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15.1997.142 • TRAC TI 15.1997.142 Generato dall'IA

Enforcement Notification Validity Based on Contractual Domicile at Attorney's Office

Numero d'incarto 15.1997.142
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party administratively appealing the notification of an enforcement order concerning a debt arising from a share purchase agreement argued that the notification, sent to the secretary of the designated legal counsel's office (where both creditor and debtor had elected domicile), was improper because the company administrator was unaware, thus precluding timely opposition. The court rejected the appeal, reasoning that the debt agreement explicitly stipulated that all enforcement actions would be validly served at the attorney's office, making the notification to the secretary there entirely correct according to the parties' contractual agreement, of which the administrator was aware.

Regesto Legislator

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Art. 65 cpv. 1 LEF, Art. 65 cpv. 2 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 65 LEF; Enforcement Notification Validity Based on Contractual Domicile at Attorney's Office: The court rejected the appeal, reasoning that the debt agreement explicitly stipulated that all enforcement actions would be validly served at the attorney's office, making the notification to the secretary there entirely correct according to the parties' contractual agreement, of which the administrator was aware.

Parole chiave

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validità dell'esecuzione notifica delle Intese autorizzazione all’esecuzione domicilio diritto a un difensore contratto di compravendita di azioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 65 LEF

This article, concerning service of execution documents on legal persons, was cited in the introductory section, though the rejection in order 1 is based on its application confirmed by the contract terms, which are related to the main ground for the decision.

art. 17 LEF

Cited in the final section before the dispositive orders, this provision relates to the right to appeal against decisions of the supervisory authority.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning preceding the dispositive, this provision governs the non-levying of costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning preceding the dispositive, this provision governs the non-levying of costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning preceding the dispositive, this provision governs the non-assignment of indemnities.

art. 19 LEF

Cited in order 3, this provision governs the procedure for appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00142 · Lugano 24 marzo 1999 /FP/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 agosto 1997 di

__________

patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la notifica del precetto esecutivo 7 agosto 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa da

__________ patr. dall’avv. __________

nei confronti di

__________

richiamata l’ordinanza presidenziale 1° settembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 8 settembre 1997 della __________

- 9 settembre 1997 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito di fr. 2’024’853.30

B. In data 8 agosto 1997 l’UE di Lugano ha notificato alla __________ il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dalla __________.

C. Con ricorso 29 agosto 1997 __________ nella sua qualità di amministratore unico della __________ insorge contro le modalità della notifica del precetto esecutivo n. __________ UE Lugano. Il ricorrente afferma che essendo la creditrice e la debitrice domiciliate entrambe presso lo studio legale avv. __________ ed essendo il precetto esecutivo stato notificato alla segretaria dell’avv. __________, all’insaputa dell’amministratore unico della __________, quest’ultimo non ha potuto formulare opposizione. Il ricorrente postula quindi l’annullamento dell’esecuzione n. __________ UE Lugano a seguito di irregolarità nella notifica del precetto.

D. Con osservazioni 8 settembre 1997 la __________ chiede la reiezione del ricorso sostenendo che la notifica del precetto esecutivo sarebbe avvenuta correttamente in base a quanto pattuito nel contratto di compravendita di azioni stipulato tra le parti e sul quale si fonderebbe la pretesa posta in esecuzione.

E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 65 cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:

- per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore.

Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

2. Nel caso in esame, come si evince dalla domanda di esecuzione 6 agosto 1997, la __________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito dipendente da un contratto di compravendita di azioni stipulato il 26 aprile 1994 (cfr. doc. 1). Orbene, a pagina 6 di tale contratto le parti hanno convenuto quanto segue:

“ Le parti eleggono, ad ogni fine legale, in particolare anche ai fini di ogni procedura esecutiva o di realizzazione del pegno, domicilio a __________, presso lo Studio dell’avv. __________, Via __________ __________

Di conseguenza ogni atto di esecuzione sarà validamente intimato se indirizzato alla controparte presso lo Studio dell’avv. __________.”

Il contratto in oggetto è stato sottoscritto dal ricorrente in rappresentanza della __________. Di conseguenza la notifica del precetto esecutivo n.__________ UE di Lugano alla segretaria dell’avv. __________, avvenuta in data 8 agosto 1997, si è svolta correttamente secondo le modalità stabilite dalle parti con la firma del contratto 16 aprile 1994 e delle quali __________, in qualità di amministratore della __________, era perfettamente a conoscenza.

3. Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 65 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 29 agosto 1997 di __________, amministratore unico della __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria