Creditor Silence as Tacit Admission of Late Opposition Restoration
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority addressed a request for the restoration of a deadline, filed after an opposition to an execution proceeding was deemed late, which had been lodged against the debtor by the creditor in an execution proceeding initiated in Lugano. The court reasoned that the creditor, having been given the opportunity to either admit the late opposition or object to the debtor's request for reinstatement under the relevant statute concerning deadlines established in the creditor's exclusive interest, remained silent; this silence was construed as a tacit admission of the opposition, thus requiring the restitution of the term and acceptance of the debtor's request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 cpv. 4 LEF, Art. 33 cpv.3 LEF, Art. 19 cpv.4 LPR, Art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF, Art. 62 cpv.2 OTLEF, Art. 33 cpv.3; Creditor Silence as Tacit Admission of Late Opposition Restoration: The court reasoned that the creditor, having been given the opportunity to either admit the late opposition or object to the debtor's request for reinstatement under the relevant statute concerning deadlines established in the creditor's exclusive interest, remained silent; this silence was construed as a tacit admission of the opposition, thus requiring the restitution of the term and acceptance of the debtor's request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles formed the legal basis for granting the request for restoration of the deadline and subsequently admitting the opposition.
This article appears in the cited legal basis for the decision, although its specific role in the final orders is not detailed beyond being a procedural reference.
This provision was cited for the decision not to levy costs.
This provision was cited for the decision not to award legal fees/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00234 · Lugano 18 dicembre 1997 /FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria: · Baur Martinelli
statuendo sull'istanza 31 ottobre 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
__________
nell'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano promossa contro l'istante da
__________
richiamata l'ordinanza presidenziale 7 novembre 1997;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che con atto dato alla posta il 13 e pervenuto all'organo d'esecuzione il 17 ottobre 1997 __________ ha interposto opposizione all'UE di Lugano;
che il 17 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha reso noto all'escussa che l'opposizione risultava tardiva;
che il 23 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha rinviato l'escussa a far capo, se del caso, all'istituto della restituzione del termine ex art. 33 cpv.4 LEF;
che con domanda 31 ottobre 1997 di restituzione del termine __________ ha chiesto all'Autorità cantonale di vigilanza di ammettere l'opposizione al PE n__________, con riferimento anche ai motivi dell'istanza 21 ottobre 1997 erroneamente formulata alla Pretura del Distretto di Lugano;
che con ordinanza presidenziale 7 novembre 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;
che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;
che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 7 novembre 1997);
che __________ non si è determinato;
che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);
che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,
PRONUNCIA
1. L'istanza di restituzione del termine 31 ottobre 1997 di __________ è accolta.
1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 13/17 ottobre 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
1.2. L'UE di Lugano procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza
Il presidente: La segretaria: