Execution Against Non-Inheritable Estate Interest and Jurisdictional Issues
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority dismissed a request from the execution office to determine the realization method for a debtor's interest in an undivided estate because the debtor, who was a legatee under a will naming the deceased's son as the sole heir, did not possess an actual inheritable share in the estate as required by law, rendering the prior asset seizures targeting such an interest void due to a lack of object. Furthermore, the court noted that subsequent developments implied the lapse of the seizures due to failure to follow proper procedure against the sequestration reports, and the debtor's change of domicile to another canton invalidated the local execution office's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 LEF, Art. 132 cpv.1 LEF, Art. 17 LEF, Art. 46 cpv.1 LEF, 1 cpv.1 ODC; Execution Against Non-Inheritable Estate Interest and Jurisdictional Issues: Furthermore, the court noted that subsequent developments implied the lapse of the seizures due to failure to follow proper procedure against the sequestration reports, and the debtor's change of domicile to another canton invalidated the local execution office's jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe basis for the original enforcement request was to determine the realization of the debtor's vested interest under this article.
Cited alongside Art. 132 LEF in establishing the lack of prerequisites for the procedure regarding an undivided inheritance share.
Cited to explain why the Ticino enforcement authority is no longer locally competent due to the debtor's change of domicile.
Cited in the reasoning regarding the implicit lapse of the attachments due to interested parties failing to appeal the attachment reports.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00034 · Lugano 10 settembre 1997 /FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Roveri, vicecancelliere
vista l'istanza 25 febbraio 1997 del'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza ex art. 132 LEF spettante all'escussa
__________ patr. dall'avv. __________
nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
__________ Comunione ereditaria di cui farebbe parte, oltre l'escussa, anche __________
nelle tre esecuzioni n. __________, __________ e __________ dell’UEF di Locarno promosse contro __________ dai creditori:
__________ patr. dall'avv. __________
Comune di __________ (esecuzione n. __________, preceduta dal sequestro n. __________; esecuzione n. __________, preceduta dal sequestro n. __________);
accertato che le tre esecuzioni si fondano su tre pregressi sequestri che hanno determinato il sequestro dei "diritti e ragioni spettanti all'escussa __________ nella Comunione ereditaria fu __________, composta di: __________ nata __________ e __________ ", rispettivamente - con formulazione equivalente - il sequestro dei "diritti ereditari spettanti alla debitrice __________ nata __________ nella successione relitta dal defunto __________, deceduto il __________, in particolare i beni immobili di cui alle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, intestati al defunto";
preso atto dell'esito interlocutorio dell'esperimento di conciliazione dell'8 maggio 1996;
richiamati gli atti interlocutori e inconcludenti - conseguenti all'esperimento di conciliazione - 31 maggio 1996 dell'avv. __________ 3 giugno 1996 dell'UEF di Locarno e 3 luglio 1996 dell'avv. __________;
atteso che il provvedimento 23 settembre 1996 dell'UEF di Locarno, con cui l'organo d'esecuzione ha invitato gli interessati a formulare entro dieci giorni le loro proposte sulle misure di realizzazione dell'interessenza ereditaria dell'escussa, non ha sortito effetto alcuno;
visto lo scritto 26 settembre 1996 dell'avv. __________ postulante in sostanza l'intestazione del mappale n. __________ RFD di __________ ad __________, quale legataria;
richiamata la lettera 3 ottobre 1996 dello Studio avv. __________ che conclude nel senso dello sblocco del mappale n. __________ RFD di __________ a favore dell'unico erede __________, mentre il mappale n. __________ deve essere intestato alla legataria";
atteso che il testamento 12 gennaio 1987 di __________, pubblicato il 2 aprile 1987 dal notaio avv. __________, ha designato unico erede il figlio __________, con legataria __________ - ora __________ - non figlia del defunto ma della sua ex moglie __________ div. __________, da cui aveva divorziato nel __________;
richiamata la sentenza 10 maggio 1988 del Pretore di Locarno-Campagna che ha pronunciato:
"1. Il legato a favore della convenuta __________ nella successione del defunto __________ è ridotto a un importo di fr. 141'000.--, il legato del bosco a __________ di fr. 12'035.-- rimanendo inalterato, le imposte di successione restando a carico dell'attore __________ ";
vista l’istanza 25 febbraio 1997 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza ex art. 132 LEF spettante all’escussa, con il rilievo che "a seguito di quanto emerso in occasione della riunione dell'8 maggio 1996 nonché delle successive comunicazioni presentate dalle parti interessate, vi preghiamo di precisarci se le relative procedure esecutive debbano essere eventualmente annullate d'ufficio";
accertato che __________ - legataria limitatamente "a un importo di fr. 141'000.-- e al bosco a __________ di fr. 12'035.--" (cfr. dispositivo n.1 della sentenza 10 maggio 1988 del Pretore di Locarno-Campagna) - non è membro della comunione ereditaria fu __________, il cui unico erede è __________;
rilevato che viene quindi a mancare il presupposto dell'esistenza di una quota, a favore della parte escussa, di un'eredità (successione) indivisa (art. 132 cpv.1 LEF e
1 cpv.1 ODC) e pertanto non si può far luogo alla procedura ex Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, del 17 gennaio 1923 (cfr. Raymond L. Bisang, Die Zwangsverwertung von Anteilen an Gesamthandschaften, Zurigo 1978, p.92 ss.; Eugen Spirig, Einigungsverhandlung, in: BlSchK 1977 p.109; Magdalena Rutz, Die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen nach der Praxis des Bundesgerichts und der kantonalen Betreibungsbehörden, in: BlSchK 1975 p.97; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 all'art. 132 LEF, p.430-431);
accertata l'irricevibilità dell'istanza 25 febbraio 1997 dell'UEF di Locarno, va evidenziato in via abbondanziale e a futura memoria che le tre esecuzioni contro __________ si fondano - per la competenza ratione loci degli organi d'esecuzione ticinesi - su tre sequestri, le cui prosecuzioni non hanno sortito effetto alcuno, essendo stata più volte sequestrata un'interessenza in un'eredità indivisa che successivi accadimenti hanno dimostrato come non esistente: detto altrimenti, non può darsi esecuzione di sequestri non aventi per oggetto beni della debitrice sequestrata;
rilevato, pure in via abbondanziale, che non vi è spazio per una conversione dell'oggetto del sequestro da un'interessenza in un'eredità indivisa ad una pretesa di natura obbligatoria della legataria nei confronti dell'eredità indivisa, rispettivamente dell'unico erede, ostandovi - per gli omessi gravami ex art. 17 LEF da parte degli interessati contro i verbali di sequestro - la declaratoria di caducità dei sequestri, implicita per l'impossibilità di pratica attuazione dei decreti pretorili di sequestro a questo stadio di procedura;
ribadito altresì, a futura memoria, che il domicilio ginevrino di __________ esclude ora
- in conformità dell'art. 46 cpv.1 LEF - la competenza ratione loci degli organi esecutivi ticinesi, le esecuzioni dovendo riprendere dall'inizio al foro ginevrino;
PRONUNCIA:
1. L'istanza
25 febbraio 1997 dell'UEF di Locarno è irricevibile.
2. Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario