Debtor Salary Seizure Challenge Rejected on Timeliness and Validity Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor challenged the seizure of Fr. 3,275 from their salary by an execution office, arguing that subsequent wage seizures for different execution groups, based on prior deficiency certificates, were being improperly interrupted or that an earlier seizure should not be replaced without proper procedure, potentially favoring one creditor group over another. The appellate court rejected the appeal, finding the current seizure fundamentally correct as it was based on a valid continuation of execution following a deficiency certificate, and further determined that the debtor's complaints regarding a pre-existing, older seizure were time-barred as they were not raised within the statutory ten-day appeal period after notification of that older action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 cpv. 1 LEF, Art. 149 cpv. 3 LEF, Art. 110 cpv. 1 LEF, Art. 110 cpv. 2 LEF, Art. 110 cpv. 3 LEF, Art. 110 LEF; Debtor Salary Seizure Challenge Rejected on Timeliness and Validity Grounds: 3,275 from their salary by an execution office, arguing that subsequent wage seizures for different execution groups, based on prior deficiency certificates, were being improperly interrupted or that an earlier seizure should not be replaced without proper procedure, potentially favoring one creditor group over another. The appellate court rejected the appeal, finding the current seizure fundamentally correct as it was based on a valid continuation of execution following a deficiency certificate, and further determined that the debtor's complaints regarding a pre-existing, older seizure were time-barred as they were not raised within the statutory ten-day appeal period after notification of that older action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order regarding the possibility of appeal against this decision.
Cited in the reasoning section to support the finding that the appeal regarding the August 7, 1995 act was time-barred.
Cited in the reasoning section as a rule governing the formation of creditor groups in execution proceedings.
Cited in the reasoning section regarding the issuance of certificates of lack of assets to creditors.
Cited in the reasoning section explaining why no court fees were collected.
Cited in the reasoning section explaining why no compensation (indemnities) were awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.96.00193 · Lugano 17 aprile 1998/FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 14 novembre 1996 di
__________ patr. dall'avv. __________ contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il verbale di pignoramento 5 novembre 1996 nell’esecuzione n. __________ promossa da
__________ patr. dall'avv. dott. __________ nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 21 novembre 1996 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 20’853.45.
B. Con provvedimento 4 novembre1996 l’UEF di Locarno ha pignorato a __________ il reddito dal suo lavoro quale dipendente per fr. 3’275.-- sulla base del seguente computo:
introito fr. 11’131.--
minimo di esistenza
- minimo base fr. 1’370.--
- figlio minorenne fr. 400.--
- alimenti fr. 1’680.--
- locazione __________ fr. 925.--
- locazione __________ fr. 1’600.--
- cassa malati fr. 150.--
- trasferta e pasti fr. 600.--
- studi figlio __________ fr. 1’131.--
totale fr. 7’856.-- fr. 11’131.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 3’275.--.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato il debitore chiedendo l’annullamento dell’esecuzione n. __________ per i seguenti motivi:
“Con atto di pignoramento relativo all’esecuzione n. __________ (...), l’UEF di Locarno notificava al debitore il pignoramento del salario percepito presso il datore di lavoro. Le trattenute sarebbero state effettuate a partire dal mese di luglio 1995, fino al giugno 1996, in quanto il valore di copertura riguardava n.12 quote a fr. 2’000.-- = fr. 24’000.--. Questa esecuzione ha formato il gruppo n.1.
Con atto di pignoramento del 7 agosto 1996, l’UEF di Locarno notificava al debitore una nuova trattenuta di salario a favore delle esecuzioni n.__________, n. __________ e n. __________, le quali hanno formato il gruppo n. 2. In questo senso non vi è nulla da eccepire contro l’esecuzione n. __________, la quale ha formato il gruppo 1, che correttamente è stata effettuata per il periodo di 12 mesi. Alla scadenza di detti 12 mesi è subentrato il gruppo n. 2 il quale ha sinora beneficiato delle trattenute sino al mese di novembre 1996, e quindi per
5 mensilità. Ne segue che la trattenuta a favore del gruppo n. 2 non può essere interrotta con effetto dicembre 1996, come sembra risultare dal pignoramento oggetto del presente reclamo.
Il comparente deve chiedere pertanto l’annullamento dell’esecuzione n. __________ a favore del gruppo n. 3, in quanto questo creditore verrebbe altrimenti favorito ingiustificatamente. Infatti qualora, anche ai creditori del gruppo n. 2, fosse stato rilasciato un attestato di carenza beni, gli stessi avrebbero avuto la possibilità di partecipare anch’essi al nuovo gruppo n. 3. In realtà però ai creditori del gruppo n. 2 non è stato rilasciato alcun attestato di carenza beni, bensì il pignoramento di salario è proseguito sino e compreso l’attuale mese di novembre 1996.”
D. Nelle sue osservazioni l’UEF di Locarno ribadisce la correttezza del proprio operato asseverando che il pignoramento di salario deve essere mantenuto, in quanto la ripartizione delle quote mensili pignorabili sarebbe soltanto una questione tecnica che comunque non esonera il debitore dal pagamento.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 149 cpv. 1 LEF il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto (art. 149 cpv. 3 LEF). I creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L’ufficio di esecuzione completa il pignoramento man mano in quanto necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo (art. 110 cpv. 1 LEF). I creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF). I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore (art. 110 cpv. 3 LEF).
Se il primo pignoramento di salario a causa della partecipazione di ulteriori creditori ex art. 110 LEF dovesse rivelarsi insufficiente, e non vi è alcun bene da poter ulteriormente pignorare, può esserne richiesto uno successivo dopo la scadenza di un anno dal precedente pignoramento di salario (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n.38 ad art. 110).
2. Nel caso in esame l’UEF di Locarno ha pignorato il salario dell’escusso sulla base della domanda di esecuzione 16 settembre 1996 fondata sull’attestato di carenza beni rilasciato all creditrice nell’ambito dell’esecuzione n.__________. Se si esclude il fatto che, per stessa ammissione dell’UEF le trattenute dovevano essere effettuate già a partire dal mese di settembre, e non con effetto dicembre 1996, il provvedimento dell’Ufficio appare sostanzialmente corretto. La richiesta dell’escusso qui ricorrente di annullare l’esecuzione n. __________ non può quindi essere accolta, la questione della ripartizione delle quote già a partire dal settembre 1996 non interessando direttamente il ricorrente.
3. Il ricorrente si aggrava inoltre contro l’atto di pignoramento 7 agosto 1995 concernente le esecuzioni n. __________, __________ e __________. Orbene, il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Di conseguenza le censure mosse all’operato dell’UEF sono manifestamente tardive, essendo state formulate contestualmente al ricorso 14 novembre 1996.
4. Ne discende la reiezione del ricorso
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 110 e 149 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 14 novembre 1996 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria