Debtor's Opposition Suspends Enforcement Proceedings, Invalidating Subsequent Seizure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the seizure notice issued in an enforcement proceeding, arguing that they had submitted an opposition to the initial payment order after learning of the execution proceedings informally, but before formal notification, and that the creditor had failed to pursue a lawsuit to validate the claim within the statutory period, leading to the seizure being void. The court reasoned that documentation confirmed the debtor's timely written opposition, which, under execution law, suspends the proceedings until the opposition is formally lifted by a final judgment, thus invalidating the subsequent seizure notice issued while the opposition was pending and ordering the enforcement office to record the opposition effective from the date of the current judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 279 LEF, Art. 71 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 78 cpv. 1 LEF, Art. 79 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor's Opposition Suspends Enforcement Proceedings, Invalidating Subsequent Seizure: The court reasoned that documentation confirmed the debtor's timely written opposition, which, under execution law, suspends the proceedings until the opposition is formally lifted by a final judgment, thus invalidating the subsequent seizure notice issued while the opposition was pending and ordering the enforcement office to record the opposition effective from the date of the current judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, regarding the effect of opposition suspending execution, is implicitly the basis for the court's decision to annul the notice of seizure (Art. 79 cpv. 1 LEF mentioned later explains the consequence of the opposition).
Cited in the reasoning as the rule justifying that the creditor could not request continuation of execution because the opposition had not yet been rejected, leading to the annulment of the seizure.
Cited in order 3 to specify the rule for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the context of the decision not to levy costs.
Cited in the context of the decision not to award legal indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00127 · Lugano 12 dicembre 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 agosto 1997 di
__________ patr. da: avv. __________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’avviso di pignoramento 14 luglio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
__________
rilevato che con decreto presidenziale 13/14 agosto 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni 26 agosto 1997 dell’UEF di Locarno;
preso atto dell’allegato di replica 4 settembre 1997 di __________;
rilevato che __________ non ha presentato alcun allegato di duplica;
ritenuto
in fatto
A. Con decreto 23 novembre 1994 il Pretore di Locarno-Campagna, su domanda di __________, ha sequestrato alla Comunione ereditaria __________, rappresentata da __________, abitante a __________ la “part. no. __________ RFD di __________ ”. Il 16 dicembre 1994 l’UEF di Locarno ha emesso a convalida del sequestro il PE n. __________. Dalla documentazione prodotta dall’UEF risulta che la notifica del PE è avvenuta per rogatoria, che il PE è stato notificato alla debitrice il 4 marzo 1997 e che la documentazione relativa alla notifica è pervenuta all’UEF di Locarno il 24 aprile 1997. Il 10 luglio 1997 il PE è stato, inviato alla creditrice, la quale il giorno seguente, ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione. Il 14 luglio 1997 l’UEF di Locarno ha emesso l’avviso di pignoramento, la cui notifica è avvenuta il 6 agosto 1997 sempre per via rogatoriale.
B. Con ricorso 8 agosto 1997 __________ si è aggravata contro il predetto avviso di pignoramento sostenendo di avere ricevuto solo nel marzo 1997 copia del decreto di sequestro 23 novembre 1994. Nel 1995 aveva saputo, da conoscenti residenti in Svizzera, dell’esistenza di una procedura esecutiva nei confronti della CE __________, prima dell’intimazione di qualsiasi atto procedurale. Di conseguenza il 13 febbraio 1995 aveva inviato all’UEF di Locarno, tramite l’Ambasciata Svizzera a __________, una dichiarazione di opposizione (doc. B). Dal 1995 al marzo 1997 non le è più stato intimato alcun atto. Pertanto trascorso il termine di cui all’art. 279 LEF e non avendo la creditrice inoltrato nessuna causa ordinaria comprovante l’esistenza di un credito, il sequestro doveva essere revocato.
Con la replica la ricorrente ha prodotto di nuovo copia dello scritto 13 febbraio 1995, indirizzato all’UEF di Locarno, con il quale ha interposto opposizione al PE n. __________, e l’originale della ricevuta di ritorno dell’invio da Bucarest, recante la firma e il timbro 16 febbraio 1995 dell’UEF di Locarno a conferma del ricevimento.
Considerato
in diritto
1.
a) Ex art. 71 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, il PE è notificato al debitore.
Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio esecuzione.
b) Dai documenti prodotti dall’UEF di Locarno si evince che il PE n. n. __________ è stato emesso 16 febbraio 1994 e che è stato notificato ritualmente alla ricorrente il 4 marzo 1997. Dallo scritto 13 febbraio 1995 (doc. B), indirizzato all’UEF di Locarno, e recante l’autentica della firma della ricorrente da parte dell’Ambasciata Svizzera a __________, emerge che l’escussa, venuta a conoscenza informalmente, che nei suoi confronti era stato emesso il PE n. __________, ha interposto opposizione. Che la lettera è giunta all’UEF di Locarno risulta dalla ricevuta postale di ritorno (doc. F) recante la firma ed il timbro 16 febbraio 1995 di questo ufficio. Sulla base di questi documenti appare assodato che __________ si è opposta alla procedura di esecuzione n. __________. Ex art. 78 cpv. 1 LEF l’opposizione sospende l’esecuzione, per cui la creditrice può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l’opposizione (art. 79 cpv. 1 LEF). Pertanto all’UEF di Locarno va ordinato di prendere atto della dichiarazione di opposizione interposta da __________ contro il PE n. __________ con effetti a far tempo dalla notificazione di queste sentenza.
Di conseguenza, non essendo ancora stata rigettata l’opposizione, la creditrice non poteva chiedere il proseguimento dell’esecuzione. L’avviso di pignoramento
14 luglio 1997 va quindi annullato.
2. Il ricorso 8 agosto 1997 __________ va accolto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 74, 78 e 79 LEF
pronuncia
1. Il ricorso 8 agosto 1997 di __________ è accolto.
1.1. All’UEF di Locarno è ordinato di iscrivere nel Registro delle esecuzioni la dichiarazione di opposizione contro il PE n. __________ emesso il 12 febbraio 1994 interposta __________, con effetti a far tempo dalla notificazione di questa sentenza.
1.2. L’avviso di pignoramento 14 luglio 1997 dell’UEF di Locarno nell'esecuzione n. __________ è annullato.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria