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15.1997.218 • TRAC TI 15.1997.218 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Non-Debtor's Opposition to Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 15.1997.218
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor initiated enforcement proceedings via the local enforcement office against two joint debtors, whose whereabouts were unknown, resulting in notification by official publication; the debtor's mother subsequently filed opposition to the executive warrants, prompting the creditor to appeal to the supervisory authority, challenging the mother's standing to object. The court ruled that the supervisory authority had jurisdiction to examine the legitimacy of the opposition, found the appeal to be timely, and upheld the opposition because a non-debtor, acting as a manager without mandate pursuant to the Code of Obligations, is authorized to file an objection if the debtor subsequently ratifies the action, which was confirmed by the debtor's statements in the proceedings, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 74 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Creditor Appeal Regarding Non-Debtor's Opposition to Enforcement Proceedings: The court ruled that the supervisory authority had jurisdiction to examine the legitimacy of the opposition, found the appeal to be timely, and upheld the opposition because a non-debtor, acting as a manager without mandate pursuant to the Code of Obligations, is authorized to file an objection if the debtor subsequently ratifies the action, which was confirmed by the debtor's statements in the proceedings, leading to the dismissal of the appeal.

Parole chiave

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procedura esecutiva opposizione al precetto esecutivo opposizione legittimazione a ricorrere vigilanza dell'autorità competente notificazione della decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 97 III 113
Creditor Objection to Debt Enforcement Raised by Unauthorized Employee Valid Without Proof of Disagreement
DTF 112 III 85
La legittimazione a interporre opposizione a un precetto esecutivo è riconosciuta anche al gestore senza mandato ex art. 419 e ss. CO a condizione che il proprio operato venga in seguito ratificato dal debitore (cfr. DTF 112 III 85 cons. 2;
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 2 LEF

This article was referenced in the reasoning regarding the timeliness of the appeal, although the final decision itself rejects the appeal on the merits.

art. 74 LEF

This article regarding the opposition to an enforcement order is cited as one of the grounds for the final dismissal of the appeal (implicitly, as the decision rules on the opposition legitimacy discussed under this article).

art. 19 LEF

Cited in order 3 to define the recourse available against this decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in order 2 regarding the non-levying of costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in order 2 regarding the non-assignment of legal fees/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00218 · Lugano 16 giugno 1998 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 novembre 1997 di

__________ patr. dall'avv. __________ contro

l’operato dell’UE di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse dal ricorrente nei confronti di

__________ patr. dallo __________

e

__________, d'ignota dimora

viste le osservazioni

- 5 dicembre 1997 di __________

- 9 dicembre 1997 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ ha fatto spiccare dall’UE di Lugano nei confronti di __________ e __________, debitori solidali, i precetti esecutivi n. __________ e __________.

B. Essendo i debitori di ignota dimora la notifica dei precetti veniva effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio e sul Foglio Ufficiale Cantonale del __________.

C. Con scritti datati 13 novembre 1997 __________, madre della debitrice __________, dichiarava di interporre opposizione ai precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti di __________ e __________.

D. Con ricorso 27 novembre 1997 __________ contesta la legittimazione di __________ ad interporre opposizione ai precetti esecutivi in oggetto, in quanto la stessa non è né debitrice, né terza proprietaria del pegno, trattandosi di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno. Chiede quindi che venga decretata l’inefficacia delle opposizioni di cui agli scritti 13 novembre 1997.

E. Con osservazioni 5 dicembre 1997 __________ chiede che il gravame venga dichiarato irricevibile, in via principale, per incompetenza della Camera adita, in via subordinata, per tardività. Inoltre il ricorso andrebbe respinto nel merito, in quanto __________ sarebbe legittimata ad interporre opposizione in qualità di gestore senza mandato ex art. 419 ss. CO.

F. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito

Considerando

in diritto: 1. Secondo la giurisprudenza e la dottrina è competenza dell’Autorità di vigilanza esaminare se colui che ha sollevato opposizione al precetto esecutivo ha agito con l’autorizzazione del debitore (cfr. DTF 97 III 113 ss.; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 18 n.5, p. 110; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, ad art. 74 LEF n.

3 - 4).

Di conseguenza vista la richiesta del ricorrente di determinare l’inefficacia delle opposizioni interposte da __________ ai precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti di __________, è data la competenza di questa Camera.

2. Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).

Nel caso di specie il ricorrente sostiene di aver ricevuto notizia del provvedimento impugnato solo il 18 novembre 1997. Egli produce la busta d’intimazione a mezzo posta A recante il timbro del 13 novembre 1997. Il termine di ricorso sarebbe giunto a scadenza il 28 novembre 1998. Orbene, avuto riguardo al fatto che non vi è certezza che un invio per posta A giunga a destinazione il giorno seguente, e considerato che il lasso di tempo intercorso tra la notifica delle opposizioni e l’asserita ricezione delle stesse, può essere ritenuto nei limiti della ragionevolezza in mancanza di elementi di segno contrario, il ricorso deve essere considerato tempestivo.

3. La legittimazione a interporre opposizione a un precetto esecutivo è riconosciuta anche al gestore senza mandato ex art. 419 e ss. CO a condizione che il proprio operato venga in seguito ratificato dal debitore (cfr. DTF 112 III 85 cons. 2;

107 III 49; 97 III 113; Amonn/Gasser, op. cit., § 18 n. 5, p. 110; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. ad art. 74 LEF n. 3).

Nel caso in esame la madre della debitrice ha, nell’interesse della figlia, interposto opposizione ai precetti esecutivi notificati in via edittale. L’agire di __________ è stato in seguito ratificato dall’escussa come si evince chiaramente dalle osservazioni al presente gravame, nonché dagli scritti di cui ai doc. E e F.

4. Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 74 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 27 novembre 1997 di __________, è respinto

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria