Withdrawal of Appeal from Record in Enforcement Procedure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority of the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal was presented with an appeal against the actions of an Execution Office concerning an ordinary enforcement procedure, after initially denying the appeal a suspensive effect. The court ruled to strike the appeal from the record because the appellant explicitly withdrew the grievance via a subsequent written submission before the scheduled decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Withdrawal of Appeal from Record in Enforcement Procedure: The court ruled to strike the appeal from the record because the appellant explicitly withdrew the grievance via a subsequent written submission before the scheduled decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the preamble and relates to the procedure concerning the withdrawal of the appeal, which is the basis for order 1.
This article is cited in the preamble and likely governs the consequence of the appeal withdrawal, leading to order 1.
Cited in order 3 as the rule governing the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00080 · Lugano 26 giugno 1997 /MR/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario: · Roveri, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 giugno 1997 di
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano nell'esecuzione n. __________ in via ordinaria promossa da
__________ rappr. dalla __________
nei confronti del ricorrente, e meglio contro la decisione 27 maggio 1997 dell'UE di Lugano;
richiamato il decreto 3 giugno 1997 del vicepresidente di questa Camera, con il quale al ricorso non è stato concesso l'effetto sospensivo;
preso atto dello scritto 25 giugno 1997, indirizzato all'UE di Lugano e trasmesso il
26 giugno 1996 a questa Camera, con il quale il ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
richiamati gli art.
61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 2 giugno 1997__________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente: Il segretario: