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15.1997.202 • TRAC TI 15.1997.202 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed on Procedural Grounds

Numero d'incarto 15.1997.202
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor filed an appeal against the issuance of a bankruptcy notice following the provisional rejection of their opposition to an execution proceeding concerning an unpaid debt, arguing that they could not attend the prior hearing due to force majeure and subsequently raised substantive objections regarding calculation errors in the claimed amount. The court dismissed the appeal because appeals to the supervisory authority against a bankruptcy notice are limited to formal grounds, such as issues of jurisdiction or whether the underlying decision is final, whereas the appellant's arguments related solely to the merits of the debt and its calculation, which should have been raised or appealed within the substantive procedure before the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the appeal because appeals to the supervisory authority against a bankruptcy notice are limited to formal grounds, such as issues of jurisdiction or whether the underlying decision is final, whereas the appellant's arguments related solely to the merits of the debt and its calculation, which should have been raised or appealed within the substantive procedure before the lower court.

Parole chiave

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udienza fallimentare censure procedurali debito insoddisfatto motivi di competenza compensazione nel fallimento revoca dell'esecutore testamentario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 96 III 33
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the final resolution as a basis for the decision rejecting the appeal regarding the notice of bankruptcy.

art. 161 LEF

Cited in the final resolution as a basis for the decision rejecting the appeal regarding the notice of bankruptcy.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive to specify the procedure for filing an appeal against the current decision before the Federal Tribunal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied in the reasoning (para. 4) leading to the order not to levy costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied in the reasoning (para. 4) leading to the order not to assign indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00202 · Lugano 25 novembre 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 novembre 1997 di

__________ contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 28 ottobre 1997 nell’esecuzione __________ promossa contro la ricorrente da

__________ patr. dall'avv. __________

viste le osservazioni: - 13 novembre 1997 della __________

- 17 novembre 1997 dell’UE di Lugano;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 2’907.95 oltre interessi, Fr. 200.-- spese di mora e le spese. Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 3 ottobre 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al PE n. __________ per Fr. 3’107.95.-- oltre interessi e spese. Con attestazione 21 ottobre 1997 la medesima Pretura, ha certificato la crescita in giudicato della sentenza.

B. In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 28 ottobre 1997 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 30 ottobre 1997.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________, sostenendo di non aver potuto partecipare all’udienza di contraddittorio fissata per il venerdì 3 ottobre 1997 dalla Pretura nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione per causa di forza maggiore. Il lunedì seguente avrebbe voluto chiedere la fissazione di una seconda udienza, ma la Pretura il 3 ottobre 1997 aveva già rigettato l’opposizione. La ricorrente fa valere errori nel calcolo dei premi, non conforme al salario effettivo versato nel 1995 ad un suo dipendente. Essa ha poi contestato l’importo indicato sulla comminatoria di fallimento.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und

Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,

Losanna 1993, p. 250):

- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3. La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti alla Pretore, oppure, se del caso, impugnare tale decisione.

4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 3 novembre 1997 della __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria