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15.1996.32 • TRAC TI 15.1996.32 Generato dall'IA

Creditor Appeal Against Garnishment Decision Regarding Seizable Excess and Subsistence Calculation

Numero d'incarto 15.1996.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory court addressed a creditor's appeal against an enforcement office's decision that found no seizable excess in a debtor's income following a garnishment order, based on the debtor's declared income and a calculated minimum subsistence level that omitted rental expenses. The court reasoned that enforcement authorities must verify income and subsistence factors ex officio, and while the debtor's stated rental costs for two apartments seemed disproportionate to his fluctuating income, the full declared amount was provisionally allowed for calculating the minimum subsistence, especially considering the spouse's income and the need to respect contractual termination periods for housing; however, the court subsequently recalculated the seizable excess for November 1995 through February 1996 by including unemployment benefits and allocating the subsistence level between spouses proportionally to their net incomes, resulting in a partial acceptance of the appeal and modification of the garnishment amounts for those four months.

Regesto Legislator

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Art. 163 CC, Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, art. 17 LEF, art. 93 LEF; Creditor Appeal Against Garnishment Decision Regarding Seizable Excess and Subsistence Calculation: The court reasoned that enforcement authorities must verify income and subsistence factors ex officio, and while the debtor's stated rental costs for two apartments seemed disproportionate to his fluctuating income, the full declared amount was provisionally allowed for calculating the minimum subsistence, especially considering the spouse's income and the need to respect contractual termination periods for housing; however, the court subsequently recalculated the seizable excess for November 1995 through February 1996 by including unemployment benefits and allocating the subsistence level between spouses proportionally to their net incomes, resulting in a partial acceptance of the appeal and modification of the garnishment amounts for those four months.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento ricalcolo del reddito decisione d'esecuzione decisione parziale minimo vitale pigioni incassate Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons.
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 104 III 38
Wage Garnishment: Inclusion of Non-Attachable Benefits and Rent Cap
DTF 114 III 12
Spousal Income, Excessive Housing Costs, and Attachability of Debtor's Salary Calculation
DTF 114 III 15
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited as one of the grounds for the decision regarding the partial acceptance of the appeal and the modification of the seizure order.

art. 93 LEF

Cited as one of the grounds for the decision regarding the partial acceptance of the appeal and the modification of the seizure order.

art. 67 cpv. 2 OTLEF

Applied in the dispositive by ordering that no costs be levied.

art. 68 cpv. 2 OTLEF

Applied in the dispositive by ordering that no allowances be granted.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00032 · Lugano 28 ottobre 1996 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 20 dicembre 1995 di

__________ patr. dallo Studio legale __________ Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’atto di pignoramento 21 novembre/6 dicembre 1995 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalle reclamanti contro

__________

viste le osservazioni 1. marzo 1996 dell’UEF di Locarno;

completata l’istruttoria;

ritenuto

in fatto

A. Le reclamanti procedono contro __________ per l’incasso di diversi crediti.

B. Con atto di pignoramento 21 novembre/6 dicembre 1995 l’UEF di Locarno ha ritenuto che non vi era eccedenza pignorabile sulla base del seguente computo:

Introiti

- debitore Fr. 2’000.--

Minimo di esistenza

- minimo base Fr. 1’370.--

- figlio minorenne Fr. 220.--

- CM, ass. inf., disocc., CP Fr. 450.--

totale Fr. 2’040.--

C. Contro siffatto provvedimento si sono tempestivamente aggravate le creditrici sostenendo che l’UEF di Locarno aveva l’obbligo di accertare d’ufficio presso la relativa cassa di disoccupazione l’indennità percepita dal debitore.

D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

E. Interrogato formalmente il debitore ha dichiarato di avere giocato per il __________ fino al 30 giugno 1995 guadagnando Fr. 7’500.-- al mese. Da luglio a settembre 1995 è stato disoccupato, poi da ottobre 1995 è stato ingaggiato dal __________ percependo Fr. 2’000.-- al mese fino alla fine di dicembre 1995 e Fr. 1’200.-- da gennaio fino a fine maggio 1996. Dall’inizio giugno 1996 è disoccupato. Da novembre 1995 ha percepito un’indennità di disoccupazione, di cui ha allegato la documentazione. __________ ha dichiarato di pagare Fr. 2’100.-- per un appartamento a __________ dove è ancora domiciliata sua moglie. Per l‘appartamento che occupa a __________ paga un affitto di Fr. 800.-- al mese. L’assicurazione per sè e la sua famiglia comporta una spese mensile di Fr. 500.--. Inoltre deve pagare Fr. 760.-- al mese di leasing per l’automobile, ritenuto che il contratto termina il 4 agosto 1996. Il debitore ha dichiarato che sua moglie lavora un giorno alla settimana, percependo Fr. 170.-- al giorno.

Considerato

in

diritto

1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

a) Nel calcolare il minimo di esistenza del debitore l’UEF di Locarno non ha tenuto conto delle spese di locazione. Il debitore ha dichiarato di pagare Fr. 2’100.-- per l’appartamento a __________ risp. Fr. 800.-- per l’appartamento a __________. Nonostante gli sia stato chiesto, l’escusso non ha inoltrato i contratti di locazione.

Per quel che riguarda le spese di locazione va osservato quanto segue:

aa) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).

L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

bb) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.

cc) Nel caso in esame, a fronte di un reddito che da novembre 1995 e maggio 1996 è passato da Fr. 7’000.-- ca a Fr. 3’300.- ca, l’escusso ha preteso il riconoscimento di Fr. 2’900-- a titolo di canone locatizio.

dd) E` di tutta evidenza che Fr. 2’900.-- mensili quale canone locatizio, per una famiglia composta da due persone adulte ed un figlio, con un reddito mensile che é diminuito da Fr. 7’000.-- ca. a Fr. 3’300.-- ca., costituiscono un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile per la disdetta. Ne consegue che nel caso di specie al debitore devono essere riconosciuti Fr. 2’900.-- mensili a titolo di canone locatizio. Va tuttavia rilevato che nel caso in cui i creditori dovessero ulteriormente procedere in via di pignoramento, a __________ per il calcolo del minimo di esistenza verrebbe riconosciuto, quale canone locatizio complessivo, dal primo termine utile di disdetta dei due appartamenti, un canone mensile di Fr. 1’200.--al massimo, spese di riscaldamento comprese.

b) Per le spese di assicurazione va tenuto conto dell’importo di Fr. 450.--, già considerato dall’UEF di Locarno, ritenuto che il debitore non ha prodotto il certificato richiesto da questa Camera.

c) Il minimo di esistenza di __________ va pertanto calcolato come segue:

- minimo base Fr. 1’370.

- figlio minorenne Fr. 220.--

- locazione Fr. 2’900.--

- cassa malati Fr. 450.--

totale Fr. 4’940.--

d) __________ ha dichiarato di avere percepito dal __________ Fr. 2’000.-- nei mesi di novembre e dicembre 1995, risp. Fr. 1’200.-- da gennaio a maggio 1996.

Dall’estratto della Cassa di disoccupazione, prodotto dal debitore durante l’interrogatorio formale, risulta che gli sono stati inoltre versati i seguenti importi:

novembre 1995 Fr. 4’956.95

dicembre 1995 Fr. 5’837.20

gennaio 1996 Fr. 5’607.50

febbraio 1996 Fr. 4’956.75

marzo 1996 Fr. 1’956.70

aprile 1996 Fr. 2’522.10

maggio 1996 Fr. 2’084.40

e) Nella determinazione del minimo vitale va tenuto conto sulla base dell’art. 163 CC concernente il mantenimento della famiglia entrato in vigore il 1. gennaio 1988, che si ispira al principio fondamentale dell’eguaglianza dei coniugi e della equivalenza delle prestazioni effettuate dagli stessi per il debito mantenimento della famiglia (cfr. DTF 114 III 15 cons. 3), che l’escusso é coniugato con un coniuge disponente di un reddito.

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha stabilito nella citata sentenza che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (DTF 114 III 12-18).

f) L’eccedenza pignorabile del debitore va pertanto calcolata sulla base del suo introito e quello della moglie, che lavora un giorno alla settimana guadagnando Fr. 170.-- al giorno, ossia Fr. 680.-- al mese, come segue:

novembre 1995

reddito marito = Fr. 6’957.-- ( Fr. 4’957 + Fr. 2’000) = 91% del reddito comune reddito moglie = Fr. 680.--

parte del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 91% di Fr. 4’940.-- = Fr. 4’495.--

Importo pignorabile: Fr. 6’957.-- ./. Fr. 4’495.-- = Fr. 2’462.--

dicembre 1995

reddito marito = Fr. 7’837.-- (Fr. 5’837 + Fr. 2’000.--) = 92% del reddito comune reddito moglie = Fr. 680.--

parte del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 92% di Fr. 4’940.-- = Fr. 4’545.--

Importo pignorabile: Fr. 7’837.-- ./. Fr. 4’545.-- = Fr. 3’292.--

gennaio 1996

reddito marito = Fr. 6’807.-- (Fr. 5’607.-- + Fr. 1’200.--) = 91% del reddito comune

reddito moglie = Fr. 680.--

parte del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 91% di Fr. 4’940.-- = Fr. 4’495.--

Importo pignorabile: Fr. 6’807.-- ./. Fr. 4’495.-- = Fr. 2’312.--

febbraio 1996

reddito marito = Fr. 6’157.-- (Fr. 4’957.-- + Fr. 1’200.--) = 90% del reddito comune reddito moglie = Fr. 680.--

parte del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito =90% di Fr. 4’940.-- = Fr. 4’446.--

Importo pignorabile: Fr. 6’157.-- ./. Fr. 4’446.-- = Fr. 1’711.--

marzo 1996

reddito marito Fr. 3’157.-- (Fr. 1’957.-- + Fr. 1’200.--) = 82% del reddito comune reddito moglie Fr. 680.--

parte del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 82% di Fr. 4’940.-- = Fr. 4’050.--

Nessun importo pignorabile

aprile 1996

reddito marito Fr. 3’722.-- (Fr. 2’522.-- + Fr. 1’200.--) = 85% del reddito comune reddito moglie Fr. 680.--

parte del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 85% di Fr. 4’940.-- = Fr. 4’199.--

Nessun importo pignorabile

maggio 1996

reddito marito F r. 3’284.-- (Fr. 2’084.-- + Fr. 1’200.--) = 83% del reddito comune reddito moglie Fr. 680.--

parte del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 83% di Fr. 4’940.-- = Fr. 4’100.--

Nessun importo pignorabile.

g) Sulla base dei precedenti calcoli a __________ possono essere pignorate unicamente le eccedenze risultanti dal calcolo del minimo di esistenza per i mesi da novembre 1995 a febbraio 1996.

3. Il reclamo 20 dicembre 1995 è parzialmente accolto.

Non si prelevano spese ( art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.

68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia

1. Il reclamo 20 dicembre 1995 di __________ __________ __________ è parzialmente accolto.

1.1. L’atto di pignoramento 21 novembre/6 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno è riformato nel senso che a __________ vengono pignorati gli importi di Fr. 2’462.-- per il mese di novembre 1995, Fr. 3’292.-- per il mese di dicembre 1995, Fr. 2’312.--- per il mese di gennaio 1996 e Fr. 1’711.-- per il mese di febbraio 1996.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria