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15.1996.00187 • TRAC TI 15.1996.00187 Generato dall'IA

Creditor Lien Enforcement After Bankruptcy Declaration

Numero d'incarto 15.1996.00187
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor, seeking to enforce a landlord's lien (right of retention) over movables via an inventory procedure initiated before the debtor's bankruptcy, appealed a decision by the execution office refusing to proceed with the sale of the inventoried assets after the bankruptcy declaration. The court reasoned that the pre-bankruptcy execution procedure, even one securing a right of retention, ceases to exist upon the declaration of bankruptcy unless a specific statutory exception applies, and in this case, since the bankruptcy was reactivated after initial suspension for lack of assets, the exception for finalized realization procedures did not apply, thus correctly leading the execution office to reject the sale request; however, the court deemed the request to have the claim recognized with the lien in the bankruptcy ranking premature, as the execution office had only expressed an intent to treat it as a secured claim, not yet officially including it in the creditors' list.

Regesto Legislator

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Art. 169 CP, Art. 7 LPR, Art. 271 CO, Art. 268 CO, Art. 219 cpv. 1 LEF, Art. 283 cpv. 1 LEF; Creditor Lien Enforcement After Bankruptcy Declaration: The court reasoned that the pre-bankruptcy execution procedure, even one securing a right of retention, ceases to exist upon the declaration of bankruptcy unless a specific statutory exception applies, and in this case, since the bankruptcy was reactivated after initial suspension for lack of assets, the exception for finalized realization procedures did not apply, thus correctly leading the execution office to reject the sale request; however, the court deemed the request to have the claim recognized with the lien in the bankruptcy ranking premature, as the execution office had only expressed an intent to treat it as a secured claim, not yet officially including it in the creditors' list.

Parole chiave

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esecuzione in via di fallimento inventario dei beni fallimentari diritto di ritenzione del locatore realizzazione dei beni pegno immobiliare vendita di cose mobili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 116 III 125
DTF 79 III 130
In particolare fanno eccezione al divieto le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento (DTF 79 III 130 s.; cfr.
DTF 93 III 57
1 primo periodo seconda proposizione LEF *e contrario*), le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi, sia in modo esclusivo che in regime di comproprietà o proprietà comune con il fallito (DTF 93 III 57 e art.
DTF 88 III 20
Resumption of Pledged Asset Realization After Bankruptcy Dismissal and Lapse of Stay of Execution
DTF 32 I 359
DTF 43 III 335
diritto di ritenzione da parte del debitore -avvenuto nell'ambito dell'esecuzione per realizzazione di beni colpiti da ritenzione decaduta con la dichiarazione del fallimentonon è infatti vincolante nei loro confronti (cfr. DTF 43 III 335; H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit.,Vol.II, § 63 n.27 p.528).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 206 vLEF

Used to confirm that the appeal was rejected because the execution ceased by law upon the declaration of bankruptcy.

art. 283 LEF

Cited among the articles upon which the decision is based, relating to the retention right procedure.

art. 250 LEF

Cited among the articles upon which the decision is based, relating to bankruptcy proceedings.

art. 206 LEF

Cited among the articles upon which the decision is based, relating to the effect of bankruptcy on ongoing executions.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not levying costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding legal fees/indemnities.

art. 19 LEF

Cited to define the procedure and deadline for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00187 · Lugano 8 ottobre 1997 /MR/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 novembre 1996

__________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione 21 ottobre 1996 nel fallimento di

__________

viste le osservazioni 6 novembre 1996 dell’UEF di Bellinzona;

ritenuto

in fatto: A. Il

18 dicembre 1995 __________ ha presentato contro __________, e ____________________, quali debitrici solidali, domanda per l’erezione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione relativo a un credito asserito dipendente dalla locazione di locali al primo piano, blocco __________, nello stabile situato in __________ , di complessivi fr.17’400.-- per pigioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

B. Il

21 dicembre 1995 l’UEF ha proceduto all’allestimento dell’inventario dei beni trovati nei locali per un valore di stima totale di fr. 9’450.--. Copia del verbale è stato inviato alle parti interessate in data 28 dicembre 1995.

C. Il

2 gennaio 1996 l’UEF di Bellinzona ha emesso contro __________ il precetto esecutivo n. __________ a convalida dell’inventario, per un credito di fr. 17’400.-- oltre accessori. L’opposizione interposta da __________ è stata rigettata in via provvisoria con decisione 12 marzo 1996 della Pretura del Distretto di Bellinzona, contro la quale non è stato presentato appello.

D. Con scritto 15 aprile 1996 __________ ha fatto presente all’UEF che tutti i beni oggetto dell’inventario appartengono in realtà alla __________.

E. Con domanda 31 maggio 1996/ 3 giugno 1996 __________ ha chiesto la vendita dei beni inventariati. Il 17 giugno 1996 l’UEF ha inviato alle parti l’avviso di ricezione della domanda di vendita.

F. A seguito del mantenimento della pretesa di ritenzione sugli oggetti inventariati da parte di __________, l’UEF in data 27 giugno 1996 ha impartito alla __________ un termine per agire in giudizio contro il creditore procedente.

G. Il

15 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di __________ con effetto dal 15 luglio 1996 a partire dalle ore 14.00, e sospeso la procedura fallimentare per mancanza di attivi con decreto

29 luglio 1996, ______

Dietro anticipazione delle spese da parte di un creditore la procedura fallimentare è stata riattivata e continuata in via sommaria con autorizzazione pretorile 14 agosto 1996 ______

H. Con scritto 5 settembre 1996 __________ ha notificato il credito di fr. 17’400.-- nel fallimento __________.

I. Il

13 settembre 1996 è stata stralciata dai ruoli la causa tempestivamente introdotta dalla __________ contro __________ e relativa al diritto di ritenzione.

J. Con scritti 16 settembre 1996 e 18 ottobre 1996, facendo riferimento all’avvenuto stralcio della causa introdotta dalla __________ __________, __________ ha sollecitato l’UEF a voler dare seguito alla propria domanda di vendita 31 maggio 1996/ 3 giugno 1996 dei beni di cui all’inventario di ritenzione.

K. Con scritto 21 ottobre 1996 l’UEF ha comunicato a __________ __________ che “i beni mobili inventariati a suo tempo si trovano presso la ditta __________ e sono stati inventariati nel fallimento il 26.9.1996, per cui non è possibile procedere alla vendita da voi richiesta nella procedura esecutiva”.

L. Alla formale richiesta 23 ottobre 1996 di __________ di “ripristinare la situazione quo ante con la consegna dei mobili inventariati (che sono stati indebitamente asportati in spregio all’art. 169 CP), la vendita del mobilio oggetto del

diritto di ritenzione, la consegna dell’importo realizzato, e ciò tramite l’amministrazione della massa fallimentare”, l’UEF dichiarando “di non poter aderire alle sue richieste” ha impartito al medesimo un termine per presentare reclamo “nel rispetto dell’art. 7 LPR”, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità dell’atto in caso di decorrenza infruttuosa del termine.

M. Con reclamo 4 novembre 1996 __________ chiede che sia fatto ordine all’UEF “di prevedere nella graduatoria della __________ un credito di fr. 17’400.-- a favore del ricorrente garantito da diritto di ritenzione, come da verbale di inventario del 28.12.1995”, nonché che venga dato seguito alla domanda di vendita 31.5.1996 degli oggetti inventariati nell’ambito dell’esecuzione n. __________, atteso in sostanza che:

- “la procedura per la vendita dei beni inventariati e oggetto del diritto di ritenzione del locatore deve avvenire a cura dell’amministrazione del fallimento -art. 256 e 231 cpv.3 LEF- e l’importo realizzato, in virtù del

diritto di ritenzione, dovrà essere consegnato al creditore procedente”;

- “il

diritto di ritenzione dell’ex-art. 271 CO, ora art. 268 CO, esiste anche nei confronti della massa”;

- “qualora la pretesa dovesse essere comunque iscritta in graduatoria con la menzione ‘sottoposta a ritenzione‘ un’eventuale contestazione della graduatoria promossa da un terzo dovrà essere respinta siccome nel merito il Pretore ha già deciso”.

N. Con le sue osservazioni 6 novembre 1996 l’UEF dichiara di aderire alla richiesta di inserire nella graduatoria a favore del ricorrente il credito di fr. 17’400.-- garantito da pegno, rilevando “che non intende negare all’istante, né l’ha mai negato, l’applicazione dell’art. 219 cpv. 1 LEF”, mentre si oppone alla richiesta di procedere alla vendita dei beni di cui all’inventario di ritenzione, concludendo quindi per un accoglimento solo parziale del gravame.

Considerando

in diritto: 1.

a) Per l’art. 283 cpv. 1 LEF il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione ex art. 268 e ss. CO. L’allestimento dell’inventario di ritenzione (art. 283 cpv. 3 LEF) è soltanto una misura intesa ad assicurare, individuandolo, il substrato della futura esecuzione per pigioni e affitti, e in questo senso l’inventario di ritenzione è paragonabile al verbale di pignoramento o al verbale di sequestro (cfr. K. Amonn/

D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 34 n.8, p.274). Esso non esplica effetti materiali, il diritto di ritenzione sussistendo indipendentemente dalla presa dell’inventario (cfr. DTF

116 III 125; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 34 n.28, p.277).

b) Per l’art. 206 vLEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di

diritto e durante la procedura fallimentare non se ne possono promuovere di nuove. Giurisprudenza e dottrina hanno riconosciuto da tempo alcune eccezioni a questo divieto (eccezioni ora in parte codificate dal nuovo diritto, cfr. art.

206 LEF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997). In particolare fanno eccezione al divieto le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento (DTF 79 III 130 s.; cfr. ora art. 206 cpv. 1 primo periodo seconda proposizione LEF *e contrario*), le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi, sia in modo esclusivo che in regime di comproprietà o proprietà comune con il fallito (DTF 93 III 57 e art. 89 ORF; cfr. ora art. 206 cpv. 1 secondo periodo LEF), nonché le esecuzioni in via di realizzazione del pegno, qualora le stesse al momento della dichiarazione di fallimento si trovassero in uno stadio procedurale avanzato e il fallimento venisse sospeso e chiuso per mancanza di attivi (cfr. DTF 88 III 20; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 45 n.13, p. 242). Quest’ultima eccezione è stata ammessa in linea di principio anche per le esecuzioni per realizzazione di beni colpiti da diritto di ritenzione (cfr. DTF

32 I 359 = Ed. sep. 1906, p. 139, cons. 3; BlSchK 1979, p. 5; H. Fritzsche/ H.

U. Walder, op.cit., Vol. II, § 45 n.13 in fine, p. 242).

c) Nel caso in esame il reclamante ha chiesto l’erezione dell’inventario a tutela del

diritto di ritenzione in data 18 dicembre 1995 e promosso l’esecuzione a convalida dell’inventario di ritenzione con precetto esecutivo del 2 gennaio 1996. Il fallimento dell’escussa è stata pronunciata il 15 luglio 1996, quindi successivamente all’esecuzione promossa dal reclamante, già pendente al momento della dichiarazione di fallimento. Per l’art. 206 vLEF siffatta esecuzione cessa di diritto, come tutte le esecuzione in corso contro la fallita, a meno che si realizzi una delle eccezioni sopra menzionate. Ciò non è però il caso. Infatti non sempre le esecuzioni a convalida di un inventario di ritenzione pendenti al momento della dichiarazione di fallimento possono continuare nonostante il divieto dell’art. 206 vLEFcosì come sembra voler assumere il reclamante: fanno eccezione al principio soltanto in caso di successiva sospensione del fallimento e contestuale chiusura per mancanza di attivi ex art.

230 LEF. In concreto invece la procedura fallimentare è stata sì sospesa per mancanza di attivi (decisione pretorile 29 luglio 1996), ma anche riattivata e continuata in via sommaria a seguito di tempestivo anticipo delle spese occorrenti da parte di altro creditore (decisione pretorile 14 agosto 1996). Non verificandosi alcuna delle eccezioni ammesse dalla giurisprudenza al divieto di continuare rispettivamente riprendere esecuzioni in corso al momento del fallimento dell’escussa, l’Ufficio di esecuzione si è correttamente determinato rifiutandosi di dare seguito alla domanda di vendita degli oggetti colpiti da ritenzione presentata dal reclamante nell’esecuzione a convalida dell’inventario di ritenzione, esecuzione questa che con la dichiarazione di fallimento è cessata di diritto. Su questo punto il reclamo va pertanto respinto.

2.

a) Con la pronuncia del fallimento tutti i beni pignorabili appartenenti al fallito, quand’anche già pignorati, sequestrati, ma non ancora realizzati, sono devoluti alla massa fallimentare (cfr. art. 197 e 199 LEF) e il fallito perde in linea di principio la facoltà di disporne (art. 204 LEF). Ciò vale senz’altro anche per beni già inseriti in un inventario di ritenzione, l’erezione di un inventario di ritenzione costituendo soltanto una misura volta ad assicurare il substrato dell’esecuzione per pigioni e fitti cui esso si riferisce (cfr. supra cons. 1a). La dichiarazione di fallimento non incide però sull’esistenza del diritto di ritenzione in quanto tale, che si è concretizzato sui beni inseriti nell’inventario di ritenzione e che dal profilo esecutivo è assimilato a un

diritto di pegno manuale (cfr. art. 37 cpv. 2 LEF). Il locatore deve tuttavia insinuare all’ufficio, in conformità all’art. 232 cpv. 2 LEF, la sua pretesa per pigioni e affitti nonché il diritto di ritenzione a garanzia della medesima. La pretesa notificata è quindi inserita nella graduatoria in conformità all’art.

219 LEF.

b) A questo proposito l’UE, nelle sue osservazioni, già ha espresso l’intenzione di voler procedere in tal senso, aderendo alla richiesta di inserire nella graduatoria a favore del ricorrente il credito di fr. 17’400.-- come credito garantito da pegno; tuttavia non essendosi l’organo esecutivo ancora determinato mediante atto esecutivo concreto, il reclamo su questo punto si rivela prematuro, e pertanto irricevibile. Va comunque ricordato che al contrario di quanto ritiene il ricorrente sia la massa fallimentare che gli altri creditori partecipanti alla procedura fallimentare possono in linea di principio contestare il credito insinuato e il diritto di ritenzione nell’ambito della contestazione della graduatoria, e ciò anche qualora, come in concreto, la dichiarazione di fallimento sia intervenuta quando il locatore procedente già abbia ottenuto sia per il credito che per il diritto di ritenzione un titolo formalmente esecutivo (precetto esecutivo a convalida della ritenzione passato in giudicato): il riconoscimento della pretesa e del

diritto di ritenzione da parte del debitore -avvenuto nell'ambito dell'esecuzione per realizzazione di beni colpiti da ritenzione decaduta con la dichiarazione del fallimentonon è infatti vincolante nei loro confronti (cfr. DTF 43 III 335; H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit.,Vol.II, § 63 n.27 p.528).

3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 206 vLEF, 206, 250,

283 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 4 novembre 1996 __________ in quanto ammissibile, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: ________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria