Bankruptcy Notice Appeal Regarding Alimony Enforcement and Parallel Divorce Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the issuance of a bankruptcy notice following the final rejection of their opposition to debt enforcement proceedings for outstanding alimony, arguing that the creditor was simultaneously pursuing the same claim, including current support payments, in divorce proceedings, which created an inadmissibility or reason for suspension. The reviewing authority dismissed the appeal, reasoning that formal grounds for appealing a bankruptcy notice are limited and do not generally cover substantive disputes over the underlying debt or parallel litigation, especially since the enforcement stemmed from a final and executory court decision, meaning any relevant claims regarding concurrent enforcement actions should have been raised in the merits proceedings before the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 17 LEF; Bankruptcy Notice Appeal Regarding Alimony Enforcement and Parallel Divorce Proceedings: The reviewing authority dismissed the appeal, reasoning that formal grounds for appealing a bankruptcy notice are limited and do not generally cover substantive disputes over the underlying debt or parallel litigation, especially since the enforcement stemmed from a final and executory court decision, meaning any relevant claims regarding concurrent enforcement actions should have been raised in the merits proceedings before the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision, supporting the procedural grounds for rejecting the appeal.
Cited in the preamble to the decision, supporting the procedural grounds for rejecting the appeal.
Cited in order no. 3, indicating the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning section (No. 4) justifying why no costs were levied in the final order (Order No. 2).
Cited in the reasoning section (No. 4) justifying why no indemnity was awarded in the final order (Order No. 2).
Testo completo
Incarto n. 15.97.00193 · Lugano 25 novembre 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 novembre 1997 di
__________ contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 22 ottobre 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
__________ patr. dallo Studio legale __________
rilevato che con decreto presidenziale 4 novembre 1997 al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni: -
13 novembre 1997 di __________
-
17 novembre 1997 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso d di Fr. 5’955.95 oltre interessi e spese. Avendo l’escusso interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 3 marzo 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ per Fr. 5’955.95 oltre interessi e spese sulla base di un decreto cautelare emesso il
27 settembre 1996. Il 17 ottobre 1997 la medesima Pretura ha certificato la crescita in giudicato della predetta sentenza di rigetto dell’opposizione.
B. In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 22 ottobre 1997 la comminatoria di fallimento che è stata notificate all’escussa il 25 ottobre 1997.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________, sostenendo che il 17 luglio 1997 la creditrice ha presentato un’istanza per l’incasso degli stessi alimenti arretrati e di alimenti correnti presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6. L’udienza di contraddittorio è stata due volte rinviata. Secondo il ricorrente la richiesta di pagamento dello stesso credito presso due istanze diverse è inammissibile, per cui la procedura in esame deve essere sospesa fino alla conclusione della procedura di divorzio pendente tra le parti.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3. La ricorrente allega unicamente questioni di merito concernenti la procedura di divorzio pendente tra le parti (cfr. narrativa sub C). La comminatoria di fallimento è stata emessa correttamente dall’UE di Lugano sulla base della sentenza 3 marzo 1997 di rigetto definitivo dell’opposizione, cresciuta in giudicato. Nella misura in cui la pretesa della creditrice verrà soddisfatta nell’ambito della presente procedura, si ridurrà la pretesa che il ricorrente ha dichiarato essere stata fatta valere per lo stesso importo oltre che per alimenti correnti con istanza 17 luglio 1997. Ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, se del caso, doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti alla Pretore.
4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 3 novembre 1997 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria