Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.1997.167 • TRAC TI 15.1997.167 Generato dall'IA

Reactivation of Execution Proceedings Post-Bankruptcy Suspension

Numero d'incarto 15.1997.167
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant contested an execution office's decision to refuse continuation of an execution via attachment (pignoramento) after a bankruptcy proceeding, which had reached the stage of a bankruptcy notice, was declared bankrupt, then suspended due to lack of assets; the court reasoned that procedural economy and legislative intent in the relevant enforcement law sections permitted reactivating the original execution by switching its form from bankruptcy to attachment (art. 38 para. 2 LEF), allowing proceedings to resume at the stage that still safeguards the debtor's executive rights, and consequently ordered the execution to proceed via attachment, while preserving the debtor's right to a late opposition against the new creditor.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 230 cpv.4 LEF, Art. 38 cpv.2 LEF, Art. 230 cpv.3, Art. 230 LEF, Art. 230 cpv.3 LEF, Art. 230 cpv.4 primo; Reactivation of Execution Proceedings Post-Bankruptcy Suspension: 38 para. 2 LEF), allowing proceedings to resume at the stage that still safeguards the debtor's executive rights, and consequently ordered the execution to proceed via attachment, while preserving the debtor's right to a late opposition against the new creditor.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione della procedura di fallimento procedura di sequestro decisioni incidentali decisione d'esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione concordato nel fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 230 cpv.4 LEF
__________ in materia di riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv.4 LEF, con contestuale mutazione della specie d'esecuzione (art.
Art. 38 cpv.2 LEF
Cited as a ground for ordering the reactivation of the execution through attachment proceedings (mutazione della specie d'esecuzione).
Art. 230 cpv.3
che durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230 cpv.3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art.
Art. 230 LEF
230 cpv.3 e 4 LEF consenta la mutazione della specie d'esecuzione nell'ipotesi che, dopo la comminatoria di fallimento, sia stata pronunciata dapprima la decozione della società anonima e successivamente la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi ex art. 230 LEF;
Art. 230 cpv.3 LEF
che durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230 cpv.3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art.
Art. 230 cpv.4 primo
230 cpv.3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv.4 primo periodo LEF) e che il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti (art.
Art. 77 LEF
Cited in the final orders section, related to reserving the right to late opposition for the debtor.
Art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF
Cited in the reasoning which informs the order not to levy costs.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 38 cpv.2 LEF

Cited as a ground for ordering the reactivation of the execution through attachment proceedings (mutazione della specie d'esecuzione).

art. 77 LEF

Cited in the final orders section, related to reserving the right to late opposition for the debtor.

art. 230 cpv.3 e 4 LEF

Cited as the legal basis for the decision to grant the appeal and order the continuation of the execution in the form of attachment proceedings.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive regarding the deadline and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF

Cited in the reasoning which informs the order not to levy costs.

art. 62 cpv.2 OTLEF

Cited in the reasoning which informs the order not to grant indemnities.

art. 20a cpv.1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning which informs the order not to levy costs or assign indemnities.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.97.00167 · Lugano 30 ottobre 1997/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 agosto 1997 di

__________ patr. dall'avv. __________

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno

nell'esecuzione n. __________ promossa da

__________ contro __________ interessante anche l'allora amministratore unico __________ patr. dall'avv. __________ in materia di riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv.4 LEF, con contestuale mutazione della specie d'esecuzione (art. 38 cpv.2 LEF);

viste le osservazioni 5 settembre 1997 di __________ e 23 settembre 1997 dell'UEF di Locarno;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN

DIRITTO

che l'esecuzione in via di fallimento n. __________, promossa da __________ contro __________ per fr. 210'571.70 oltre accessori, era già giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, emessa il 20 novembre 1996, quando il 4 giugno 1997 è stato dichiarato dal Pretore di Locarno-Città il fallimento di __________;

che il 4 luglio 1997 il Pretore di Locarno-Città ha decretato la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo;

che il 31 dicembre 1996 __________ aveva ceduto a __________ il credito contro __________;

che il 5 agosto 1997 __________ ha chiesto all'UEF di Locarno l'emissione a suo favore di un attestato di carenza di beni a seguito di pignoramento;

che con provvedimento 12 agosto 1997 l'UEF di Locarno ha escluso che l'esecuzione, già giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, possa proseguire in via di pignoramento, ritenuto che nulla osta alla sua prosecuzione ancora in via di fallimento;

che con tempestivo ricorso 22 agosto 1997 __________ è dell'avviso che l'art. 230 cpv.3 e 4 LEF consenta la mutazione della specie d'esecuzione nell'ipotesi che, dopo la comminatoria di fallimento, sia stata pronunciata dapprima la decozione della società anonima e successivamente la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi ex art. 230 LEF;

che il ricorrente postula la continuazione dell'esecuzione n. __________ in via di pignoramento, protestate spese e ripetibili;

che durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230 cpv.3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv.4 primo periodo LEF) e che il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti (art. 230 cpv.4 secondo periodo LEF);

che ratio di siffatta normativa è di evitare la reiterazione di procedure fallimentari votate all'insuccesso;

che ragioni di economia procedurale impongono la riattivazione dell'esecuzione ex art.

230 cpv.4 LEF, con contestuale mutazione della specie d'esecuzione da quella in via di fallimento all'esecuzione in via di pignoramento (art. 38 cpv.2 LEF), a partire dallo stadio procedurale che consenta ancora all'escusso la tutela dei suoi diritti esecutivi;

che nel caso di specie l'esecuzione va proseguita in via di pignoramento con l'emissione ad opera dell'UEF di Locarno dell'avviso di pignoramento;

che l'intervenuto cambiamento del creditore in corso d'esecuzione - da ____________________ a __________ - riapre ovviamente alla debitrice il diritto all'opposizione tardiva ex art. 77 LEF, ove se ne realizzino i presupposti;

che il ricorso di __________ deve pertanto essere accolto nei limiti espressi nei considerandi;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo LEF) e non ricorrendo i presupposti dell'art. 20a cpv.1 secondo periodo LEF);

richiamati gli art. 38 cpv.2, 77 e 230 cpv.3 e 4 LEF,

PRONUNCIA

1. Il ricorso di __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza è fatto ordine all'UEF di Locarno di riattivare l'esecuzione n. __________ in via di pignoramento, con l'emissione dell'avviso di pignoramento contro __________.

1.2. Resta riservato all'escussa il diritto all'opposizione tardiva nei confronti del nuovo creditore __________

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria