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15.1996.40 • TRAC TI 15.1996.40 Generato dall'IA

Claimant v. Enforcement Office: Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing

Numero d'incarto 15.1996.40
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A claimant appealed an auction notice related to two properties stemming from enforcement proceedings, initially filing the appeal in German and reserving the right to submit an expanded Italian version; the enforcement office granted a non-extendable ten-day deadline to translate the appeal, after which the claimant submitted the translation, but the court found the appeal inadmissible because it failed to specify the requests required by law and the grounds for appeal merely referenced a prior, irrelevant letter, as the provided supplementary time was insufficient to introduce an entirely new motivation where the initial filing lacked the mandatory requests and articulated grounds required for review.

Regesto Legislator

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Art. 7 cpv.3 LPR, Art. 7 cpv.3 lett.b LPR, Art. 7 cpv.5 LPR, Art. 7 cpv.3 lett.a LPR, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF; Claimant v. Enforcement Office: Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing: - contrariamente al petitum n. 2 della Comunione dei comproprietari del __________ volto all'assegnazione di ripetibili - non si prelevano spese (art.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura esecutiva momento del deposito motivo di revisione diritto di proprietà aggiudicazione all'incanto reclamo amministrativo previo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 cpv.3 lett.a) e b) LPR

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of requests and reasoning.

art. 17 LEF

Cited alongside LPR articles in the final disposition, though the decision primarily rests on inadmissibility under LPR.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00040 · Lugano 21 marzo 1996/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 5/26 febbraio 1996 di

__________

contro l'operato dell'UE di Lugano nelle esecuzioni n. __________ (inc. imm. n. 1589) e __________ (inc. imm. n. 1660) promosse contro il reclamante dalla

__________ patr. dall'avv. __________

in materia di avviso d'incanto;

richiamate le osservazioni 6 marzo 1996 del creditore procedente e 15 marzo 1996 dell'UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che con avviso d'incanto pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del 30 gennaio 1996 è stato fissato per il 15 aprile 1996 l'incanto delle due PPP n.__________ e __________ di __________ di proprietà di __________ che con reclamo

5 febbraio 1996 in lingua tedesca __________ è insorto contro l'avviso d'incanto in questi termini:

"Siehe mein Schreiben vom 4.12.1995 an __________ mit allen Beilagen.

Ich behalte mir vor, diese Beschwerde noch in italienischer Sprache mit erweiterter Begründung einzureichen";

che con provvedimento 14 febbraio 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha assegnato al reclamante un termine improrogabile di dieci giorni per tradurre il reclamo con la comminatoria che altrimenti l'atto non sarà preso in considerazione;

che il 26 febbraio 1996 __________ ha tradotto il reclamo;

che la motivazione si limita a richiamare il suo "scritto del 4 dicembre 1995 alla __________ con tutti gli allegati necessari";

che la lettera 4 dicembre 1995 di __________ a __________ si esaurisce in allegazioni di parte, del tutto irrilevanti in sede di procedura di reclamo;

che gli allegati in lingua tedesca alla lettera 4 dicembre 1995 di __________ a __________ non possono essere considerati, avuto riguardo alla sanzione procedurale connessa al provvedimento 14 febbraio 1996 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;

che per l'art. 7 cpv.3 LPR il reclamo deve indicare le domande (lett.a) e la motivazione, anche sommaria (lett.b);

che __________ ha omesso di formulare le domande, limitandosi a inoltrare "reclamo contro l'avviso di incanto unico del 25 gennaio 1996" senza indicare alcunché;

che con motivazione sommaria ex art. 7 cpv.3 lett.b LPR va intesa la puntuale censura di un ben determinato provvedimento, del quale va detto in che consista la violazione che forma oggetto del reclamo;

che un reclamo la cui motivazione non soddisfa le esigenze legali è irricevibile;

che, benchè non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p.197);

che non soddisfa le esigenze di motivazione il reclamante che si limita ad opporsi alla realizzazione immobiliare senza indicare altro (cfr. CEF 20 aprile 1994 in re O. L. c. __________);

che un termine perentorio ex art. 7 cpv.5 LPR per completare un atto insufficientemente motivato nel senso dell'art. 7 cpv.3 lett.b LPR può essere fissato solo se la motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile di più interpretazioni, ma non può servire a completare una motivazione il cui contenuto è insufficiente: scopo della completazione, ammessa per diritto processuale cantonale, può solo essere la precisazione di quanto espresso in termini confusi ed equivoci ma non l'inserimento di una nuova motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria dei termini di reclamo fissati dal diritto federale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 3.1.7.);

che i motivi, come pure le domande ex art. 7 cpv.3 lett.a LPR, devono riferirsi all’oggetto della lite;

che la carenza di conclusioni o di motivazioni sull’oggetto della contestazione non consente la fissazione di un termine di grazia per sopperirvi, non tornando applicabile l’art. 7 cpv.5 LPR (cfr. Cometta, op. cit., nota 144);

che il gravame è pertanto irricevibile per carenza di domande e di motivazione;

che, in via abbondanziale e per quanto emerge dagli atti, l'Ufficio esecuzione di Lugano si è determinato in conformità del diritto esecutivo;

che

- contrariamente al petitum n. 2 della Comunione dei comproprietari del __________ volto all'assegnazione di ripetibili - non si prelevano spese (art.

67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF) perché così imposto per norma di diritto federale;

richiamati gli art. 17 LEF e 7 cpv.3 lett.a) e b) LPR

PRONUNCIA:

1. Il reclamo 5/26 febbraio 1996 __________ è irricevibile.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria