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15.1996.168 • TRAC TI 15.1996.168 Generato dall'IA

Debtor Proves Timely Mailing of Bankruptcy Opposition to Annul Execution Proceedings

Numero d'incarto 15.1996.168
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the notification of bankruptcy following a writ of execution for which they alleged they had timely mailed an opposition, which the execution office claimed never to have received. The court reasoned that under established jurisprudence, the burden of proof for timely opposition rests on the debtor, and while proof of receipt by the authority is not required, the debtor must prove timely delivery to the post office; based on the detailed testimony of the debtor's employee who recalled mailing the uncertified letter within the ten-day period, the court found the burden of proof met, leading to the annulment of the bankruptcy notification as the opposition validated the procedural bar to further execution.

Regesto Legislator

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Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 8 CC, Art. 32 LEF, Art. 78 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor Proves Timely Mailing of Bankruptcy Opposition to Annul Execution Proceedings: The court reasoned that under established jurisprudence, the burden of proof for timely opposition rests on the debtor, and while proof of receipt by the authority is not required, the debtor must prove timely delivery to the post office; based on the detailed testimony of the debtor's employee who recalled mailing the uncertified letter within the ten-day period, the court found the burden of proof met, leading to the annulment of the bankruptcy notification as the opposition validated the procedural bar to further execution.

Parole chiave

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procedura di fallimento opposizione opposizione tardiva onere della prova riconoscimento di debito tempestività dell'invio postale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 78 LEF

Cited in the summary of cited articles and dictates that a valid opposition renders the request for continuation of execution premature, justifying the annulment of the bankruptcy notice.

art. 17 LEF

Cited in the summary of cited articles, likely pertaining to the authority's jurisdiction or procedural steps related to the appeal.

art. 74 LEF

Cited in the summary of cited articles, concerning the requirements for filing an opposition to the payment order.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Used to justify the decision not to collect costs, as regulated by federal law (no costs levied).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Used to justify the decision not to award legal fees, as regulated by federal law (no fees awarded).

art. 19 LEF

Cited to establish the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00168 · Lugano 26 marzo 1998 /FP/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 ottobre 1996 di

__________ patr. dall’ avv. __________ contro l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 23 settembre 1996 nell’esecuzione n. __________ promossa da

__________ patr. dall’ avv. __________ nei confronti della ricorrente

richiamata l’ordinanza presidenziale 7 ottobre 1996, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

– 24 ottobre 1996 di __________

– 30 ottobre 1996 dell’UEF di Locarno;

viste le conclusioni

– 24 settembre 1997 di __________

– 29 settembre 1997 di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. In data 20 agosto 1996 veniva notificato alla __________ il precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UEF di Locarno, con il quale veniva chiesto il pagamento dell’importo di fr.8’920.60 più interessi al 5% dal 1° luglio 1996.

B. Non avendo la __________ sollevato opposizione al precetto esecutivo fattole notificare dalla __________, il 23 settembre 1996 veniva notificata alla debitrice la comminatoria di fallimento.

C. Con ricorso 3 ottobre 1996 __________ chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento affermando di aver sollevato tempestiva opposizione al precetto esecutivo n.__________ con lettera 22 agosto 1996, ma che la stessa non sarebbe mai giunta all’UEF. La __________ ipotizza inoltre che la lettera pur essendo giunta all’UEF, sarebbe in seguito stata smarrita da quest’ultimo.

D. La __________ con osservazioni 24 ottobre 1996 postula la reiezione del gravame sostenendo che non esiste alcuna prova dell’invio dell’opposizione all’UEF di Locarno, nonché della sua ricezione da parte dell’Ufficio stesso

E. L’UEF di Locarno ribadisce la correttezza del proprio operato, in quanto l’opposizione al precetto esecutivo non é mai pervenuta all’Ufficio.

F. Esperita l’istruttoria le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni con le rispettive conclusioni.

Considerando

in diritto: 1. Se l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF).

L’opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma dell’escusso nell’apposita rubrica del PE, o la dichiarazione di volontà espressa verbalmente anche per telefono (DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e

70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, Berna 1997,, § 18 n 11-13 p.112).

2. E’ di giurisprudenza consolidata che l’art. 8 CC sull’onere della prova si applica per analogia anche nella procedura di ricorso (cfr. DTF 107 III 1). Chi pretende di aver formulato tempestiva opposizione ha ex art. 8 CC l’onere della prova in tal senso (cfr. BlSchK 1984 p. 212 e 1982 p. 16). L’art 32 LEF assimila la consegna alla posta di un atto indirizzato ad un’autorità, e che contiene una comunicazione vincolata ad un termine, in casu la dichiarazione di opposizione, al deposito di questa comunicazione nelle mani dell’autorità (DTF

97 III 12 ss.). L’opposizione è quindi validamente sollevata se entro 10 giorni dalla notifica del precetto la comunicazione è consegnata alla posta. Non è necessario che tale comunicazione giunga all’ufficio, ma al debitore incombe la prova della tempestiva consegna alla posta di un invio non raccomandato (BlSchK 1980, p.108). Egli può avvalersi dei mezzi di prova previsti dal diritto cantonale (DTF 97 III 12 ss.).

3. Nel caso in oggetto la ricorrente sostiene di aver interposto opposizione al precetto esecutivo n.__________, notificatole il 20 agosto 1996, con comunicazione scritta spedita mediante invio semplice il 22 agosto 1996. Tale scritto sarebbe stato spedito la sera del 22 agosto 1996 dall’apprendista della ricorrente. Nella sua audizione testimoniale (cfr. Verbale 7 aprile 1997) __________ afferma che:

“Mi ricordo che nella stessa (ndr. la lettera indirizzata all’UEF di Locarno) si formulava opposizione al PE della __________. Rammento di avere imbucato quella lettera assieme ad altre buste quello stesso giorno, dopo la chiusura dell’ufficio verso le 18.00, nella bucalettere che si trova vicino alle scuole medie di __________. Non mi ricordo se quella busta era affrancata per posta A o B, comunque non era per invio raccomandato.”

Pertanto sulla base delle dettagliate e precise dichiarazioni del dipendente del debitore è da ritenere ossequiato il suo onere probatorio. Di conseguenza la dichiarazione di __________ relativa all’invio della lettera 22 agosto 1996 all’UEF di Locarno con la quale si formulava opposizione al PE deve essere ritenuta, avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, mezzo di prova sufficiente per attestare l’intervenuta tempestiva opposizione del precettato.

4. Per l’art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell’opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell’esecuzione. La comminatoria di fallimento emessa il 23 settembre 1996 va pertanto annullata.

5. Il ricorso 3 ottobre 1996 di __________ deve quindi essere accolto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 74 e 78 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 3 ottobre 1996 __________ è accolto.

1.1. Di conseguenza la comminatoria di fallimento emessa il 23 settembre 1996 nei confronti di __________ è annullata e l’esecuzione n.__________ dell’UEF di Locarno resta sospesa.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria