Creditor v. Enforcement Office: Denial of Justice Claim Regarding Unexecuted Debt Collection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor filed a complaint for denial of justice against an enforcement office after it failed to execute a debt collection order against a debtor who had relocated. The enforcement office had attempted seizure proceedings following the creditor's request, but the debtor was temporarily unavailable, and the office later learned the debtor had formally changed domicile after the creditor requested continuation of the execution. The court found that the enforcement office acted correctly by attempting necessary actions, but the creditor's objective could not be achieved due to the debtor's absence and subsequent change of residence, ultimately deeming the appeal resolved as further prosecution was not feasible due to the debtor's lack of domicile within the enforcement district.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20a cpv.1 primo, Art. 62 cpv.2 OTLEF, Art. 17 cpv. 3 LEF, Art. 19 LEF, art. 20a cpv.1 primo periodo LEF, art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF; Creditor v. Enforcement Office: Denial of Justice Claim Regarding Unexecuted Debt Collection: The enforcement office had attempted seizure proceedings following the creditor's request, but the debtor was temporarily unavailable, and the office later learned the debtor had formally changed domicile after the creditor requested continuation of the execution. The court found that the enforcement office acted correctly by attempting necessary actions, but the creditor's objective could not be achieved due to the debtor's absence and subsequent change of residence, ultimately deeming the appeal resolved as further prosecution was not feasible due to the debtor's lack of domicile within the enforcement district.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in conjunction with the decision to rule on the appeal for denial of justice.
Cited as the basis for not levying court fees (spese).
Cited as the basis for not levying court fees (spese).
Cited as the basis for not awarding indemnities (indennità).
Cited to indicate the appeal path against this decision to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00027 · Lugano 2 novembre 1998 /FC/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 6 febbraio 1997 per denegata giustizia presentato da
__________ (rappr. da __________) contro
l'operato dell'UEF di Vallemaggia nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
__________
viste le osservazioni 30 aprile 1997 dell'UEF di Vallemaggia;
sentito il cursore __________ in sede di ispezione 23 ottobre 1998 a __________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che__________ procede per fr. 3'000.-- oltre accessori contro __________, a quel momento domiciliato a __________, con precetto esecutivo n. __________ del
14 novembre 1995 dell'UEF di Locarno;
che al PE, notificatogli il 21 novembre 1995, __________ non ha interposto opposizione;
che l'escusso ha trasferito successivamente il suo domicilio ad Avegno;
che il 26 settembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione all'UEF di Vallemaggia, precisando che "il Municipio di __________ mi ha confermato che, da poco tempo, il debitore abita nel Comune di __________ ";
che il cursore __________ dell'UEF di Vallemaggia ha ripetutamente tentato di procedere al pignoramento, rivolgendosi poi nel dicembre del 1996 alla Cancelleria comunale di __________;
che con lettera 22 gennaio 1997 l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha comunicato a __________, già in __________, il trasferimento formale del domicilio con effetto dal 1. gennaio 1997;
che siffatto trasferimento è stato portato a conoscenza dell'UEF di Vallemaggia;
che il 30 gennaio 1997 l'UEF di Vallemaggia ha comunicato a __________ di non poter dar seguito alla domanda di proseguimento del "9 maggio 1996" (recte:
26 settembre 1996), il debitore essendo partito per "__________" (recte: __________);
che con "reclamo" (recte: ricorso) 6 febbraio 1997 __________ ha censurato il modus operandi dell'organo d'esecuzione forzata "per l'incomprensibile inattività di un pubblico ufficiale, sig. __________ ";
che, contrariamente all'assunto del ricorrente, l'UEF di Vallemaggia si è correttamente determinato, procedendo agli atti necessari per l'esecuzione del pignoramento, senza però poter giungere all'esito auspicato dal ricorrente per fatto imputabile ad assenza dell'escusso;
che la causa dell'irreperibilità è poi divenuta nota con il trasferimento di domicilio in __________, avvenuto di fatto in epoca imprecisata, verosimilmente prima del 1. gennaio 1997;
che non sono emersi elementi a carico dell'UEF di Vallemaggia, peraltro confrontato con un non trascurabile aumento delle procedure correnti;
che il ricorso deve pertanto essere ritenuto siccome evaso;
che, per carenza di domicilio dell'escusso nel circondario esecutivo dell'UEF di Vallemaggia, non è più ipotizzabile a questo stadio di procedura qualsivoglia prosecuzione;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamato l'art.
17 cpv. 3 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso per denegata giustizia è evaso nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione __________
Comunicazione all'UEF di Vallemaggia, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria