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15.1996.31 • TRAC TI 15.1996.31 Generato dall'IA

Dismissal of Enforcement Appeal Regarding Defective Public Notice

Numero d'incarto 15.1996.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A complaint was filed against the official notification of a payment order via public notice in an enforcement proceeding, arguing that the address used, which belonged to a third party, was incorrect because the debtor had allegedly left that location, and that the publication was damaging to the third party's reputation. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appellant lacked standing as a party completely extraneous to the enforcement action and not affected in specific legal interests, and furthermore, that since the enforcement was concluded due to payment, there was no longer a practical and current procedural interest in resolving the matter, noting that any claims for damages resulting from the official's conduct must be pursued through civil litigation, not the enforcement appeal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 66 cpv.4 LEF, Art. 17 cpv.1 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF, art. 17 LEF; Dismissal of Enforcement Appeal Regarding Defective Public Notice: The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appellant lacked standing as a party completely extraneous to the enforcement action and not affected in specific legal interests, and furthermore, that since the enforcement was concluded due to payment, there was no longer a practical and current procedural interest in resolving the matter, noting that any claims for damages resulting from the official's conduct must be pursued through civil litigation, not the enforcement appeal procedure.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione annunci pubblici procedura contenziosa civile ricorso per risarcimento danni ordine di pagamento legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 3
DTF 110 III 89
DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III 36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L.P.
DTF 80 III 53
in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn, op.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

While the main ground for rejection is lack of standing (legittimazione processuale), Article 17 LEF is explicitly referenced in the dispositive section, referring to the scope of appealability.

art. 67 cpv.2 OTLEF

Cited in the reasoning for the decision not to impose costs (though the actual decision is based on federal law).

art. 68 cpv.2 OTLEF

Cited in the reasoning for the decision not to assign legal aid/indemnities (though the actual decision is based on federal law).

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00031 · Lugano 2 maggio 1996/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 13 febbraio 1996 di

__________ patr. dallo Studio legale __________ Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'esecuzione n. __________ promossa da

__________ rappr. __________

contro

__________, __________

in materia di notifica di precetto esecutivo in via edittale;

viste le osservazioni 19 febbraio 1996 della creditrice e 1° marzo 1996 dell’UEF di Locarno;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che l’UEF di Locarno ha notificato a __________ in via edittale il precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________;

che la creditrice ha indicato il recapito all'estero dell'escusso "__________

che la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale riporta il recapito così come indicato dalla precettante;

che con tempestivo reclamo 13 febbraio 1996 __________ ha chiesto sia ordinato "all'UEF di Locarno di pubblicare ulteriormente in via edittale il nome della __________ quale recapito presso il quale si troverebbe il sig. __________ ", protestate spese e ripetibili, atteso che:

- l'escusso "da ben due anni non si trova più presso l'azienda, essendo verosimilmente ritornato in __________ ";

- "la personalità dell'azienda è già stata inutilmente lesa a seguito della sua menzione nell'ambito di tale estrema forma di notificazione";

- nella pubblicazione non va indicata la persona presso la quale l'escusso aveva l'ultimo recapito noto oppure presso la quale è stato inutilmente cercato;

- la pubblicazione è inopportuna e lesiva dell'art. 66 cpv.4 LEF.

che la precettante ha reso noto il 19 febbraio 1996 che l'escusso ha provveduto al pagamento e che pertanto "il reclamo dovrebbe essere privo d'oggetto";

che secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale (DTF 112 III 3 cons.1b con rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L.W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1993, §6 m.19 p.58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. p.56; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §8 m.16);

che il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica;

che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 3.1.6. a);

che nel caso di specie la reclamante è persona completamente estranea all'esecuzione e non è lesa nei suoi interessi specifici dal profilo del

diritto esecutivo;

che il gravame è pertanto irricevibile per carenza del presupposto processuale della legittimazione processuale;

che

- in via abbondanziale - per l’art. 17 cpv.1 LEF è ammesso il reclamo all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento dell'organo d'esecuzione, salvo i casi nei quali la LEF prescrive la via giudiziale;

che in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;

che con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in corso (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.1.1. b);

che nel caso in esame il ritiro dell'esecuzione dimostra che la procedura esecutiva si è conclusa;

che quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso;

che anche per questo motivo il reclamo è irricevibile;

che

- in via abbondanziale - __________ non può far capo al rimedio del reclamo per far valere eventuali danni patrimoniali riconducibili a pretesa colpa dell'organo d'esecuzione, atteso che - ove ne ricorrano i presupposti ex art. 5, 6 e 7 LEF - la reclamante dovrà adire il giudice civile;

che la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva

- eventuale - azione di responsabilità (cfr. DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III 36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L.P. & LLCC cons.9 e rif. ivi);

che le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la reclamante potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn, op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op. cit., vol. I, §7 m.12);

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.

68 cpv.2 OTLEF) perché così imposto per norma di diritto federale;

richiamati gli art. 5 e 17 LEF; 2 e 7 LPR

PRONUNCIA

1. Il reclamo 13 febbraio 1996 di __________, è irricevibile.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria