Supervisory Court Decision on Realizing Attachment of Undivided Inheritance Share via Public Auction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory court addressed a request by the enforcement office to determine the method of realizing an attachment on a debtor's interest in an undivided inheritance where a conciliation attempt failed, and the debtor and other heirs were absent, with only one non-debtor co-heir providing irrelevant input regarding the division of the estate. Given the failure of the co-heirs to propose a workable division plan, the court ruled, pursuant to relevant execution laws, that the attachment on the debtor's share of the inheritance must be realized through public auction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 LEF, Art. 19 LEF, art. 9 RDC, art. 10 RDC; Supervisory Court Decision on Realizing Attachment of Undivided Inheritance Share via Public Auction: Given the failure of the co-heirs to propose a workable division plan, the court ruled, pursuant to relevant execution laws, that the attachment on the debtor's share of the inheritance must be realized through public auction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the reasoning that led to the final order to execute the realization of the interest through public auction.
This procedural rule was cited as a basis for the order determining the realization method.
This procedural rule was cited as a basis for the order determining the realization method.
This provision regulates the appeal procedure against the decision, as stated in order point 2.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00184 · Lugano 20 gennaio 1999 FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l’istanza 21 ottobre 1997 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
__________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
__________
nell'esecuzione n. 403131 dell’UEF di Locarno promossa dal
__________;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi l'11 luglio 1997, presente la parte creditrice procedente e assenti il debitore escusso __________, come pure gli altri eredi della Comunione ereditaria __________, e meglio __________ e __________, tutti citati con atto 23 giugno 1997;
rilevato che, nel termine di dieci giorni fissato l'11 luglio 1997 per presentare proposte concrete per lo scioglimento della Comunione ereditaria fu __________, solo la coerede non debitrice __________ si è espressa in termini inconferenti dal profilo esecutivo;
ritenuto infatti che __________ sembra non comprendere che l'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno, promossa dal Comune di __________ contro __________, non la concerne direttamente come parte debitrice ma è riferita unicamente alla quota di un'eredità indivisa spettante al debitore __________ nella Comunione ereditaria __________, di cui fanno parte oltre all'escusso anche le altre due coeredi __________ e __________;
atteso che in queste circostanze è opportuno far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF; 9 e
10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
PRONUNCIA
1. E’ ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, interessenza pignorata nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno.
2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
3. Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria