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15.1996.110 • TRAC TI 15.1996.110 Generato dall'IA

Creditor Appeal in Concordat Distribution Regarding Collateral Insufficiency Claim

Numero d'incarto 15.1996.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor in a concordat with abandonment of assets filed a complaint against the provisional distribution schedule, seeking various remedies primarily based on the eventual outcome of a lawsuit challenging the ranking of claims, particularly regarding a collateral insufficiency credit secured by a property sale. The supervisory authority partially granted the appeal, upholding the provisional distribution schedule on the condition that a security document provided by the creditor ensures payment of any increased concordat dividend resulting from the ranking dispute resolution and the sale of the specific property, thereby rendering the central dispute moot based on the newly presented security instrument.

Regesto Legislator

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Art. 316n LEF, art. 67 cpv. 2 OTLEF, art. 68 cpv.2 OTLEF; Creditor Appeal in Concordat Distribution Regarding Collateral Insufficiency Claim: The supervisory authority partially granted the appeal, upholding the provisional distribution schedule on the condition that a security document provided by the creditor ensures payment of any increased concordat dividend resulting from the ranking dispute resolution and the sale of the specific property, thereby rendering the central dispute moot based on the newly presented security instrument.

Parole chiave

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vendita a credito pagamento provvisorio ricorso all'autorità di vigilanza insolvenza credito in esecuzione oggetto della lite Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 316n LEF

This article was cited in the reasoning section that led to the decision to partially uphold the appeal and maintain the provisional distribution under specific conditions.

art. 67 cpv. 2 OTLEF

This procedural rule was cited in the reasoning section and relates to the oversight function that determined the outcome of the appeal.

art. 68 cpv.2 OTLEF

This procedural rule was cited in the reasoning section and relates to the oversight function that determined the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00110 · Lugano 15 ottobre 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 21 giugno 1996 di

__________ patr. dall'avv. __________ contro

l’operato del già commissario e ora liquidatore avv. __________, e meglio contro lo stato di riparto provvisorio presentato il 21/26 luglio 1996 nel concordato con abbandono dell’attivo del

__________

ritenuto che con il citato reclamo la __________ ha chiesto:

“

A. In via principale

1. Il reclamo é accolto nella sua domanda principale.

2. Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é annullato.

3. Si farà luogo innanzitutto alla vendita del mappale __________ di __________: una volta venduto il medesimo e destinato il ricavato secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e pertanto accertato definitivamente il credito da insufficienza di pegno della __________, il liquidatore emanerà un nuovo stato di riparto.

4. Protestate spese e ripetibili.

B. In via subordinata

1. Il reclamo é accolto nella sua domanda subordinata.

2. Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é modificato in modo da far partecipare al riparto previsto anche il credito della __________ iscritto fra quelli garantiti da pegno.

3. Una volta venduto il mappale __________ di __________ e destinato il ricavo secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria, e pertanto accertato definitivamente l’ammontare dell’insufficienza del pegno, quanto coperto dal pegno verrà versato alla __________ solo nella misura percentuale necessaria alla copertura al 100% del credito così garantito.

4. protestate spese e ripetibili.

C. In via ancor più subordinata

1. Il reclamo é accolto nella sua domanda ancor più subordinata.

2. Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é mantenuto, tuttavia a condizione che venga garantito alla __________ il pagamento del dividendo concordatario anche su una cifra eventualmente superiore al credito di Fr. 136’518.40, iscritto in V classe, secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e l’esito della vendita del mappale __________ di __________.

3. Protestate spese e ripetibili.”

viste le ossservazioni 8 luglio 1996 del liquidatore __________;

preso atto che con scritto 18 luglio 1996 il liquidatore __________ ha prodotto copia dell’atto generale di pegno e cessione sottoscritto da __________ (doc. 10), a garanzia per l’eventuale maggior credito della __________ nei confronti del __________ in liquidazione concordataria a dipendenza sia dell’esito dell’azione di contestazione della graduatoria e del presente reclamo, che della vendita della part. n. __________ di __________;

rilevato che con lettera 6 settembre 1996 la reclamante, sulla base della documentazione ricevuta da questa Camera e dal liquidatore __________, ed in particolare del suddetto atto generale di pegno e cessione doc. 10, ha comunicato che il reclamo può essere evaso con l’accoglimento della domanda ancor più subordinata e la constatazione che l’atto di pegno garantisce la __________;

ritenuto non esservi più contenzioso, riservati i diritti di chi non è qui parte di formulare reclamo limitatamente al novum ex disp. n. 1.1., richiamati gli art. 316n LEF; 67 cpv. 2 e 68 cpv.2 OTLEF

pronuncia

1. Il reclamo 21 giugno 1996 della __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza lo stato di riparto provvisorio allestito il 21/28 luglio 1996 dal liquidatore __________ nel concordato con abbandono dell’attivo del __________, Lugano, é mantenuto, ritenuto che l’atto di pegno e di cessione doc. 10 serve quale garanzia per l’eventuale maggior credito __________, anche su una cifra eventualmente superiore al credito di Fr. 136’518.40, iscritto in V classe, secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e l’esito della vendita del mappale __________ di __________.

1.2. Il liquidatore depositerà nuovamente lo stato di riparto provvisorio, con facoltà di inpugnativa limitata nel senso del cons. 1.1.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria