Execution Proceeding and Bankruptcy Order Affirmation Due to Untimely Opposition Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an execution proceeding initiated for the collection of a debt, the debtor filed an appeal against the resulting bankruptcy order, claiming they had timely filed an objection to the payment order; however, the execution office maintained it never received the objection and gave the debtor a deadline to provide proof of dispatch, which the debtor failed to supply, leading the court to uphold the execution office's determination that no opposition was properly filed as required by law, thus affirming the bankruptcy order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 74 LEF, art. 17 LEF; Execution Proceeding and Bankruptcy Order Affirmation Due to Untimely Opposition Filing: Ex art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci gionri dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected based on this article concerning the procedure for filing an objection against a payment order.
Cited in the preamble to the decision, likely relating to the court's jurisdiction or the general review of enforcement decisions.
Applied in order not to levy costs (spese) in the final order.
Applied in order not to award compensation (indennità) in the final order.
Cited in the final order regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00042 · Lugano 14 maggio 1997 /B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 marzo 1997 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento
27 febbraio/1. marzo 1997 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
__________
viste le osservazioni 25 marzo 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano:
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 5’975.55 oltre interessi e Fr. 100.--. Non avendo l’escussa interposto opposizione, il precettante ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, per cui l’UE di Lugano il 27 febbraio 1997 ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata all’escussa il 1. marzo 1997.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________, sostenendo di avere interposto opposizione. Essa ha prodotto copia della relativa lettera datata 8 febbraio 1987 indirizzata all’UE di Lugano.
D. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha dichiarato di non avere mai ricevuto la predetta lettera e di avere assegnato il 12 marzo 1997 alla ricorrente un termine di 5 giorni per produrre la prova dell’avvenuto invio. A tale richiesta la __________ non ha dato seguito.
Considerato
in diritto:
1. Ex art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci gionri dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.
Per iscritto l’opposizione deve essere interposta con lettera raccomandata o lettera semplice. Allo scopo di potere provare di avere interposto opposizione, è consigliato di chiederne l’attestazione all’ufficio di esecuzione.
2. La ricorrente sostiene di avere interposto opposizione, producendo copia della relativa lettera. Entro il termine assegnatole dall’UE di Lugano, essa non ha tuttavia prodotto alcuna prova in merito all’effettivo invio e ricezione dell’opposizione da parte dell’UE, per cui quest’ultimo ha correttamente ritenuto che contro il PE in oggetto non è stata interposta opposizione ed ha di conseguenza emesso la comminatoria di fallimento.
3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 74 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 3 marzo 1997 della __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria