Supervisory Authority Rejects Deadline Restitution in Execution Proceedings Lacking Statutory Justification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority of the Cantonal Court rejected a request for the restitution of the deadline to file an objection under execution law because the request lacked the mandatory justification required by law. The court reasoned that requiring motivation aligns with the principle of speed in execution proceedings and prevents dilatory use of the exception, noting that the relevant forms explicitly alerted the requester to the need for justification and pointed out alternative protective measures, such as challenging the execution itself, were available for material rights disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 cpv. 4 LEF, Art. 85 LEF, Art. 85a LEF, Art. 19 LEF; Supervisory Authority Rejects Deadline Restitution in Execution Proceedings Lacking Statutory Justification: The court reasoned that requiring motivation aligns with the principle of speed in execution proceedings and prevents dilatory use of the exception, noting that the relevant forms explicitly alerted the requester to the need for justification and pointed out alternative protective measures, such as challenging the execution itself, were available for material rights disputes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed as the basis for declaring the application for restitution of the deadline inadmissible due to lack of motivation.
Cited as the basis for the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00134 · Lugano 28 agosto 1997/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Maurizio Roveri, vicecancelliere
vista l’istanza 15 agosto 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per formulare opposizione presentata da
__________ rappr. da: __________
nella procedura esecutiva n __________;
rilevato che l’istanza non è motivata così come richiesto all’art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima proposizione LEF;
ritenuto che l’esigenza della motivazione è chiaramente indicata sul precetto esecutivo (mod. 3, verso, sub spiegazioni ad 3);
atteso che la motivazione è presupposto irrinunciabile avuto riguardo al principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l’istituto della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori;
ritenuto essere l’istituto della restituzione ex art. 33 cpv. 4 LEF norma di eccezione che esige rigore e che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva;
visto che l’istante non subisce pregiudizio nella misura in cui il diritto materiale lo tuteli, potendo far capo indilatamente agli istituti dell’annullamento o sospensione giudiziali dell’esecuzione in conformità degli art. 85 LEF (in procedura sommaria) risp. art.85a LEF (in procedura accelerata), disposti per altro richiamati esplicitamente sul precetto esecutivo (mod. 3, verso, sub spiegazioni ad 3) ;
richiamato l’art.
33 cpv. 4 LEF
pronuncia
1. L’istanza
15 agosto 1997 della __________, di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF è irricevibile per carenza di motivazione.
2. Non si prelevano spese.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario