Trademark Sale Bidding Disclosure in Bankruptcy Administration
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party in a bankruptcy proceeding complained that the special administration's method for selling a trademark via private negotiation—which involved soliciting offers and setting a final deadline without disclosing the current highest offer amount or the identities of other bidders—violated the principle of equal treatment among creditors. The court held that to ensure the maximum realization for creditors and uphold the *par condicio creditorum*, all bidders must be informed of the current highest offer to allow them to make a higher final bid, but the identities of the bidders should remain confidential to prevent collusion, thereby partially granting the appeal and ordering the administration to set a ten-day final bidding period, disclosing only the maximum offer received.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 256 cpv.1 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF, art. 17 LEF; Trademark Sale Bidding Disclosure in Bankruptcy Administration: The court held that to ensure the maximum realization for creditors and uphold the *par condicio creditorum*, all bidders must be informed of the current highest offer to allow them to make a higher final bid, but the identities of the bidders should remain confidential to prevent collusion, thereby partially granting the appeal and ordering the administration to set a ten-day final bidding period, disclosing only the maximum offer received.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the formal pronouncement as the basis for ordering the administrative agent to set a deadline for the final offer for the sale of assets in bankruptcy.
Cited in the formal pronouncement, although the specific application is merged into the order 1.1 regarding the procedure for setting final offers.
Cited in the ruling section indicating that no costs are to be levied.
Cited in the ruling section indicating that no indemnities are to be awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.96.00006 · Lugano 22 febbraio 1996 /FC/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 16 gennaio 1996 di
__________ (patrocinata dall’avv. __________)
contro il provvedimento 8 gennaio 1996 dell'avv. __________ e di __________, agenti nella loro qualità di amministrazione speciale del fallimento __________, in materia di modalità di vendita a trattative private;
viste le osservazioni 23 gennaio 1996 dell'amministrazione speciale del fallimento;
ritenuto
in fatto: A. __________ in fallimento e __________ hanno stipulato il 31 gennaio 1995 un contratto di licenza con costituzione di diritto di acquisto su marchio che avrebbe consentito alla qui reclamante di acquisire il marchio per Fr. 750'000.-- entro il 30 settembre 1995, termine poi prorogato fino al 31 ottobre 1995.
B. Il
28 settembre 1995 __________ ha reso noto all'amministrazionespeciale del fallimento che "il prezzo d'acquisto di Fr. 750'000.-- appare oggi manifestamente sproporzionato, addirittura assurdo, in considerazione dei poveri risultati commerciali raggiunti", formulando poi il 10 novembre 1995 una nuova offerta di Fr. 30'000.--.
C. Con circolare 7 dicembre 1995 l'amministrazionespeciale del fallimento ha sottoposto l'offerta per ratifica a tutti i creditori, fissando un termine perentorio scadente il 31 dicembre 1995 per formulare una loro proposta di acquisto del marchio __________ "indicando il prezzo offerto e le modalità di pagamento. In simile evenienza la scrivente Amministrazione fisserà a tutti gli offerenti un nuovo termine perentorio per formulare l'offerta definitiva, atteso che la delibera avverrà a favore di chi avrà formulato il prezzo più elevato".
D. L'8 gennaio 1996 l'amministrazionefallimentare speciale ha reso noto a __________ che "ci sono pervenute altre offerte per il ritiro del marchio __________ ": di conseguenza veniva fissato "il termine perentorio scadente il 19 gennaio 1996 per formulare l'offerta definitiva".
E. Con lettera 12 gennaio 1996 __________ ha chiesto all'amministrazionefallimentare speciale, invano, "il nominativo degli altri offerenti e l'ammontare delle loro singole prime offerte".
F. Con
reclamo 16 gennaio 1996 __________ ha chiesto sia ordinato all'amministrazionefallimentare speciale di comunicare il nominativo dei terzi offerenti e
l'ammontare delle loro prime offerte di prezzo, protestate spese e indennità.
G. Con osservazioni 23 gennaio 1996 l'amministrazionespeciale del fallimento ha chiesto la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e indennità.
H. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. I beni appartenenti alla massa sono venduti per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private (art. 256 cpv.1 LEF).
Anche altri diritti, quali quelli immateriali, marchio __________ compreso, possono essere oggetto di vendita a trattative private (cfr. Franco Lorandi, Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungsund Konkursrecht, Berna-Stoccarda-Vienna, 1994, p.304).
Le modalità di vendita possono essere fissate anche in via di circolare, a patto che siano redatte in termini univoci (cfr. sentenza 25 agosto 1976 dell'Autorità di vigilanza del Cantone Basilea-Città, in: BlSchK 1979 p.184-185).
2. Il principio della par condicio creditorum è criterio guida nella determinazione delle modalità di vendita. La sua attuazione si materializza nel diritto di ciascuno, in linea di principio e secondo precisi limiti temporali, di formulare un'offerta maggiore, nell'interesse di tutti i creditori di ottenere il maggior importo di aggiudicazione (DTF 106 III 82 cons.4, 101 III 57, 88 III 40, 63 III 87 e 50 III 67).
3. Nel caso di specie, l'amministrazionespeciale del fallimento ha fissato il
diritto di rilancio senza indicare l'importo da superare e chi ha formulato le offerte. Per il reclamante siffatto modus operandi non è nell'interesse dei creditori e viola il principio della parità di trattamento.
a) Il
diritto al rilancio presuppone - per il massimo d'efficacia - che tutti sappiano l'offerta maggiore che è stata formulata, per poterla superare. Non occorre invece e sarebbe anzi controproducente che siano noti i nomi degli offerenti e gli importi offerti: infatti, quantità e qualità delle offerte - se note in tutti i loro aspetti - potrebbero indurre ad accordi tra coofferenti nel loro esclusivo interesse per acquistare al minor prezzo possibile.
b) Per
non protrarre ad calendas l'iter di vendita (cfr. Lorandi, op. cit., p.57), l'amministrazionefallimentare speciale comunicherà entro dieci giorni a tutti gli offerenti
che entro il termine perentorio di dieci giorni dovranno formulare la loro ultima offerta, ritenuto che dovrà essere superiore alla massima sin qui formulata, di cui dovrà essere indicato l'importo.
Non dovranno invece essere comunicate le generalità delle persone fisiche e le ragioni sociali delle persone giuridiche offerenti, per evitare l'illecito pactum de non licitando sanzionabile anche in sede di vendita a trattative private (sulla nozione, cfr. DTF 82 II 23).
4. Il reclamo di __________ va pertanto parzialmente accolto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF), contrariamente ai petita partium, perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 256 cpv.1 LEF,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
1.1 L'amministrazionefallimentare speciale fisserà entro dieci giorni a tutti gli offerenti un termine perentorio di dieci giorni per formulare la loro ultima offerta, ritenuto che dovrà essere superiore alla massima sin qui formulata, di cui sarà indicato l'importo.
1.2 L'amministrazionefallimentare speciale non deve rendere note le generalità e le ragioni sociali degli offerenti.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria