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15.1996.183 • TRAC TI 15.1996.183 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Premature Criminal Proceedings for Diversion of Impounded Vehicles Pending Civil Ownership Dispute

Numero d'incarto 15.1996.183
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the decision of the enforcement office to not initiate criminal proceedings against a debtor for the alleged diversion of two impounded vehicles, which the debtor had purportedly transferred to her new husband who had simultaneously initiated a civil action to claim ownership of the cars. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the criminal inquiry into the diversion of seized assets was premature because the prerequisite civil action determining the true ownership of the vehicles was still pending, and the enforcement office had correctly indicated that criminal proceedings would follow if the vehicles were confirmed to belong to the debtor and were unavailable for sale.

Regesto Legislator

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Art. 96 cpv.2 LEF, Art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF, Art. 62 cpv.2 OTLEF, Art. 17 cpv.1, Art. 19 LEF; Creditor Appeal Regarding Premature Criminal Proceedings for Diversion of Impounded Vehicles Pending Civil Ownership Dispute: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the criminal inquiry into the diversion of seized assets was premature because the prerequisite civil action determining the true ownership of the vehicles was still pending, and the enforcement office had correctly indicated that criminal proceedings would follow if the vehicles were confirmed to belong to the debtor and were unavailable for sale.

Parole chiave

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beni sequestrati procedura esecutiva causa civile opposizione al precetto esecutivo sequestro del veicolo deposito del debito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 LEF

Cited in the dispositive as the basis for the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF

Cited in the reasoning section as the basis for not charging costs, which is confirmed in order 2.

art. 62 cpv.2 OTLEF

Cited in the reasoning section as the basis for not awarding legal fees, which is confirmed in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00183 · Lugano 14 aprile 1997/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 ottobre 1996 di

__________ patr. dalla dott. __________ contro

l'operato dell'Uffico esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante contro

__________ patr. dall'avv. __________

in materia di azione penale per crimini o delitti nell'esecuzione per debiti;

viste le osservazioni 13 novembre 1996 dell'UE di Lugano e 14 novembre 1996 di __________;

ritenuto in fatto e considerando in

diritto

che __________ procede per Fr. 14'608.65 oltre accessori contro __________;

che il 1° febbraio 1995 sono state pignorate due auto - Renault Clio e Toyota Runner

- intestate all'escussa ma da essa dichiarate di proprietà di __________;

che __________ ha contestato la rivendicazione di proprietà;

che con petizione 27/28 febbraio 1995 __________ ha promosso nei confronti di __________ azione di rivendicazione della proprietà delle due auto pignorate nell'esecuzione contro __________;

che la procedura giudiziaria è ancora pendente;

che il 4 ottobre 1996 la creditrice ha saputo che il 18 settembre 1995 la debitrice ha intestato le due auto al rivendicante "attuale marito della debitrice";

che il 4 ottobre 1996 la creditrice ha chiesto all'UE di Lugano se si realizza l'ipotesi di distrazione di oggetti pignorati;

che il 21 ottobre 1996 l'UE di Lugano ha ricordato alla precettante che l'azione di rivendicazione è ancora in corso e che "nel caso i beni vengano riconosciuti della debitrice e al momento della vendita non fossero più in suo possesso, si procederà penalmente per distrazione di oggetti pignorati";

che con ricorso 29 ottobre 1996 __________ ha chiesto di ordinare all'UE di Lugano di procedere penalmente contro __________, atteso che:

- già vi è stata distrazione di oggetti pignorati, come sarebbe stato dichiarato alla patrocinatrice della creditrice dal giudice federale __________ in occasione della Giornata di studio della CFPG dello scorso anno sul diritto penale economico;

- "purtroppo, probabilmente a causa della sempre maggiore mole di pratiche da seguire ed evadere, l'attività svolta dall'UEF si sta lentamente burocratizzando facendo perdere incisività e forza coattiva alla normativa posta a protezione dei creditori, a pieno beneficio dei furbi e dei disonesti";

- l'inerzia dell'organo d'esecuzione costituisce "un'omissione contraria alla LEF e lesiva dei diritti del creditore e dell'interesse pubblico";

che, in sede di osservazioni, l'escussa ha chiesto la reiezione del gravame, protestate spese e ripetibili, ritenuto che:

- __________ non ha compiuto atti di disposizione sulle due autovetture, limitandosi ad intestarle a chi le rivendica, divenuto nel frattempo suo marito;

- la ricorrente dimentica che, nel caso a lei più favorevole - ossia se l'azione di rivendicazione venisse respinta - un'eventuale cessione dei beni al marito sarebbe un atto di disposizione nullo ex art. 96 cpv.2 LEF;

che la censura ricorsuale è a questo stadio di procedura - pendente l'azione di rivendicazione del marito sulle due auto pignorate alla moglie - manifestamente prematura, come l'Ufficio esecuzione di Lugano ha evidenziato in termini del tutto corretti nel provvedimento impugnato;

che all'Autorità cantonale di vigilanza non risulta che l'Ufficio esecuzione di Lugano, pur confrontato con una ingente mole di lavoro, disattenda qualsivoglia incombenza d'ordine penale, in questo come in altri casi;

che alla ricorrente resta ovviamente riservato ogni diritto che ritenesse di avere dal profilo penale nei confronti della sua debitrice e del di lei marito;

che il ricorso deve di conseguenza essere respinto;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), perché così stabilito dal diritto federale;

richiamati gli art. 17 cpv.1 e 96 LEF,

PRONUNCIA

1. Il ricorso 29 ottobre 1996 __________ è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria: