Debtor's Appeal Against Jewelry Auction Price Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the distribution statement of an execution proceeding, claiming the auction price obtained for seized jewelry was disproportionately low compared to its estimated value, and sought the annulment of the sale and a new auction with updated minimum bids. The court dismissed the appeal because the jewelry sold for CHF 5,987, which was above the expert valuation of CHF 5,765 for the precious metal and stones, thus satisfying the legal requirement that precious metal objects cannot be awarded for less than the metal's price, and consequently denied the debtor's request for legal aid due to the evident lack of prospect of success.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 128 LEF, Art. 130 cifra, Art. 4 Cost, Art. 15a LPR, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal Against Jewelry Auction Price Dismissed: The court dismissed the appeal because the jewelry sold for CHF 5,987, which was above the expert valuation of CHF 5,765 for the precious metal and stones, thus satisfying the legal requirement that precious metal objects cannot be awarded for less than the metal's price, and consequently denied the debtor's request for legal aid due to the evident lack of prospect of success.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to reject the appeal because the sale price of precious metal objects respected the minimum metal value stipulated by law.
Cited in the dispositive to indicate the deadline and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning which leads to the order not to levy costs.
Cited in the reasoning which leads to the order not to assign indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00178 · Lugano 22 maggio 1998 FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 ottobre 1997 di
__________ patr. dall'avv__________ contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro lo stato di riparto depositato il 3 ottobre 1997 nell'esecuzione n. __________ promossa da
avv. __________
nei confronti della ricorrente
viste le osservazioni 20 ottobre 1997 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. L’avv. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 19095,50 oltre interessi e spese.
Il
6 dicembre 1994 l’UEF di Locarno spiccava nei confronti della debitrice il precetto esecutivo n. __________. Con sentenze 12 gennaio 1996 e 26 agosto 1996 della Pretura di Locarno - Campagna veniva rigettata in via definitiva l’opposizione al PE.
B. Il
14 aprile 1997 l’UEF procedeva al pignoramento di diversi oggetti di proprietà della debitrice, tra cui 13 gioielli di varia fattura. L’incanto pubblico per la vendita di tali gioielli veniva indetto per il giorno 11 settembre 1997. Gli oggetti venivano aggiudicati all’avv. __________ per l’importo di fr. 5’987.-- in parziale compensazione del proprio credito.
C. In data 3 ottobre 1997 veniva depositato lo stato di riparto nell’esecuzione n. __________ UEF Locarno, contro il quale si è aggravata la debitrice con ricorso
10 ottobre 1997. La ricorrente sostiene l’esistenza di una manifesta sproporzione tra la stima dei gioielli effettuata dall’Ufficio ed il ricavo della vendita all’asta. Postula quindi l’annullamento dello stato di riparto e la fissazione di un nuovo incanto preceduto dalla determinazione di piedi d’asta tali da rispecchiare il valore effettivo del metallo. Contestualmente al ricorso la debitrice chiede di essere posta la beneficio dell’assistenza giudiziaria, non essendo in grado di far fronte alle spese della presente procedura.
D. Con osservazioni 20 ottobre 1997 l’UEF di Locarno ribadisce la correttezza del proprio operato sostenendo che il piede d’asta dei gioielli è stato fissato sulla base di una stima eseguita dal perito Gioielleria __________, e l’aggiudicazione non sarebbe avvenuta al di sotto di tali valori.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 128 LEF gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per un prezzo inferiore al prezzo del metallo. Se non viene fatta un’ offerta sufficiente tali oggetti possono essere venduti a trattative private per il prezzo del valore del metallo (cfr. Art.130 cifra 3 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 27 n. 33, p. 220-221).
2. Orbene, nel caso di specie, come si evince dal verbale d’incanto, i gioielli sono stati venduti per un importo globale di fr. 5’987.--. Atteso che il valore del metallo e delle pietre preziose stimato dalla __________ in data 3 marzo 1997 e
17 aprile 1997 ammonta a fr. 5’765.--, le censure mosse dalla ricorrente all’indirizzo dell’UEF di Locarno appaiono infondate. L’aggiudicazione è quindi avvenuta in perfetto ossequio di quanto previsto dall’art. 128 LEF e il conseguente stato di riparto è stato allestito correttamente. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria va pure respinta.
Infatti seppure il diritto all’assistenza giudiziaria, nella forma del gratuito patrocinio, che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost.. non è escluso per principio nella procedura di ricorso all’Autorità di vigilanza (DTF 122 I 8 ss.; cfr. Art. 15a LPR), esso presuppone in ogni caso, oltre al requisito dell’indigenza della parte richiedente, anche che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri e soprattutto che il gravame abbia probabilità di esito favorevole, requisito quest’ultimo che nel caso in esame fa palesemente difetto, risultando l’esito del ricorso già di primo acchito sfavorevole, a prescindere dal fatto che la ricorrente non necessitava dell'ausilio di un patrocinatore per sostenere che gli oggetti pignorati erano stati venduti a vil prezzo.
4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 128 LEF, 4 Cost.
pronuncia: 1. Il ricorso 10 ottobre 1997 di __________, è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria 10 ottobre 1997 di __________, è respinta.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria