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15.1996.106 • TRAC TI 15.1996.106 Generato dall'IA

Garnishment of Disability Pension Based on Shared Family Existence Minimum

Numero d'incarto 15.1996.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a decision by the execution office to garnish CHF 417 per month from a debtor's income, calculated based on a shared family existence minimum that attributed 9% of total income to the debtor whose income consisted solely of an unseizable disability pension. The court reasoned that under the applicable law regarding family maintenance, income required for the debtor's needs, including disability benefits, cannot be garnished, and further, that any potential claim the debtor might have against a spouse based on marital support obligations (for personal needs during marriage) cannot be seized to satisfy debts incurred by the debtor prior to the marriage, leading to the annulment of the garnishment order.

Regesto Legislator

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Art. 99 LEF, Art. 163 CC, Art. 163 cpv. 1 CC, Art. 163 cpv. 2 CC, Art. 93 LEF, Art. 164 cpv. 1 CC; Garnishment of Disability Pension Based on Shared Family Existence Minimum: The court reasoned that under the applicable law regarding family maintenance, income required for the debtor's needs, including disability benefits, cannot be garnished, and further, that any potential claim the debtor might have against a spouse based on marital support obligations (for personal needs during marriage) cannot be seized to satisfy debts incurred by the debtor prior to the marriage, leading to the annulment of the garnishment order.

Parole chiave

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rendita d'invalidità reddito minimo prestazione familiare obbligo di mantenimento pignoramento del salario causa dell'obbligazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons.
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 114 III 12
Spousal Income, Excessive Housing Costs, and Attachability of Debtor's Salary Calculation
DTF 114 III 15
DTF 114 III 15-16 e riferimenti ivi; Hausherr/Reusser/Geiser, op.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the pronouncement section, this provision is the basis for the decision on the merits regarding the appeal against the execution measure.

art. 93 LEF

Cited in the pronouncement section, this provision is related to the determination of the minimum living allowance used in the assessment of the executable amount.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning before the final orders, this provision justifies the decision not to levy court costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning before the final orders, this provision justifies the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00106 15.96.00107 · Lugano 25 febbraio 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi 4 luglio 1996 di

__________ __________ ambedue patr. da: __________ contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 27 giugno 1996 concernente la revisione del pignoramento di salario in diverse esecuzioni promosse contro __________ da

__________ rappr. da: __________ (esec. n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________)

__________ (sec. n.__________)

__________ (esec. n. __________)

viste le osservazioni: - 23 luglio 1996 dello __________

- 26 luglio 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano

rilevato che con decreti presidenziali 8 luglio 1996 ai ricorsi è stato concesso

effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto

A. Diversi creditori procedono contro __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Con riesame di un precedente pignoramento l’UE di Lugano in data 27 giugno 1996 ha pignorato a __________ un’eccedenza di Fr. 417.-- al mese sulla base del seguente computo:

Introiti

- debitrice Fr. 893.-- 9%

- marito Fr. 8’200.-- 91%

totale Fr. 9’093.--

Minimo di esistenza della famiglia

- minimo base Fr. 1’370.--

- figli Fr. 1’000.--

- affitto Fr. 1’700.--

- cassa malati Fr. 611.30

- trasferte marito Fr. 150.--

- pasti marito Fr. 200.--

- diversi Fr. 250.--

totale Fr. 5’281.30

Minimo di esistenza a carico della moglie: 9% di Fr. 5’281.30 = Fr. 475.30

Eccedenza pignorabile: introito mensile Fr. 893.-- ./. Fr. 475.30 minimo a carico dell’escussa = Fr. 417.70.

L’UE di Lugano ha pignorato l’importo di Fr. 417.-- come credito della debitrice nei confronti del marito ed ha diffidato quest’ultimo al pagamento di Fr. 417.-- al mese ex art. 99 LEF, rilevando che tale importo non poteva essere notificato all’AI.

C. Contro siffatto provvedimento si sono tempestivamente aggravati __________ e __________ argomentando di essersi sposati nel febbraio 1996. Il debito di __________ si riferisce ad imposte, anteriori al matrimonio, rimaste impagate, di cui solo la moglie è responsabile. La debitrice, che è a beneficio unicamente di una rendita AI di Fr. 893.-- mensili, non vanta alcun credito nei confronti del marito, nè salariale, nè di alcun altro genere. D’altro canto il marito non può essere chiamato a rispondere di debiti della moglie precedenti al matrimonio, ritenuto tra l’altro che il loro regime dei beni è quello ordinario della partecipazione agli acquisti.

D. Lo __________ non ha presentato osservazioni particolari, mentre l’UE di Lugano ha confermato il suo operato.

Considerato

in diritto:

1. I due ricorsi sono diretti contro lo stesso provvedimento 26 giugno 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano e sono sostanzialmente incentrati su convergenti allegazioni tanto fattuali che in diritto: le cause inc. 15.96.106 e 15.96. 107 possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

2.

a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III

13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

b) Nel procedere al pignoramento di salario l’Ufficio di esecuzione deve operare nel rispetto della normativa sul mantenimento della famiglia dedotta dall’art. 163 CC, in vigore dal 1. gennio 1988, secondo cui i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze e indipendentemente dal regime dei beni (donde l’ininfluenza in caso di separazione dei beni ex art. 247 ss. CC, cfr. Marta Niquille-Eberle, Die vertraglichen Güterstände der Gütergemeinschaft und der Gütertrennung, in “Das neue Eherecht”, Veröffentlichungen des Schw. Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St. Gallen, 1987, p. 206), al mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC).

I coniugi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro (art. 163 cpv. 2 CC), atteso che per il cpv. 3 in tale ambito devono tener conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale.

c) La determinazione del minimo vitale ex art. 93 LEF, quando ambedue i coniugi dispongono di un reddito, va quindi operata tenendo conto dell’art. 163 CC.

Il reddito da lavoro è pignorabile solo nella misura in cui, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Per poter calcolare la parte di stipendio del debitore necessaria al sostentamento della famiglia, occorre prima determinare il contributo ex art. 163 CC al mantenimento della famiglia a carico del coniuge del debitore: nella procedura esecutiva non si può tener conto dei pregressi accordi tra coniugi, suscettibili di arrecare pregiudizio a terzi per l’impossibilità pratica di ogni ragionevole controllo, ma va ricercata una soluzione oggettiva semplice e praticabile (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, vol. I, 1988 n. 67 all’art. 163 CC, p. 179).

d) La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in DTF 114 III 12-18 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante.

La soluzione attuata poggia sul principio dell’eguaglianza tra i coniugi ed è riferita all’istituto del mantenimento della famiglia ex art. 163 CC (cfr. DTF 114 III 15-16 e riferimenti ivi; Hausherr/Reusser/Geiser, op. cit., n. 67 all’art. 163 CC, p. 180).

e) Ex art. 164 cpv. 1 CC il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.

Il pignoramento delle singole prestazioni ex art. 164 CC è in linea di principio possibile. Lo scopo di tale

diritto è quello di aumentare il credito del coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa, così che possa usufruire di tale credito per il soddisfacimento dei suoi bisogni personali. Il pignoramento può essere escluso solo nei casi in cui con il pignoramento viene saldato un debito, che non sta in alcuna relazione con i bisogni personali del debitore. Questa relazione viene a mancare in particolare per debiti nati prima del matrimonio, atteso che l’art. 164 CC deve essere a disposizione del coniuge per i suoi bisogni durante il matrimonio (cfr.Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit. n. 37 all’art. 164 CC, p. 201).

f) Sulla base delle precedenti considerazioni va rilevato che l’UE di Lugano, in linea di principio, ha correttamente determinato il reddito di ambedue i coniugi ed il loro minimo vitale comune, ripartendo poi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota di Fr. 417.-- risultante dal reddito di __________ non è stata pignorata, trattandosi di prestazione AI, assolutamente impignorabile ex art. 92 n. 10 LEF. Questo importo rimane pertanto a disposizione dell’escussa per sopperire ai suoi bisogni dovuti all’invalidità.

D’altro canto non può essere pignorato nessun credito di __________ o nei confronti del coniuge, in base all’obbligo di quest’ultimo ex art. 164 CC di versare alla moglie una somma a libera disposizione, trattandosi di debiti che non stanno in relazione con i bisogni personali della moglie durante il matrimonio, bensì di debiti che risalgono al periodo precedente il matrimonio dei ricorrenti.

Il pignoramento dell’importo di Fr. 417.-- come credito __________ nei confronti di __________ va pertanto annullato.

3. I ricorsi 4 luglio 1996 di __________ e __________ vanno quindi accolti.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia

1. Gli incarti n. 16.

96. 106 e VIG 15. 96.107 sono dicharati congiunti.

2. Il ricorso 4 luglio 1996 di __________ (inc. VIG 15.96 106) è accolto.

2.1. Di conseguenza il pignoramento 27 giugno 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano dell’importo di Fr. 417.-- come credito di __________ nei confronti di __________ è annullato.

2.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Il ricorso 4 luglio 1996 di __________ (inc. VIG 15.96.107) è accolto.

3.1. Di conseguenza il pignoramento 27 giugno 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano dell’importo di Fr. 417.-- come credito di __________ nei confronti di __________ è annullato

3.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria