Restitution of Opposition Deadline Due to Forged Signature and Tacit Admission
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant, whose payment order was allegedly not properly served due to a forged signature, sought restitution of the deadline to file an opposition, which had already passed, leading to a subsequent attachment notice. The supervisory authority granted the request for restitution, reasoning that the opposing party, having been given a deadline to either admit the late opposition or contest it, failed to respond, constituting a tacit admission of the opposition as per relevant procedural rules concerning deadlines established in the creditor's exclusive interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 cpv. 4 LEF, Art. 33 cpv.3 LEF, Art. 19 cpv.4 LPR, Art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF, Art. 62 cpv.2 OTLEF, Art. 33 cpv.3; Restitution of Opposition Deadline Due to Forged Signature and Tacit Admission: The supervisory authority granted the request for restitution, reasoning that the opposing party, having been given a deadline to either admit the late opposition or contest it, failed to respond, constituting a tacit admission of the opposition as per relevant procedural rules concerning deadlines established in the creditor's exclusive interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is the legal basis for the request granted in order 1, accepting the application for reinstatement of the time limit.
Cited in the concluding part of the decision, related to the decision on the reinstatement of the time limit.
Cited in the concluding part of the decision, related to the authority making the ruling.
Cited as the provision governing recourse against this decision.
Cited as the basis for not levying costs (Order 2).
Cited as the basis for not awarding legal aid/indemnities (Order 2).
Testo completo
Incarto n. 15.97.00103 · Lugano 26 gennaio 1998/B/fc/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 4 luglio 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
__________
nell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa contro l'istante da
__________
richiamata l’ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
che la __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che con atto 24 giugno 1997 __________ ha chiesto all’UEF di Bellinzona la restituzione del termine per poter far opposizione;
che il 26 giugno 1997 l'UEF di Bellinzona ha rinviato l'escusso a far capo, se del caso, all'istituto della restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF;
che con domanda 4 luglio 1997 di restituzione del termine __________ ha chiesto all’Autorità cantonale di vigilanza di ammettere l'opposizione al PE n. __________ Egli ha sostenuto che il PE in oggetto non gli è stato notificato, infatti la firma sarebbe stata falsificata. Il PE è stato messo nella sua bucalettere e allorquando ne ha preso conoscenza, si è accorto che lo stesso non era stato ritirato da sua madre, che pertanto non ha potuto interporre opposizione. Essendo già trascorsi 10 giorni, gli è poi stato notificato l’avviso di pignoramento;
che con ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;
che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;
che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997);
che la __________ non si è determinata;
che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);
che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,
PRONUNCIA
1. L'istanza di restituzione del termine 4 luglio 1997 di __________ è accolta.
1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 4 luglio 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona.
1.2. L'UEF di Bellinzona procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza
Il presidente: La segretaria: