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15.1997.00181 • TRAC TI 15.1997.00181 Generato dall'IA

Supervisory Custody of Bearer Bonds Attached to Already Seized Real Property

Numero d'incarto 15.1997.00181
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority addressed a situation where a creditor, having already successfully attached real property units, sought to secure bearer mortgage bonds belonging to the debtor which charged those same properties. Since the underlying real estate was already subject to attachment and subsequent levying proceedings, the court determined that the bearer bonds could not be directly attached or seized under execution law, but leaving them in the debtor's possession posed a real risk of prejudice to the creditors, as the debtor could transfer the bonds and effectively create a new, superior lien against the property. Therefore, the court ordered the supervisory taking into custody of the bearer mortgage bonds by the execution office for the duration of the real estate attachment, pursuant to general supervisory provisions, to prevent the debtor from disposing of them to the detriment of existing creditors.

Regesto Legislator

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Art. 960 cpv. 1 n.2, Art. 17 LEF, Art. 98 cpv. 3 LEF, Art. 98 LEF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Supervisory Custody of Bearer Bonds Attached to Already Seized Real Property: Since the underlying real estate was already subject to attachment and subsequent levying proceedings, the court determined that the bearer bonds could not be directly attached or seized under execution law, but leaving them in the debtor's possession posed a real risk of prejudice to the creditors, as the debtor could transfer the bonds and effectively create a new, superior lien against the property. Therefore, the court ordered the supervisory taking into custody of the bearer mortgage bonds by the execution office for the duration of the real estate attachment, pursuant to general supervisory provisions, to prevent the debtor from disposing of them to the detriment of existing creditors.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili obbligazione fondiaria trasferimento della custodia esecuzione del sequestro beni sequestrati fideiussione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 98 LEF

This article is cited in the reasoning preceding the orders and justifies the issuance of the supercautelary order for custody of the mortgage bonds.

Art. 98 cpv. 3 LEF

The court explicitly orders the supervisory measure (custody) citing this specific paragraph as the legal basis for ensuring the preservation of the enforcement substrate.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This provision, although not explicitly cited in the final operative text provided in the source snippet (which only states 'Non si prelevano spese per questa decisione.'), is a standard reference for costs in Swiss federal practice. However, based strictly on the text provided in the dispositive orders (Orders 1, 2, 3), only costs mentioned in Order 2 are relevant. Since Order 2 states no costs are levied, no explicit cost provision (like Art. 66 LTF) is cited in the dispositive orders to be applied.

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Testo completo

Incarto n. 15.97.00181 · Lugano 17 ottobre 1997 /MR/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo su segnalazione da parte della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di seconda istanza in procedura sommaria nell'ambito dell'esecuzione n. __________ (Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano) promossa a convalida del sequestro n. __________ da

__________ contro __________.

preso atto della decisione del 17 ottobre 1997 di questa Camera su appello di __________ contro il decreto di sequestro 26 settembre 1997 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, emanato su istanza 17 settembre 1997 di __________ contro __________ (inc.n.__________);

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con decreto 16 luglio 1996 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, su istanza di __________ contro __________ __________ ha ordinato il sequestro delle unita PPP n. __________, __________ e __________, fondo base part. n. __________ RFD __________, intestate alla debitrice del sequestro;

che siffatto decreto è stato eseguito dall’Ufficio esecuzione di Lugano (sequestro n. __________), il quale ha chiesto lo stesso giorno l’annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 cpv. 1 n.2 CC;

che __________ ha promosso in seguito l’esecuzione a convalida del sequestro (esecuzione n. __________) che ha portato al pignoramento delle unità PPP sequestrate (cfr. verbale di pignoramento 12 agosto 1997, spedito alle parti il

15 settembre 1997);

che venuto a conoscenza dell’esistenza presso l’Ufficio dei registri di Lugano di tre cartelle ipotecarie al portatore gravanti in primo grado i fondi pignorati (le unità PPP n. __________, n. __________ e __________, fondo base part. n. __________ RFD __________) e di valore nominale di fr. 350’000.-- (le prime due) rispettivamente di fr. 260’000.--, __________ ne ha chiesto al giudice il sequestro con istanza 17 settembre 1997;

che pendente l’istanza di sequestro __________ con scritto 19 settembre 1997 ha chiesto all’UE di prendere in custodia le cartelle rispettivamente di fare ordine all’Ufficiale del registro fondiario di trattenere le stesse fino a ulteriore disposizione dell’UE (cfr. doc. R inc.n.__________);

che contro il rifiuto opposto dall’UE alla sua richiesta, __________ ha dapprima introdotto a questa Camera un ricorso ex art. 17 LEF, poi ritirato con dichiarazione 25 settembre 1997 (cfr. inc. n. 15. 97.162);

che ricevuto il decreto di sequestro 26 settembre 1997, che ha concesso il chiesto sequestro delle tre cartelle ipotecarie seppure con l’indicazione “purché il fondo gravato non sia già oggetto di pignoramento o sequestro”, __________ ha presentato appello contro siffatta decisione, postulando la radiazione dalla stessa dell’indicazione sopra menzionata;

che con decisione 17 ottobre 1997 la Camera di esecuzione e fallimento ha dichiarato irricevibile l’appello, trasmettendo la sua decisione e l’intero incarto a questa autorità per esame della questione della presa in custodia delle cartelle ipotecarie non sequestrate;

che il Tribunale federale ha già avuto modo in diverse occasioni di esprimersi sulla questione della presa in custodia di titoli di pegno a nome del proprietario del fondo (rispettivamente di titoli di pegno al portatore in mano al proprietario del fondo), quando a seguito di precedente pignoramento del fondo gravato non si può procedere al loro sequestro o pignoramento (cfr. DTF

113 III 144 ss.; 104 III 15 ss.;91 III 69 ss.);

che in particolare è stata riconosciuta in principio la necessità di prendere in custodia siffatti titoli per la durata del pignoramento del fondo, salvo in alcuni casi specifici che qui non entrano in linea di conto (cfr. DTF 104 III 18s. cons.2d ), onde escludere che l’escusso ne possa disporre con conseguente pregiudizio dei creditori per i quali è stato già pignorato il fondo: dovesse infatti l’escusso cedere i titoli in proprietà o costituirli in pegno a favore di un terzo, il diritto di pegno da essi incorporato e fino ad allora soltanto virtuale diventerebbe reale, con corrispondente effettivo aggravio del fondo e conseguente diminuzione del suo valore (cfr. DTF 91 III 76 cons.3c/aa);

che nel caso concreto le tre cartelle ipotecarie giacenti presso l’Ufficio del registro fondiario sono indicate come appartenenti all’escussa e proprietaria del fondo e questo è tuttora oggetto di precedente pignoramento;

che pertanto non potendo essere sequestrate, le cartelle costituiscono reale pericolo per gli interessi dei creditori partecipanti al pignoramento delle unità PPP, se le cartelle vengono lasciate nella disponibilità dell’escussa;

che si impone quindi la loro presa in custodia in via supercautelare da parte dell’Ufficio esecuzione di Lugano quale misura ex art. 98 cpv. 3 LEF intesa ad assicurare la conservazione del substrato esecutivo determinato mediante il (precedente) pignoramento delle unità PPP nell’ambito della esecuzione n. __________;

che resta riservato alle parti il diritto di essere sentite;

Richiamato l’art. 98 LEF

pronuncia:

1. E’ fatto ordine in via supercautelare all’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano di prendere immediatamente in custodia nell’ambito dell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ i seguenti titoli di pegno, che si trovano attualmente presso l’Ufficio del registro fondiario di Lugano:

- Cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 350’000.-- gravante in primo grado il foglio PPP n. __________, fondo base part. __________ RFD __________, e costituita il 25 luglio 1995 (dg. n. __________);

- Cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 350’000.-- gravante in primo grado il foglio PPP n. __________, fondo base part. __________ RFD __________, e costituita il 25 luglio 1995 (dg. n. __________);

- Cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 260’000.-- gravante in primo grado il foglio PPP n. __________, fondo base part. __________ RFD __________, costituita il 25 luglio 1995 (dg n. __________), e ciò per tutta la durata del pignoramento delle unità PPP gravate dalle cartelle ipotecarie sopra menzionate.

2. Non si prelevano spese per questa decisione.

3. Intimazione a: _________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria