 from their unemployment benefits in execution of a debt, arguing the amount was disproportionate given their income. The supervisory appellate court reasoned that execution authorities must determine the debtor's income and necessary living expenses at the time of seizure, finding the execution office's calculation correct based on the established minimum subsistence level (925), recognized rent (600), and health insurance costs (186), totaling 1,710, and therefore partially granted the appeal to reform the garnishment order to seize only the amount exceeding the calculated monthly minimum subsistence level of 1,710, rather than the previously fixed amount.

Regesto Legislator

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Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF, art. 93 LEF; Garnishment of Unemployment Benefits vs. Minimum Subsistence Level: The supervisory appellate court reasoned that execution authorities must determine the debtor's income and necessary living expenses at the time of seizure, finding the execution office's calculation correct based on the established minimum subsistence level (925), recognized rent (600), and health insurance costs (186), totaling 1,710, and therefore partially granted the appeal to reform the garnishment order to seize only the amount exceeding the calculated monthly minimum subsistence level of 1,710, rather than the previously fixed amount.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento indennità di disoccupazione reddito minimo calcolo della prestazione costo della vita restituzione delle prestazioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited as a basis for partially accepting the appeal, which reformed the attachment order.

art. 93 LEF

Cited as a basis for the decision on the appeal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-levy of fees, which is confirmed in the dispositive order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-allocation of indemnities, which is confirmed in the dispositive order 2.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive order 3 regarding the possibility to appeal the decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00051 · Lugano 24 ottobre 1997 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 marzo 1997 di

__________ contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 4 febbraio/11 marzo 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________ rappr. dall'__________

viste le osservazioni 25 aprile 1997 dell’UE di Lugano;

ritenuto

in fatto

A. Lo __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 5’634.45 interessi e spese compresi.

B. Con provvedimento 4 febbraio/11 marzo 1997 l’UE di Lugano ha pignorato al ricorrente un’eccedenza mensile di Fr. 640.-- sulla base del seguente computo:

Introito Fr. 2’350.--

Minimo di esistenza

- minimo base Fr. 925.--

- locazione Fr. 600.--

- C.M., ass. inf., disocc., C.P. Fr. 186.-- totale Fr. 1’710.--

Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 640.--

C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato __________ ritenendo la somma pignorata sproporzionata, atteso che il suo introito mensile ammonta a Fr. 2’200.--. La documentazione presentata sarebbe stata solo parzialmente considerata. Il ricorrente ha sostenuto il suo diritto a ricevere un provvedimento in merito al pignoramento, mentre si è ritrovato con un introito per il mese di febbraio di unicamente Fr. 1’500.--.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto

1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento.

2.

a) Dalla documentazione agli atti si evince che il debitore il 30 gennaio 1997 è stato interrogato dall’UE di Lugano e che lo stesso giorno ha sottoscritto il verbale per le operazioni di pignoramento. Il calcolo dell’eccedenza pignorabile è stato effettuato il 4 febbraio 1997, con effetto dal 1. febbraio 1997 ed il 3 febbraio 1997 è stato comunicato alla __________ di trattenere, con effetto immediato, Fr. 640.-- al mese dall’indennità di disoccupazione percepita da __________. L’atto di pignoramento è poi stato inviato al debitore l’11 marzo 1997. Orbene il fatto che l’eccedenza pignorabile sia stata trattenuta dall’introito del ricorrente già dal mese di febbraio 1997, e pertanto prima della notifica dell’atto di pignoramento, non ha compromesso in alcun modo il diritto del ricorrente d’impugnare il provvedimento dell’UE di Lugano in merito alla trattenuta, atteso che __________, dopo esserne venuto a conoscenza, ha presentato il ricorso in oggetto.

b) Dalla documentazione agli atti risulta che il debitore ha percepito per il mese di dicembre 1996 un’indennità di disoccupazione di Fr. 2’386.-- in funzione di 22 indennità giornaliere riferite al mese di dicembre. Secondo la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in vigore dal 1. gennaio 1994) alla persona singola va riconosciuto quale importo base mensile la somma di Fr. 925.-, nella quale sono comprese le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici. L’UE di Lugano ha poi riconosciuto al ricorrente l’importo di Fr. 600.-- per la locazione, sulla base di una dichiarazione della sorella del ricorrente, in cui essa ha confermato di ricevere un contributo di Fr. 600.-- al mese. Per l’assicurazione malattia è stato computato l’importo di Fr. 186.-- sulla base della fattura mensile della cassa malati. Nel suo ricorso __________ si lamenta per l’importo troppo elevato che gli viene trattenuto mensilmente dalla sua indennità di disoccupazione. Egli non ha però fatto valere e ancor meno sostanziato alcuna ulteriore spesa, per cui, considerato che l’UE ha riconosciuto al ricorrente le spese componenti normalmente il minimo vitale, il calcolo eseguito dall’UE di Lugano va ritenuto corretto. Poiché il reddito dell'escusso oscilla proporzionalmente alle indennità giornaliere il cui numero dipende dai giorni lavorativi del mese entrante in linea di conto, il pignoramento è limitato all'eccedenza del minimo vitale di Fr. 1'710.--, da calcolare ogni mese sulla base degli effettivi versamenti.

2. Il ricorso 7 marzo 1997 di __________ è pertanto parzialmente accolto nel senso che ogni mese dovrà essere pignorato solo quanto eccede Fr. 1'710.--.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia

1. Il ricorso 7 marzo 1997 di __________, è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza l'atto di pignoramento 4 febbraio/11 marzo 1997 è riformato nel senso che dell'indennità di disoccupazione percepita da __________ è pignorato solo l'importo eccedente il minimo di esistenza mensile di Fr. 1'710.--, in luogo di Fr. 640.-- al mese

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria