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15.1996.18 • TRAC TI 15.1996.18 Generato dall'IA

Creditors' Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Bankruptcy Meeting

Numero d'incarto 15.1996.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Two creditors filed appeals against resolutions made by the First Creditors' Meeting in a bankruptcy liquidation, alleging irregularities and potential criminal violations in the presented assets, but the supervisory authority joined the two related appeals and declared both inadmissible because they were filed on February 2nd, after the statutory five-day deadline following the January 26th meeting had expired on January 31st. The court reasoned that since the creditors possessed sufficient information on the day of the meeting, the late filing under the relevant enforcement law rendered the appeals procedurally invalid, irrespective of the substantive complaints raised.

Regesto Legislator

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Art. 1 cpv.2 lett.b LPR, Art. 239 cpv.1 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF; Creditors' Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Bankruptcy Meeting: The court reasoned that since the creditors possessed sufficient information on the day of the meeting, the late filing under the relevant enforcement law rendered the appeals procedurally invalid, irrespective of the substantive complaints raised.

Parole chiave

Generato dall'IA
assemblea dei creditori liquidazione del fallimento deposito tardivo termine processuale perentorio presentazione di denunce penali ricorso all'autorità di vigilanza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 239 cpv.1 LEF

This provision establishes the right of every creditor to appeal the resolutions of the First Meeting of Creditors to the supervisory authority, although the appeal was rejected based on its tardiness.

art. 67 cpv.2 OTLEF

This provision was cited as the basis for not levying costs in the final order.

art. 68 cpv.2 OTLEF

This provision was cited as the basis for not awarding legal indemnities in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00018 15.96.00019 · Lugano 15 marzo 1996/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 2 febbraio 1996 di

1) 2 febbraio 1996 (inc. 15.96.18) di __________ (rappr. dall'amministratore unico __________) 2) 2 febbraio 1996 (inc. 15.96.19) di __________ (patr. dall'avv. __________)

contro

l’operato della Prima adunanza dei creditori del 26 gennaio 1996 nella liquidazione del fallimento della ditta __________, società in accomandita, __________

in materia di deliberazioni assembleari;

viste le osservazioni 6 febbraio 1996 dell'UEF di Bellinzona limitatamente all'effetto sospensivo;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che i due reclami hanno per oggetto le stesse deliberazioni assembleari della Prima adunanza dei creditori del 26 gennaio 1996 nella liquidazione del fallimento della ditta __________ e sono fondati in sostanza su argomentazioni del medesimo tenore;

che le vertenze inc. 15.96.18 e 15.96.19 possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che __________ e __________ sono legittimate al reclamo quali creditrici;

che le reclamanti, presenti alla Prima adunanza dei creditori del 26 gennaio 1996, esprimono la loro indignazione per le deliberazioni assembleari che non hanno inteso considerare la violenta suspicio di violazioni non solo del diritto fallimentare ma anche del diritto penale;

che __________ e __________ sollevano tutta una serie di elementi che meritano, a prescindere dall'esito meramente formale delle procedure di reclamo, la più viva attenzione dell'amministrazione fallimentare speciale (cfr. reclamo __________ p.3 e 4; reclamo __________ p.3-8);

che __________ rileva a p.3 n.6 che i suoi due patrocinatori "rimasero talmente allibiti dell'attivo presentato dall'UEF che decisero di non intervenire durante l'assemblea, nemmeno alle eventuali, in quanto ogni osservazione sarebbe risultata vana dal momento che quasi tutti i creditori presenti erano manifestamente stati contattati dall'amministratore della fallita nell'intento di far decidere dall'assemblea in modo gradito alla stessa e al sig. __________ ";

che l'adunanza dei creditori è organo del fallimento in conformità dell'art. 1 cpv.2 lett.b LPR;

che i reclami non vanno diretti contro l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, come erroneamente indicato dai reclamanti, ma contro la Prima adunanza dei creditori nella sua qualità di organo del fallimento;

che rettifica in tal senso viene operata d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza, nessun pregiudizio derivando da siffatto procedere alle parti interessate alla disputa;

che ex art. 239 cpv.1 LEF contro le deliberazioni della Prima adunanza ogni creditore può reclamare, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza;

che le reclamanti potevano disporre già il 26 gennaio 1996 di tutti gli elementi necessari e sufficienti per formulare correttamente i gravami;

che il termine di reclamo è giunto a scadenza mercoledì 31 gennaio 1996;

che i reclami datati 2 febbraio 1996 sono stati dati alla posta il 2 febbraio 1996;

che i due gravami sono di conseguenza irricevibili per tardività;

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.

68 cpv.2 OTLEF);

richiamato l'art. 239 cpv.1 LEF,

PRONUNCIA

1. Le procedure inc. 15.96.18 e 15.96.19 sono dichiarate congiunte.

2. Il reclamo 2 febbraio 1996 (inc. 15.96.18) __________, è irricevibile.

3. Il reclamo 2 febbraio 1996 (inc. 15.96.19) __________, è irricevibile.

4. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

5. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria