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15.1997.00227 • TRAC TI 15.1997.00227 Generato dall'IA

Mortgage Realization Appeal Rejection

Numero d'incarto 15.1997.00227
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged the executory office's communication regarding the realization of a real estate mortgage security, arguing the impending forced sale was premature given the debt was only a fraction of the property's appraised value and alternative financing was needed. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the executory office acted correctly and within the statutory timelines provided by the Enforcement and Bankruptcy Law (LEF) after the appellant had initially opposed and then withdrawn the opposition, which suspended the realization deadline; therefore, the creditor was legally entitled to request the realization of the security interest to satisfy the outstanding debt, and the debtor's financial inconvenience or the property's valuation did not negate this fundamental right.

Regesto Legislator

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Art. 154 LEF, Art. 154 cpv.2 LEF, Art. 155 cpv.2 LEF, Art. 155 cpv. 1 LEF, Art. 97 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Mortgage Realization Appeal Rejection: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the executory office acted correctly and within the statutory timelines provided by the Enforcement and Bankruptcy Law (LEF) after the appellant had initially opposed and then withdrawn the opposition, which suspended the realization deadline; therefore, the creditor was legally entitled to request the realization of the security interest to satisfy the outstanding debt, and the debtor's financial inconvenience or the property's valuation did not negate this fundamental right.

Parole chiave

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realizzazione del pegno immobiliare beni immobili massa fallimentare opposizione al precetto esecutivo diritto di proprietà termine di comunicazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art.154 ss. LEF

These provisions were cited as the legal basis for dismissing the appeal, affirming the regularity of the execution proceedings.

art.19 LEF

This article governs the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00227 · Lugano 8 giugno 1998 /MR/fb/fc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 novembre 1997 di

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, Cevio, e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione

11 novembre 1997 nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa da

nei confronti del ricorrente;

viste le osservazioni 16 dicembre 1997 __________ e 17 dicembre 1997 dell’UEF di Vallemaggia;

esaminati atti e documenti;

considerato in fatto e in diritto:

che con precetto esecutivo n.__________ del 19 agosto 1996 dell’UEF di __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare contro __________ per l’incasso di un credito di fr.143’398.35 oltre accessori garantito da ipoteca massimale di nominali fr.140’000.-- gravante in primo grado le part. n.__________ di proprietà dell’escusso;

che al precetto l’escusso ha interposto tempestiva opposizione di cui __________ con istanza 6 dicembre 1996 ha chiesto al Pretore il rigetto provvisorio;

che il 28 gennaio 1997, in sede di discussione sull’istanza di rigetto, l’escusso ha dichiarato di ritirare l’opposizione e __________ si è impegnata a non chiedere la vendita del pegno prima del 30 settembre 1997;

che il Pretore, con decisione 31 gennaio 1997, ha stralciato dai ruoli la causa di rigetto, “dando atto” dell’avvenuto ritiro dell’opposizione rispettivamente dell’impegno dichiarato dalla creditrice procedente;

che con domanda 7 novembre 1997 __________ ha chiesto la vendita degli immobili oggetto del pegno;

che con atto 11 novembre 1997 __________ ha comunicato all’escusso l’avvenuta domanda di realizzazione della creditrice, indicando che “salvo pagamento nel termine di dieci giorni (...) del saldo di fr. 157’657.60” si sarebbe proceduto a fissare l’incanto;

che con ricorso 22 novembre 1997 l’ing. __________ chiede che “la comunicazione della domanda di realizzazione e quindi la richiesta di realizzazione stessa venga revocata con effetto immediato”, asserendo in sostanza che “la stima peritale dell’immobile elaborata da un architetto riconosciuto ammonta a fr. 375’000.--”, che il debito, che ammonta a fr. 156’657.60, “corrisponde al 41.78 % della valutazione peritale” e che “se la proprietà immobiliare venisse messa in vendita tramite l’esecuzione richiesta non sarebbe possibile procurare un’altra forma di finanziamento per estinguere il debito”;

che per l’art.154 LEF il creditore pignoratizio può chiedere la realizzazione di in pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo, __________ che l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art.154 cpv.2 LEF) e che se è stata fatta opposizione il termine legale rimane sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria - di merito o di rigetto dell’opposizione - e quello della sua definitiva definizione giudiziale (art.154 cpv.1 secondo periodo LEF);

che se il creditore ha domandato la realizzazione, l’ufficio avvisa di ciò l’escusso (art.155 cpv.2 LEF) e procede relativamente al pegno in modo simile a come è tenuto a fare per la realizzazione di beni nell’esecuzione in via di pignoramento (cfr. art.155 cpv. 1 LEF), in particolare procedendo alla stima del pegno (art.97 LEF, art. 9 cpv. 1 e 99 RFF) e - nel caso di fondi - allestendo il relativo elenco oneri (combinati art.140 e 156 cpv.1 LEF; art.29 ss. e102 RFF);

che pertanto in concreto l’UEF si è correttamente determinato e in conformità dell’art.__________ cpv.2 LEF ha dato all’escusso indilatamente comunicazione della domanda di vendita presentata dalla creditrice pignoratizia nei limiti temporali di cui all’art.154 LEF;

che accertata la regolarità dell’operato dell’UEF va ricordato al ricorrente che scopo specifico del pegno, sia esso manuale o come in concreto immobiliare, è quello di garantire al creditore la soddisfazione del credito per il quale è stato costituito, e meglio mediante il ricavo della sua realizzazione, e che la specifica procedura in via di realizzazione del pegno è prevista appunto per rendere effettiva siffatta garanzia reale;

che pertanto è nel diritto del creditore pignoratizio chiedere - nei termini e nei modi stabiliti dalla legge - la realizzazione del pegno qualora il suo credito non venga soddisfatto direttamente dal debitore;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di

diritto federale.

Richiamati gli art.154 ss. LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 22 novembre 1997 dell'ing. __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.19 LEF.

4. Intimazione a:

- ing. __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria