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15.1997.43 • TRAC TI 15.1997.43 Generato dall'IA

Claimant Appeal of Bankruptcy Claim Enforcement Denial Affirmed

Numero d'incarto 15.1997.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A claimant appealed a bankruptcy office's refusal to enforce a real estate purchase contract under a new law, arguing that while their initial property claim against the bankrupt's estate had lapsed due to failure to timely pursue litigation after the claim was contested, the subsequent contractual enforcement right under the revised law was a distinct, undecided matter. The court rejected the appeal, reasoning that enforcing the contract would necessarily entail recognizing the claimant's property rights, which directly contradicted the prior, now final, administrative decision contesting those rights; consequently, the new law's procedural provisions could not be applied because they were incompatible with the already finalized stages of the ongoing bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 242 LEF, Art. 211 cpv. 2 LEF, Art. 242 cpv.1 LEF, Art. 242 cpv. 2 LEF, Art. 46 RUF, Art. 260 LEF; Claimant Appeal of Bankruptcy Claim Enforcement Denial Affirmed: The court rejected the appeal, reasoning that enforcing the contract would necessarily entail recognizing the claimant's property rights, which directly contradicted the prior, now final, administrative decision contesting those rights; consequently, the new law's procedural provisions could not be applied because they were incompatible with the already finalized stages of the ongoing bankruptcy proceedings.

Parole chiave

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esecuzione in via di fallimento compravendita immobiliare contratto di diritto amministrativo diritto di proprietà procedimento in corso diritti procedurali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 107 III 86
47 RUF ; DTF 107 III 86).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 211 cpv.2 LEF

The request to apply this article was denied because it was deemed incompatible with the ongoing procedure.

art. 242 LEF

Cited in the reasoning section regarding the administration's action to contest the claim, which forms the basis for the final decision to reject the appeal.

art. 2 delle disposizioni finali LEF

Cited in the reasoning section as the basis for deeming the new law (Art. 211 LEF) incompatible with the ongoing procedure, which leads to the rejection of the appeal.

art. 19 LEF

Cited as the procedural rule governing the possibility of further appeal against this decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final orders regarding the non-assessment of court costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final orders regarding the non-assignment of legal indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00043 · Lugano 26 febbraio 1998 /FP/fc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 febbraio 1997 di

__________ rappr. dall'avv. __________ contro la decisione 28 gennaio 1997

dell'Ufficio Fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello, nell'ambito della procedura fallimentare concernente

__________

viste le osservazioni 11 marzo 1997 dell’UF Lugano, Viganello

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto A. Il

6 dicembre 1986, con rogito no. __________ del __________, la signora __________ acquistava dalla __________ una quota di comproprietà di 17/1000 della part.no.__________ RF di __________, foglio PPP no.__________, con

diritto esclusivo sull’appartamento no.__________ sito al 2° piano del blocco B .Il prezzo di vendita pattuito era di fr. 147’000.--, di cui fr. 10’000.-- erano già stati pagati, fr. 38’000.-- erano da pagare entro il 20 dicembre 1986 e fr. 99’000 entro il 1° aprile 1987. Il trapasso di proprietà era previsto ad avvenuto pagamento dei fr.38’000.--. Il notaio fu incaricato di iscriverlo a registro fondiario.

B. In data 8 dicembre 1986 la signora __________ ordinò il bonifico dell’importo di Fr. 38’000.-- a favore della __________. Tuttavia il trapasso di proprietà non venne mai effettuato e questo benché in data 1° aprile 1987 sia stata pagata anche la somma di fr. 99’000.

C. Del mancato trapasso la signora __________ avrebbe avuto conoscenza unicamente nell’agosto 1989 in occasione di un’assemblea condominiale. Durante questa assemblea l’amministratore le comunicò che da un’ispezione a registro fondiario il suo appartamento risultava ancora intestato alla __________ .Il 31 gennaio 1990 venne dichiarato il fallimento della __________ ed il bene immobile acquistato dalla signora __________, non essendo avvenuto il trapasso di proprietà, è stato inventariato tra i beni appartenenti alla massa fallimentare.

D. Con notifica dell’11 aprile 1990 la signora __________ per il tramite del proprio legale, rivendicò la proprietà della PPP no.__________ RFD __________, facendo valere in via subordinata un credito di fr.250’000.-- a titolo di risarcimento del danno causato dall’inadempimento del contratto.

L’ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano , con scritto del 2 maggio 1990, contestò la rivendicazione di proprietà e assegnò alla signora __________ un termine di dieci giorni per far valere in giudizio la propria pretesa nei confronti della massa fallimentare __________, avvertendola nel contempo che se tale termine non verrà rispettato, la rivendicazione sarà definitivamente respinta. Malgrado ciò, la signora __________ non ritenne opportuno adire la competente Pretura .

E. Il 10 maggio 1990 il legale della signora __________ sottopose all’amministrazione del fallimento una proposta di transazione del seguente tenore :

- E’ riconosciuta la proprietà o comunque il diritto all’iscrizione sul bene rivendicato alla signora __________ ;

- La signora __________ si assume , come finora l’onere ipotecario iscritto;

- La signora __________ verserà a tacitazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa con la massa fallimentare __________, un importo di fr. 50’000.--;

- La signora __________ ritira la propria insinuazione di credito per un importo di fr. 250’000.--;

- L’ufficio registri di Locarno imposta sul maggior valore immobiliare ritira il sequestro gravante la proprietà in questione e il credito resterà iscritto in quinta classe nel fallimento.

Tale proposta non fu mai accettata dall’amministrazione del fallimento.

F. Il

2 gennaio 1997 in occasione dell’entrata in vigore della revisione della LEF, il legale della signora __________ si rivolse nuovamente all’ufficio fallimenti chiedendo l’adempimento del contratto conformemente all’art. 211 cpv.2 della nuova LEF. Con scritto 28 gennaio 1997 l’ufficio fallimenti rifiutò l’adempimento del contratto sostenendo che la nuova legge può essere applicata alle vecchie procedure solo se la stessa non implichi la modifica di decisioni già divenute definitive secondo le disposizioni legali precedentemente in vigore. L’amministrazione del fallimento , con l’assegno del termine giusta l’art.242 LEF e 46 RUF, ha contestato la rivendicazione di proprietà sull’immobile; la mancata introduzione della petizione tendente al riconoscimento della proprietà implica di fatto il riconoscimento della proprietà della fallita. Quindi, a mente dell’UF i disposti della nuova LEF non possono essere applicati alla procedura in corso in quanto implicherebbero la modifica di decisioni già divenute definitive in conformità del diritto precedentemente in vigore

G. Con tempestivo ricorso 5 febbraio 1997 __________ ha impugnato la decisione 28 gennaio 1997 dell’Ufficio fallimenti del distretto di Lugano chiedendo che la stessa venga modificata nel senso di accogliere l’adempimento del contratto giusta l’art.211 cpv. 2 LEF . La ricorrente sostiene che malgrado sul diritto di proprietà sia già stato deciso definitivamente nell’ambito della precedente procedura di rivendicazione, attualmente sarebbe in discussione il proprio

diritto obbligatorio all’adempimento del contratto. Su tale diritto non sarebbe stata presa ancora alcuna decisione , in quanto la vecchia procedura non prevedeva ancora la possibilità di cui all’art. 211 cpv. 2 LEF. In pratica, secondo la ricorrente non vi sarebbe incompatibilità con la procedura in corso, al contrario di quanto sostenuto dall’Ufficio fallimenti.

H. L’Ufficio fallimenti di Lugano nelle sue osservazioni 11 marzo 1997, ribadisce l’incompatibilità della richiesta della ricorrente con la procedura in corso, in quanto le decisioni prese nella procedura ( assegno di termine - rinuncia all’azione) sono definitive a tutti gli effetti. Chiede quindi la reiezione del gravame.

Considerando

in diritto: 1. L’amministrazione del fallimento decide circa la restituzione delle cose rivendicate da un terzo (art. 242 cpv.1 LEF ). In sostanza l’amministrazione del fallimento ha due possibilità : o contesta la pretesa del terzo, o la riconosce. Nella prima ipotesi essa deve fissare al terzo rivendicante un termine di venti giorni per promuovere l’azione davanti al giudice del luogo del fallimento, avvertendolo che in caso contrario il suo diritto sarà considerato perento (art. 242 cpv. 2 LEF e art.

46 RUF ; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol.II, Zurigo 1993, § 48 n. 7, p.280; Gilliéron, Poursuite pour dettes fallite et concordat, Losanna 1993, p.333). Nella seconda eventualità essa deve procedere secondo gli art. 47 ss. RUF, segnatamente dilazionando la comunicazione della decisione e la restituzione della cosa al terzo rivendicante fino al momento in cui è accertato che la seconda assemblea dei creditori non ha preso decisione contraria e che nessun creditore ha chiesto la cessione di pretese della massa sulla cosa rivendicata, in conformità dell’art.

260 LEF (art. 47 RUF ; DTF 107 III 86). Infine, se la pretesa del terzo è contestata e la massa non è detentrice della cosa rivendicata, spetta alla massa, o ad eventuali creditori cessionari, di promuovere l’azione contro il terzo, senza essere vincolata all’osservanza di un termine (DTF 107 III 86 ).

2. Nel caso in esame l’amministrazione del fallimento __________ ha contestato la pretesa della ricorrente assegnandole un termine per far valere in giudizio la propria pretesa nei confronti della massa fallimentare. La ricorrente non ha ritenuto di far uso di tale possibilità, lasciando decorrere il termine impartitole. La decisione dell’amministrazione del fallimento __________ circa la contestazione della rivendicazione di proprietà avanzata dalla ricorrente è divenuta definitiva, ed è quindi perento il diritto di rivendicare la proprietà da parte della signora __________.

3. Giusta l’art. 2 cpv.1 delle disposizioni finali della LEF, le norme di procedura previste dalla nuova legge e le relative disposizioni d’esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili. La ricorrente chiede l’adempimento da parte dell’amministrazione del fallimento del contratto di compravendita sulla base dell’art. 211 cpv.2 LEF entrato in vigore il 1° gennaio 1997. Orbene, l’adempimento del contratto da parte dell’amministrazione del fallimento comporterebbe il riconoscimento della proprietà della ricorrente sul bene immobile, ciò che è in manifesto contrasto con quanto deciso in data 2 maggio 1990.Quindi,avendo la signora __________ omesso di far valere in giudizio la propria pretesa nei confronti della massa fallimentare, con conseguente perenzione di tale diritto, ed essendo la decisione dell’amministrazione del fallimento __________ di contestare la rivendicazione di proprietà, divenuta definitiva, non è possibile applicare l’art.

211 cpv.2 LEF, in quanto incompatibile con la procedura in corso. Il ricorso della signora __________ deve quindi essere respinto.

4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art.211,

242 LEF, l’art. 2 delle disposizioni finali LEF pronuncia: 1. Il ricorso 5 febbraio 1997 di __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.

19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria