Creditor's Appeal Against Denial of Execution Continuation Based on Prior Administrative Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought execution based on an administrative decision concerning arrears, but the debtor opposed the executive measure; the creditor subsequently requested continuation of execution, relying on the administrative decision concerning social insurance premiums, which had been issued *before* the execution was initiated and the opposition filed. The appellate court rejected the creditor's appeal against the enforcement office's denial of continuation, reasoning that while administrative decisions can sometimes allow for the summary rejection of opposition in execution proceedings, this special procedure is only legally justified when the administrative decision confirming the debt is issued *subsequent* to the opposition to the payment order, as the authority lacks the power to reject an opposition to an executive measure that has not yet been issued.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 cpv.4 LAVS, Art. 88 cpv.2 LAMal, Art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF, Art. 62 cpv.2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 88 LAMal; Creditor's Appeal Against Denial of Execution Continuation Based on Prior Administrative Decision: The appellate court rejected the creditor's appeal against the enforcement office's denial of continuation, reasoning that while administrative decisions can sometimes allow for the summary rejection of opposition in execution proceedings, this special procedure is only legally justified when the administrative decision confirming the debt is issued *subsequent* to the opposition to the payment order, as the authority lacks the power to reject an opposition to an executive measure that has not yet been issued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision states that no costs are to be levied, citing this provision.
The decision states that no indemnities are to be awarded, citing this provision.
Cited in the dispositive (Order 3) regarding the possibility to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the closing section, although not explicitly in the operative orders, it represents the underlying legal framework discussed for the rejection of the appeal, alongside other cited articles from LEF and LAMal.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00021 · Lugano 19 agosto 1997/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 gennaio 1997 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
nell'esecuzione n. __________ del 29 novembre / 2 dicembre 1996 promossa contro
__________
in materia di prosecuzione dell'esecuzione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che il 29 luglio 1996 __________ ha emanato una decisione amministrativa riferita a "premi arretrati" a carico di __________ nemmeno indicati in termini numerici;
che dagli atti non risulta se la decisione amministrativa è stata impugnata;
che __________ ha formulato il 20 novembre 1996 all'UEF di Locarno una domanda d'esecuzione per Fr. 510.--;
che il 29 novembre 1996 l'UEF di Locarno ha emesso il PE contro __________ per Fr. 510.--;
che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che l'11 dicembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione, sostenendo che il credito è stato accertato da decisione amministrativa asserita cresciuta in giudicato;
che con provvedimento 8 gennaio 1997 l'UEF di Locarno ha respinto la domanda di prosecuzione, atteso che la procedura speciale di rigetto in materia di assicurazioni sociali è possibile solo se la decisione amministrativa è successiva all'opposizione al precetto esecutivo;
che con tempestivo ricorso 16 gennaio 1997 __________ ha chiesto l'annullamento del provvedimento 8 gennaio 1997, atteso che "siccome la legge non stabilisce in quale momento debba essere emanata una decisione, l'assicuratore ha la libertà di scegliere quando emanare una decisione, se in epoca successiva o precedente l'esecuzione" e che siffatto modo di procedere "viene accettato dagli uffici di esecuzione situati fuori del Cantone Ticino";
che il diritto per la creditrice di emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione conferisce in sostanza ad una parte di essere giudice in causa propria;
che l'istituto, contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron, nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili vantaggi dal profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure, di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
che l'eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale espressa;
che siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97 cpv.4 LAVS e 30 cpv.1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III 62-66);
che analoga base legale vi è ora all'art. 88 cpv.2 LAMal (RS 832.10);
che la precettante è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo - nel caso di specie di diritto delle assicurazioni sociali - con possibilità di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione, a condizione però che la decisione amministrativa sia stata preceduta dall'emissione di un precetto esecutivo (DTF
121 V 110 cons.2; 119 V 331 cons.2b; 109 V 49 cons.3b; 107 III 64 cons.3);
che il precetto esecutivo (emesso il 29 novembre 1996) è nel caso di specie successivo alla decisione amministrativa resa dall'__________ (29 luglio 1996);
che in tutta evidenza il pronunciato della cassa malati è inidoneo a rigettare l'opposizione a un precetto esecutivo non ancora emesso;
che l'UEF di Locarno si è correttamente determinato con il provvedimento 8 gennaio 1997, a prescindere dal manifesto lapsus calami vel machinae in cui è incorso scrivendo "antecedente la" in luogo di "successivo alla";
che il ricorso di __________ deve pertanto essere respinto che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 79, 80 e 88 LEF; 80, 85, 86 e 88 LAMal
PRONUNCIA
1. Il ricorso 16 gennaio 1997 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria