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15.1996.209 • TRAC TI 15.1996.209 Generato dall'IA

Appeal Regarding Real Estate Execution Distribution Statement and Prior Charge Contestations

Numero d'incarto 15.1996.209
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed challenging the distribution statement of a real estate execution, stemming from a public auction where the property was sold for 1,350,000; the appellant contended that the previous contestation of the list of charges, which resulted in an award to a specific creditor, related to a different execution and should not affect the current distribution, and that the inclusion of potential future distributions under a specific article was premature and incorrect. The court reasoned that challenges to the list of charges only affect the execution for which they were filed, and since the prior contestation concluded with a failed auction in a separate execution, it had no bearing on the current distribution; however, the court upheld the appeal because the final distribution statement failed to reflect an already established assignment of a primary mortgage claim to a new creditor and a subrogation of the mortgage for the remaining balance among the subsequent creditors.

Regesto Legislator

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Art. 250 LEF, Art. 157 cpv.2 LEF, Art. 112 cpv.1 RFF, Art. 43 cpv. 1 RFF, Art. 102 RFF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Regarding Real Estate Execution Distribution Statement and Prior Charge Contestations: The court reasoned that challenges to the list of charges only affect the execution for which they were filed, and since the prior contestation concluded with a failed auction in a separate execution, it had no bearing on the current distribution; however, the court upheld the appeal because the final distribution statement failed to reflect an already established assignment of a primary mortgage claim to a new creditor and a subrogation of the mortgage for the remaining balance among the subsequent creditors.

Parole chiave

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beni immobili cessione delle pretese della massa bene riservato petizione in giudizio incanto appuramento dell'elenco oneri Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 63 III 122
250 LEF, la stessa sarebbe comunque errata, poiché non conforme a quanto previsto dalla decisione DTF 63 III 122, che prevede il riparto del ricavo della contestazione tra i creditori contestanti secondo il grado dei rispettivi crediti iscritti nell’elenco oneri
DTF 111 II 84
L’elenco oneri, come la graduatoria fallimentare, benché definitivi possono ancora essere modificati in casi eccezionali (DTF 111 II 84), segnatamente quando:
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 157 LEF

Cited as one of the articles governing the decision, which resulted in the granting of the appeal.

Art. 17 LEF

Cited as one of the articles governing the decision, which resulted in the granting of the appeal.

Art. 250 LEF

Cited as one of the articles governing the decision, which resulted in the granting of the appeal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning preceding the dispositive to justify the non-levy of costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning preceding the dispositive to justify the non-assignment of indemnities.

art. 19 LEF

Cited as the procedural basis governing the possibility of appeal to the Federal Tribunal against the decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00209 · Lugano 10 marzo 1998 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 dicembre 1996 di

__________ patr. dall'avv. __________ contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro lo stato di riparto della realizzazione immobiliare nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti di

__________

interessante anche la ditta

__________

patr. dall'avv. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 17 dicembre 1996, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 24 gennaio 1997 della ditta __________

- 7 febbraio 1997 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. In data 2 ottobre 1996 si é tenuto il pubblico incanto per la vendita delle part.

N. __________ e coattiva di 20/120 della part. N. __________ di __________, di proprietà della __________, __________. I fondi sono stati aggiudicati ai signori __________ e __________ __________ per l’importo di fr.1’350’000.--. Gli aggiudicatari hanno versato in contanti all’Ufficio esecuzione i seguenti importi:

- fr. 35’000.-- quale anticipo sulle spese di realizzazione;

- fr. 80’000.-- in acconto sul prezzo di delibera.

I redditi conseguiti con l’amministrazione coatta dei fondi posti all’incanto sono stati di complessivi fr. 42’450.45.

B. Sull’elenco oneri del 5 agosto 1996 figuravano iscritti i seguenti crediti, rispettivamente creditori, qui sinteticamente riassunti:

- ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino fr.25’586.40;

- ipoteca legale a favore del Comune di __________ fr. 7’620.75;

- __________ (I rango ) fr.757’733.--;

- __________ (II, III e IV rango) fr.1’914’250.--

- vari portatori di cartelle ipotecarie in V - IX rango, non notificati;

- __________, __________.42’170.90.

Nell’elenco oneri veniva inserita l’osservazione secondo cui il creditore __________ e il creditore __________ avendo contestato il precedente elenco oneri presso la Pretura di Bellinzona e il Tribunale di Appello di Lugano, avranno diritto al riparto tenendo conto delle disposizioni dell’art. 250 LEF e della sentenza DTF

63 III 122. Tale menzione veniva riportata anche sulle condizioni d’incanto del

26 agosto 1996. Sia l’elenco oneri, così come le condizioni d’incanto sono cresciuti in giudicato senza provocare contestazioni di alcun genere.

C. In data 2 dicembre 1996 veniva depositato lo stato di riparto, il quale assegnava al creditore __________ l’importo di fr. 42’170.90, avendo quest’ultimo contestato con successo l’elenco oneri.

D. Con ricorso 12 dicembre 1996 la __________ ha contestato lo stato di riparto sostenendo che, le cause di contestazione dell’elenco oneri che hanno dato origine allo stato di riparto impugnato sono avvenute nel contesto della procedura esecutiva n.__________ e non concernono in alcun modo la procedura esecutiva n. __________, oggetto del provvedimento impugnato. Inoltre le anticipazioni dell’Ufficio relative al riparto ex art. 250 LEF, inserite nell’elenco oneri e nelle condizioni d’incanto non sarebbero di alcun pregiudizio alla ricorrente, in quanto la sede naturale di applicazione di tale norma sarebbe lo stato di riparto impugnato. La __________ sostiene inoltre che, anche nella denegata ipotesi di voler applicare alla procedura in esame la ripartizione prevista dall’art. 250 LEF, la stessa sarebbe comunque errata, poiché non conforme a quanto previsto dalla decisione DTF 63 III 122, che prevede il riparto del ricavo della contestazione tra i creditori contestanti secondo il grado dei rispettivi crediti iscritti nell’elenco oneri

E. Con osservazioni 24 gennaio 1997 la ditta __________ __________ chiede che il gravame venga dichiarato irricevibile per incompetenza della Camera adita. In via subordinata chiede la reiezione del ricorso, in quanto la ripartizione sarebbe avvenuta in conformità di quanto previsto dall’elenco oneri, nonché dalle condizioni d’incanto.

F. Nelle sue osservazioni 7 febbraio 1997 l’UEF di Bellinzona si é rimesso al giudizio di questa Camera.

Considerando

in diritto: 1. La somma netta ricavata dalla vendita del pegno deve essere distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi in corso e le spese di esecuzione (cfr. Art. 157 cpv.2 LEF). Incassato integralmente il ricavo della vendita l’ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venire contestati giudizialmente né per il loro importo, né per il loro grado (art.

112 cpv.1 RFF ). Il grado e l’importo dei crediti pignoratizi iscritti nell’elenco degli oneri non possono infatti essere contestati nello stadio di ripartizione da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco degli oneri (art. 43 cpv. 1 RFF, applicabile per il rinvio dell’art.

102 RFF anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare). L’elenco oneri, come la graduatoria fallimentare, benché definitivi possono ancora essere modificati in casi eccezionali (DTF 111 II 84), segnatamente quando:

- un credito é stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto,

- un credito non é stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto;

- vi é stata evoluzione nel rapporto giuridico dopo la crescita in giudicato;

- fatti nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione.

2. L’Autorità di vigilanza in questo stadio di procedura deve, di principio, limitarsi ad esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco oneri, atteso che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione. Siffatta restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri.

3. La causa di contestazione dell’elenco oneri produce i suoi effetti limitatamente all’esecuzione per la quale è stato depositato l’elenco oneri contestato. Se l’esecuzione è conclusa o ritirata l’elenco oneri perde ogni effetto (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n. 40, p. 238).Infatti, anche se le motivazioni che stanno alla base dell’azione di contestazione sono di diritto materiale, essa persegue unicamente scopi di

diritto esecutivo, che si riflettono sull’esecuzione in corso (Amonn/Gasser, op. Cit., § 24 n.49, p. 194).

4. Nel caso in oggetto tutte le contestazioni dell’elenco oneri da parte del __________, della __________ e della ditta __________, sono state introdotte nell’ambito dell’esecuzione n.__________ Tale esecuzione si è conclusa con l’asta pubblica del 16 aprile 1996, andata deserta per mancanza di offerte. Lo stato di riparto impugnato, pur essendo relativo al medesimo immobile, si riferisce però all’esecuzione n. __________, nella quale le precedenti contestazioni dell’elenco oneri non esplicano più alcun effetto. L’artigiano non può trarre quindi alcun beneficio dalla causa di contestazione introdotta a suo tempo, in quanto il suo diritto si è estinto con l’asta pubblica del 16 aprile 1996, che ha sancito la conclusione della procedura esecutiva n.__________

5. Con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un determinato fatto esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il ricorso che non persegua un fine procedurale concreto nell’ambito dell’esecuzione forzata in corso (Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, RDAT 1996, p. 277).

Le anticipazioni fatte dall’UE relative al riparto ex art. 250 LEF in calce all’elenco oneri e alle condizioni d’incanto non sono soggette a ricorso, mancando ogni interesse attuale e concreto al momento in cui sono state espresse ed essendo la sede naturale per l’applicazione di tale norma lo stato di riparto impugnato. Solo ad asta avvenuta è infatti possibile stabilire con esattezza il risultato della procedura esecutiva per ogni singolo interessato, ciò che non è invece ancora il caso al momento del deposito dell’elenco oneri o delle condizioni d’incanto. Quindi la menzione effettuata dall’UE, ancorché errata, non reca alcun pregiudizio al ricorrente che ha omesso d’impugnare l’elenco oneri e le condizioni d’incanto, poiché tale modalità di ripartizione esplica i suoi effetti unicamente nell’ambito dello stato di riparto oggetto del ricorso.

6. Giusta la cifra 7 delle condizioni d’incanto 26 agosto 1996, dal ricavo d’asta vanno pagate a contanti le pretese assistite da ipoteca legale a favore degli enti pubblici per complessivi fr.33’207.15. La rimanenza del prezzo di aggiudicazione pari a fr.1’316’792.85 deve essere ripartita tra i creditori di I, II, III e IV rango iscritti ad elenco oneri, segnatamente il __________ e la __________. Il __________ in data 3 ottobre 1996 ha ceduto il proprio credito di fr.757’733.-- alla __________ la quale ha concesso ai signori __________ il subingresso ipotecario per l’importo di fr.1’316792.85 (doc.C). Lo stato di riparto deve quindi venir corretto con l’indicazione dell’effettivo subingresso ipotecario in I - IV rango concesso dalla ricorrente agli aggiudicatari.

7. Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 157 e 250 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 12 dicembre 1996 __________ è accolto.

1.1. Lo stato di riparto 2 dicembre 1996 nell’esecuzione n. __________ UEF di Bellinzona, relativo alle part.n.__________ e comproprietà coattiva 20/120 del mappale __________ __________ di __________, viene così modificato:

A. IPOTECHE LEGALI

1. Ufficio esazione e condoni, Bellinzona fr. 25’586.40

2. Comune di Giubiasco fr. 7’620.75

B. IPOTECHE CONVENZIONALI

3. __________) fr. 757’733.--

subingresso ipotecario fr. 757’733.--

Scoperto fr. 0.0

4. __________

credito fr. 1’914’250.--

subingresso ipotecario fr. 559’059.85

saldo affitti fr. 42’450.45

in contanti fr. 46’792.85

Scoperto fr. 1’265’946.85

5.

- 8. Invariato

C. IPOTECHE LEGALI DEGLI ARTIGIANI E IMPRENDITORI

9. __________

credito fr. 42’170.90

riparto fr. 0.0

Scoperto fr. 42’170.90

Per gli importi rimasti scoperti verranno emessi degli attestati di insufficienza di pegno.

1.2. E’ fatto ordine all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di procedere alla modifica di cui al dispositivo 1.1., rettificando altresì gli importi globali corrispondenti.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria