Creditor v. Execution Office: Retroactivity of Liability Law in Enforcement Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor appealed the refusal by the execution office to issue payment orders based on claims arising from events occurring in January 1996, where the office applied the newly enacted law of January 1, 1997, which eliminated direct liability actions against execution officers. The appellate court ruled that since the underlying facts predated the new legislation establishing cantonal primary liability, the general principle of non-retroactivity mandated the application of the prior liability law, which required fault, thereby upholding the appeal and ordering the execution office to proceed with issuing the requested payment orders under the former legal provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 LEF, Art. 5 cpv.2 LEF, Art. 2 cpv.1, Art. 1 titolo, Art. 5 nLEF, Art. 5 vLEF; Creditor v. Execution Office: Retroactivity of Liability Law in Enforcement Proceedings: The appellate court ruled that since the underlying facts predated the new legislation establishing cantonal primary liability, the general principle of non-retroactivity mandated the application of the prior liability law, which required fault, thereby upholding the appeal and ordering the execution office to proceed with issuing the requested payment orders under the former legal provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was granted based on the application of the former Art. 5 LEF regarding liability for execution officials, as the facts occurred before the new law came into effect.
This provision was cited in the summary of applicable law preceding the judgment, relating to the transition period.
This provision was cited in the summary of applicable law preceding the judgment, relating to the non-retroactivity principle applied to intertemporal law.
Cited in order 3 as the provision governing the right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning (not dispositive, but mentioned in the context of costs/indemnities) to justify not awarding indemnities.
Cited in the reasoning (not dispositive, but mentioned in the context of costs/indemnities) regarding the conditions for awarding indemnities.
Cited in the reasoning (not dispositive, but mentioned in the context of costs/indemnities) to justify not levying costs.
Cited in the reasoning (not dispositive, but mentioned in the context of costs/indemnities) to justify not assigning indemnities.
Cited in the reasoning (not dispositive) regarding the protection available to the debtors against vexatious proceedings.
Testo completo
Incarto n. 15.97.00013 · Lugano 15 gennaio 1998 /FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 gennaio 1997
__________
contro l’operato dell’UEF di Locarno
nella procedura esecutiva dipendente dalle due domande d'esecuzione 9 gennaio 1997 formulate dal ricorrente
contro
__________
in materia di responsabilità dell'organo d'esecuzione ex art. 5 LEF;
viste le osservazioni 24 gennaio 1997 dell'UEF di Locarno;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che il creditore intende procedere nel 1997 con due esecuzioni, per fr. 10'000'000.-- ciascuna, contro __________, e contro __________, per fatti riferiti all'attività svolta dai precettati quali __________ prima del 31 dicembre 1996, in connessione con vicende esecutive che hanno coinvolto la fallita __________, di cui __________ sarebbe stato azionista e direttore, "in occasione dello sfratto avvenuto il 10 e 11 gennaio 1996";
che le due domande d'esecuzione del 9 gennaio 1997 non hanno portato all'emissione dei due PE, l'UEF di Locarno avendo respinto - con provvedimento 13 gennaio 1997 - tali domande con riferimento all'art. 5 cpv.2 LEF in vigore dal 1° gennaio 1997, secondo cui il presunto danneggiato non ha azione contro il preteso colpevole;
che con tempestivo gravame 22 gennaio 1997 il creditore insiste perché l'organo d'esecuzione dia seguito alle due domande d'esecuzione inoltrate, protestate spese e ripetibili;
che il creditore è dell'avviso che sia applicabile la LEF nella sua formulazione precedentemente in vigore e che pertanto il credito possa essere fatto valere direttamente contro il preteso responsabile del danno;
che dal 1. gennaio 1997 è stata introdotta la responsabilità causale e primaria del Cantone ex art. 5 LEF per il danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal
diritto esecutivo federale;
che l'innovazione è di grande portata per il danneggiato - creditore, debitore, terzo che è parte o no nella vicenda esecutiva - che si vede ora semplificata di molto la procedura di risarcimento dei danni, con in più la possibilità di ottenere anche il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale: infatti non è più tenuto a provare la colpa e non deve più ricorrere a un secondo processo per far valere la rifusione integrale del pregiudizio subito per insolvenza dell'organo d'esecuzione e fallimento;
che nel caso di specie si pone la questione di diritto transitorio se è applicabile la vecchia normativa sulla responsabilità, come ritiene il ricorrente, oppure quella nuova come sostiene l'UEF di Locarno;
che il ricorrente assevera che i fatti posti a fondamento della pretesa dedotta in esecuzione si sono realizzati il 10 e 11 gennaio 1996 (cfr. ricorso p.2, n.1);
che la questione sottoposta a giudizio non rientra tra quelle di mero tenore procedurale disciplinate dall'art. 2 cpv.1 e 2 disposizioni finali LEF e nemmeno nelle previsioni di natura materiale ex art. 2 cpv.3-5 disposizioni finali LEF;
che per il principio della non retroattività - valido quale principio generale del
diritto intertemporale, con riferimento all'art. 1 titolo finale CC - torna applicabile nel caso in esame la vecchia normativa ex art. 5-7 vLEF (cfr. Franco Lorandi / Ivo Schwander, Intertemporales Recht und Übergangsbestimmungen im revidierten Schuldbetreibungsund Konkursgesetz, in: AJP 1996, p.1467);
che gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 5 nLEF sono regolati, anche successivamente, dal pregresso art. 5 vLEF siccome vigente al tempo in cui i fatti dedotti in esecuzione si sono verificati (art. 1 cpv.1 titolo finale CC, mutatis mutandis);
che pertanto gli atti compiuti prima del 1. gennaio 1997 sono regolati - per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti - anche per l'avvenire dalle disposizioni vigenti quando ebbero luogo (art. 1 cpv.2 titolo finale CC, mutatis mutandis);
che il ricorso va pertanto accolto, nel caso di specie trovando applicazione -ai fini dell'emissione dei richiesti precetti esecutivila responsabilità per colpa dell'organo d'esecuzione in applicazione dell'art. 5 vLEF;
che l'UEF di Locarno procederà pertanto all'emissione dei richiesti PE;
che gli escussi sono comunque tutelati a sufficienza dall'art. 85a LEF, norma di grande portata pratica introdotta con la revisione in vigore dal 1. gennaio 1997, che consente finalmente di arginare i frequenti casi di abuso che il
diritto previgente non riusciva a contrastare con efficacia (sugli auspici de lege ferenda ora realizzati, cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p.300, n.2 lett.g, in particolare bb);
che gli escussi possono ora domandare, in ogni tempo, l'accertamento dell'inesistenza del debito o della sua estinzione. Esecuzioni vessatorie possono così giungere rapidamente a conclusione, evitando all'ingiustamente precettato pregiudizi di natura patrimoniale: gli escussi potranno chiedere al giudice del merito - anche richiamandosi all'art. 6 § 1 CEDU, trattandosi di disputa di carattere civile (cfr. Flavio Cometta, L'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul diritto esecutivo svizzero, in: Il Ticino e il diritto, Raccolta di studi pubblicati in occasione delle Giornate dei giuristi svizzeri 1997, Collana CFPG blu vol. 2, Lugano 1997, p.307-308, nota 38) - l'annullamento di tutte quelle esecuzioni che il sedicente creditore ha promosso ma non fatto proseguire e nemmeno formalmente ritirato. L'istituto dell'annullamento ex art. 85a LEF diviene pertanto un utile strumento di protezione dei dati personali (cfr. Dominik Gasser, Revidiertes SchKG - Hinweise auf kritische Punkte, in: ZBJV 1996, p.640);
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo LEF) e non ricorrendo i presupposti dell'art. 20a cpv.1 secondo periodo LEF);
richiamati gli art.
5 vLEF, 2 disposizioni finali LEF e 1 titolo finale CC
PRONUNCIA
1. Il ricorso 22 gennaio 1997 di __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza l'UEF di Locarno darà indilatamente seguito alle due domande d'esecuzione
9 gennaio 1997 di __________ contro __________ e contro __________.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria