Restoration of Deadline Granted Due to Creditor's Tacit Admission of Improper Service
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, having missed the deadline to oppose an execution proceeding because service was improperly made to their mother who failed to notify them, sought a restoration of that deadline, arguing they only became aware of the proceeding later and disputed the underlying debt. The supervising authority found that the creditor, having been given a deadline under the relevant execution law to either admit the late opposition or contest it, remained silent, which constituted a tacit admission of the opposition as per the applicable procedural rule; consequently, the court granted the request for the restoration of the deadline and admitted the filed opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 cpv. 4 LEF, Art. 33 cpv.3 LEF, Art. 19 cpv.4 LPR, Art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF, Art. 62 cpv.2 OTLEF, Art. 33 cpv.3; Restoration of Deadline Granted Due to Creditor's Tacit Admission of Improper Service: The supervising authority found that the creditor, having been given a deadline under the relevant execution law to either admit the late opposition or contest it, remained silent, which constituted a tacit admission of the opposition as per the applicable procedural rule; consequently, the court granted the request for the restoration of the deadline and admitted the filed opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governs the basis for accepting the application for restoration of the deadline.
This provision is cited alongside Art. 33 LEF in the concluding reference before the ruling, suggesting its relevance to the procedural basis of the decision.
This provision is cited as the basis for appeal against the ruling to the Federal Tribunal.
This provision is cited in the reasoning section as the basis for not collecting costs, which is confirmed in the dispositive order regarding costs.
This provision is cited in the reasoning section as the basis for not awarding indemnities, which is confirmed in the dispositive order regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00122 · Lugano 26 gennaio 1998 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 5 agosto 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
__________
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa contro l’istante da
__________
richiamata l’ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che con atto 5 agosto 1997 __________ ha chiesto alla Pretura di Lugano la restituzione del termine per poter far opposizione;
che la Pretura di Lugano ha trasmesso l’istanza alla scrivente Autorità cantonale di vigilanza, che l’ha ricevuta il 7 agosto 1997;
che __________ ha sostenuto di essere venuto a conoscenza del PE in esame solo il
31 luglio 1997. Il PE è stato notificato, in sua assenza, a sua madre, che non l’ha avvertito. Egli ne è entrato in possesso per caso e contesta qualsiasi debito nei confronti di __________;
che con ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;
che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;
che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997);
che __________ non si è determinato;
che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);
che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,
PRONUNCIA
1. L'istanza di restituzione del termine 5 agosto 1997 di __________, è accolta.
1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 5 agosto 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
1.2. L'UE di Lugano procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza
Il presidente: La segretaria: