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15.1997.48 • TRAC TI 15.1997.48 Generato dall'IA

Execution Sale of Undivided Estate Share for Creditor Claims

Numero d'incarto 15.1997.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Following the failure of attempts to reach an agreement for the division of an undivided estate and surviving joint property among the heirs, which resulted in the debtor, an heir, lacking sufficient liquidity to cover creditor claims arising from multiple executions, the supervisory authority (the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal) determined that the appropriate method for realizing the debtor's share, which had already been seized, was through public auction, as proposed by the enforcement office, because negotiations and proposals for distribution had stalled, leaving the debtor's interest undetermined and liquid assets unavailable to satisfy the creditors.

Regesto Legislator

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Art. 132 LEF, Art. 19 LEF; Execution Sale of Undivided Estate Share for Creditor Claims: Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell'art.

Parole chiave

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divisione ereditaria pubblico incanto liquidità beni sequestrati erede credito nel fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 LEF

This article formed the basis for ordering the realization of the share in the estate through public auction.

art. 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

These articles concerning the realization of rights in co-ownership were cited in the decision to proceed with the public auction.

art. 19 LEF

This article governs the possibility to appeal the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00048 · Lugano 29 aprile 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

vista l'istanza 17 marzo 1997 dell'UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escussa

__________ nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto __________

nelle esecuzioni di cui ai gruppi n.__________ e __________ dell'UE di Lugano promosse dai vari creditori partitamente indicati nelle esecuzioni di cui ai gruppi richiamati;

preso atto che il 18 ottobre 1995, il 31 ottobre 1995 e il 22 febbraio 1996 sono state presentate le domande di vendita nelle esecuzioni ivi indicate;

considerato l'esito negativo dell'esperimento di conciliazione tenutosi il 26 febbraio 1996;

atteso che l'aw. __________, notaio divisore della successione in virtù del decreto 25 luglio 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera, ha reso noto il 30 settembre 1996 all'UE di Lugano che "i tentativi fatti per giungere a un accordo fra gli eredi - e quindi per stabilire ciò che spetta alla signora __________ sono falliti" e che pertanto "continua la procedura di inventario dei beni successorali";

richiamato lo scritto 1° ottobre 1996 dell'UE di Lugano all'aw. __________ volto ad ottenere l'indicazione del "valore approssimativo della spettanza della signora __________ ";

ritenuto che con atto di data 3 marzo 1997 I'aw. __________ ha reso noto all'UE di Lugano che "i tentativi fatti per giungere alla divisione dell'eredità relitta da __________ sono falliti" e che l'interessenza spettante a __________ nell'eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________ va calcolata avuto riguardo ai seguenti elementi:

- part. n. __________ RFD __________ di proprietà della Comunione ereditaria composta di __________, __________ e __________: valore commerciale Fr. 1'647'127;

- part. n. __________ e __________ RFD __________, in comproprietà per l/2 della Comunione ereditaria composta di __________, __________ e __________, nata __________ e per l/2 di __________: valore commerciale Fr. 296'000.-- e Fr. 51'750.--;

- part. n. __________ RFD __________, in comproprietà per 1/3 di __________, 1/3 __________ e 1/3 __________: valore commerciale Fr. 111'600.--;

rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato con prowedimento 5 marzo 1997 dell'UE di Lugano non ha in sostanza sortito effetto alcuno, lo scritto 12 marzo 1997 dell'ing__________ non consentendo altri sbocchi, atteso che:

- I'ipotesi di accordo 21 novembre 1996 del notaio divisore aw. __________ è stata accettata dall'ing. __________ e da sua madre - cfr. Iettera 2 dicembre 1996 dell'ing. __________ all'aw. __________ - nella variante di cui alla lett.d) "con una ripartizione di Fr. 258'150.75 per ogni figlio", opzione preferita a quella sub lit.c) secondo cui la quota per ogni figlio aumenterebbe a Fr. 437'025.--";

- I'escussa __________ non si è determinata;

- lo scritto 12 marzo 1997 dell'ing. __________ all'UE di Lugano porta all'azzeramento delle spettanze dell'escussa, I'accettazione della proposta essendo stata "quantificata in Fr. 258'150.75, dedotto comunque l'importo di Fr. 210'000.-- con interesse del 5% dal giorno 30.10.1991, secondo il rogito n.__________ del 30.10.1991 dell'aw. __________ ";

accertato che la disputa ereditaria non si è ancora conclusa e che di conseguenza __________ non dispone a questo stadio di procedura di liquidità sufficiente a far fronte alle pretese creditorie dedotte in esecuzione;

ritenuta in queste circostanze l'opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall'Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),

PRONUNCIA

1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell'interessenza spettante a __________, nell'eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, decesso il 17 aprile 1982 a __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni dei gruppi n. __________ e __________ dell'UE di Lugano.

2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell'art.

19 LEF.

3. Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria