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15.1996.00137 • TRAC TI 15.1996.00137 Generato dall'IA

Appellant v. Enforcement Office Regarding Late Claim Modification in Lien Execution

Numero d'incarto 15.1996.00137
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant filed a complaint against an enforcement office's rectification of the list of encumbrances related to a real estate lien execution, where an interested party had submitted a claim amount increase after the deadline for filing claims (which was set to twenty days after the auction notice) had expired. The court ruled that the deadline for claims is peremptory, and while exceptions exist for subsequent changes in facts or errors by the office, the requested increase in this case resulted from the creditor's own internal error in assessing its legal position, which did not constitute a justifiable exception; therefore, the enforcement office erred in accepting the late modification, and the rectification dated after the deadline was annulled, reinstating the original claim amount from the timely filed list of encumbrances.

Regesto Legislator

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Art. 836 CCS, Art. 138 cpv. 2 cifra, Art. 156 LEF, Art. 36 cpv. 1 RFF, Art. 36 cpv. 1 RRF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appellant v. Enforcement Office Regarding Late Claim Modification in Lien Execution: The court ruled that the deadline for claims is peremptory, and while exceptions exist for subsequent changes in facts or errors by the office, the requested increase in this case resulted from the creditor's own internal error in assessing its legal position, which did not constitute a justifiable exception; therefore, the enforcement office erred in accepting the late modification, and the rectification dated after the deadline was annulled, reinstating the original claim amount from the timely filed list of encumbrances.

Parole chiave

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pegno immobiliare insinuazione del credito atto tardivo esecuzione opposizione tardiva appuramento dell'elenco oneri Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 101 III 38
DTF 113 III 18
2; DTF 113 III 18; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol.
DTF 76 III 44
DTF 96 III 78
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 138 e rel. e LEF

This article (referred to as the primary ground in the final instruction, in conjunction with related provisions) establishes the deadline and consequences for creditors to file their claims in pledge realization proceedings, justifying the main ruling.

art. 36 cpv. 1 RRF

This article governs the consequences for late-filed claims not being included in the list of encumbrances, cited in the final instruction alongside the main ground.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision dictates that no fees shall be collected, as explicitly stated in the dispositive order regarding costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision dictates that no compensation (indemnities) shall be awarded, as explicitly stated in the dispositive order regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00137 · Lugano 6 febbraio 1997 /MR/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 19 luglio 1996

_____________ contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano,

e meglio contro la rettifica 8 luglio 1996 dell’elenco oneri 26 giugno 1996 nell’esecuzione no. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa contro la reclamante da

__________ e interessante pure:

- __________

viste le osservazioni:

- 23 luglio 1996 della __________

- 29 luglio 1996 della __________

- 30 luglio 1996 del __________ ;

- 6 agosto 1996 dell’ UE di _______;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

A. Nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa con PE no. __________ 2 settembre 1994 __________ contro __________, in data 6 marzo 1996 lo stesso istituto di credito ha presentato la domanda di vendita della part. __________ RFD Lugano di proprietà dell’escussa.

B. In data 3 giugno 1996 l’UE ha inviato per raccomandata agli interessati copia dell’avviso di incanto unico relativo alla part. __________ RFD Lugano, con l’indicazione che l’incanto si sarebbe tenuto il 29 agosto 1996 alle ore 15.00 a Lugano, che il termine per le insinuazioni di oneri fondiari scadeva il 24 giugno 1996 e che le condizioni d’asta si sarebbero potute visionare durante dieci giorni a partire dal 9 agosto 1996.

C. Identico avviso di incanto _____________.

D. Con scritto del 25 giugno 1996, ricevuto dall’UE il 27 luglio 1996, __________ ha notificato un credito di fr. 2’342’412.90 garantito da due cartelle ipotecarie al portatore, la prima di nominali fr. 2’500’00.-- di secondo grado e la seconda di nominali fr. 200’000.-- di terzo grado.

E. In data 26 giugno 1996 l’UE ha allestito l’elenco oneri in base alle insinuazioni. In esso figurano i seguenti crediti garantiti da pegno immobiliare:

IPOTECHE LEGALI (art. 836 CCS - 183 LAC - 252 LT)

1. __________

crediti per imposte cantonali 1992/1993/

1994/1995/1996 (importi provvisori per

gli ultimi

tre anni) e relativi interessi complessivi fr. 69’679.05

2. __________

crediti per interessi imposta immobiliare

comunale 1992 e imposte immobiliari

comunali 1993/1994/1995/1996 con

relativi interessi complessivi fr. 37’120.20

IPOTECHE CONVENZIONALI

3. __________

credito, garantito da una cartella

ipotecaria al portatore di nominali fr.

1’000’000.-- gravante in primo rango, fr. 1’093’184.00

4. __________

credito (capitale e interessi aggiornati),

garantito da cartella ipotecaria al

portatore di nominali fr. 2’500.00.--

in secondo rango e da cartella ipotecaria

al portatore di nominali fr. 200’000.--

in terzo rango, fr. 2’342’412.90

5. __________

credito (capitale e interessi

aggiornati), garantito da cartella

ipotecaria al portatore di nominali

fr. 800.00.-- in quarto rango, da

cartella ipotecaria al portatore di

nominali fr. 800.00.-- in quinto

rango, e da cartella ipotecaria

al portatore di nominali fr. 1’200’000.-- in sesto rango, fr. 3’518’122.25

IPOTECA LEGALE

6. __________

credito garantito da ipoteca

legale (indiretta) definitiva. fr. 143’657.60

Copia di detto elenco oneri è stato spedito agli interessati lo stesso giorno, per invio raccomandato.

F. Con scritto 3 luglio 1996, ricevuto dall’UE il 5 luglio 1996, __________ ha comunicato che l’insinuazione della propria pretesa sarebbe avvenuta in modo errato: seppure corrispondente a quanto risulta dai propri registri, la pretesa notificata non sussisterebbe in realtà nei confronti dell’escussa e debitrice pignoratizia __________ in base ad un accordo di __________ e contestuale "__________ stipulato con quest’ultima nel 1988. La __________ ha quindi rinnovato l’insinuazione della propria pretesa, aumentandola da fr. 2’342’412.90 (come notificato in data 25 giugno 1996 ed iscritto nell’elenco oneri 26 giugno 1996) a fr. 2’798’925.-- (pari al valore nominale delle due cartelle ipotecarie, più gli interessi scaduti di tre anni e a quelli dell’anno in corso calcolati fino alla data fissata per l’incanto), chiedendo l’allestimento di un nuovo elenco oneri che tenga conto della rettifica.

G. In data 8 luglio 1996 l’UE di Lugano, dando seguito alla richiesta __________, ha notificato alle parti un “aggiornamento” dell’ elenco oneri 26 giugno 1996, dove alla posizione 4 il credito __________ è stato portato da fr. 2’342’412.90 a fr. 2’798’925.--.

H. Con tempestivo reclamo 19 luglio 1996 __________ __________ si oppone alla menzionata rettifica, chiedendo che venga "contestata (recte: constatata) la nullità dell’aggiornamento oneri 8/10 luglio 1996" e "confermata la validità dell’elenco oneri 26 giugno 1996", in particolare che "l’insinuazione della __________ " venga "confermata per un credito di fr. 2’342’412.90 e non fr. 2’798’925.--". Essa asserisce in sostanza che la rettifica notificata dalla __________ sarebbe avvenuta dopo la scadenza del termine per le insinuazioni di cui all’art. 138 cpv. 2 cifra 3 LEF e che quindi, trattandosi da un lato di un termine perentorio e dall’altro non verificandosi nella fattispecie i casi eccezionali in cui è comunque ammessa una modifica dell’elenco oneri, l’UE non avrebbe potuto accettare la richiesta della __________ e procedere all’aggiornamento dell’elenco oneri del 26 giugno 1996.

I. Delle osservazioni presentate dalle altre parti interessate si dirà, se del caso, in seguito. La __________ non ha presentato osservazioni.

Considerato

in diritto:

1. Per l’art. 138 cpv. 2 cifra 3 LEF, applicabile all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 LEF, l’avviso di incanto deve contenere "l’ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all’Ufficio, entro venti giorni, le loro pretese sull’immobile," con la comminatoria che "i non insinuati rimarranno esclusi da ogni partecipazione alla somma ricavata dall’incanto, qualora i loro diritti non risultino dai libri pubblici". L’art. 36 cpv. 1 RFF precisa che le pretese insinuate tardivamente non saranno menzionate nell’elenco oneri e che l’Ufficio avviserà immediatamente i titolari della loro esclusione, richiamando loro il

diritto di ricorso entro i termini legali. Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere il termine di insinuazione di carattere perentorio (cfr. DTF 101 III 38, Cons. 2; DTF 113 III 18; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, pag. 442, nota 24; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, pag. 230).

Il Tribunale federale ha invero ammesso alcune deroghe a tale principio. In particolare ha riconosciuto la possibilità di dare avvio ad una nuova procedura di appuramento in caso di modifica dei fatti *posteriore* all’allestimento dell’elenco oneri, qualora soltanto in questo modo fosse possibile tutelare determinati diritti o interessi notevoli (DTF 76 III 44); ha inoltre ammesso il completamento a posteriori di un elenco oneri definitivo in caso di colpevole omissione da parte dell’ufficio, nonché la validità anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno del principio di tenere conto nella ripartizione di una eventuale modifica dei rapporti giuridici intervenuta *dopo* l’allestimento dell’elenco oneri, senza per altro escludere la possibilità di una revisione dell’elenco oneri per fatti *nuovi* (DTF 96 III 78 e seg.); ha infine ipotizzato una deroga al principio della perentorietà del termine per le insinuazioni in caso di diritti reali risultanti dal registro fondiario oppure in altro modo notificati entro il termine all’Ufficio esecuzione (DTF 101 III

38 Cons. 2).

Al di fuori di questi casi particolari vale però il principio secondo cui le pretese insinuate tardivamente non possono né devono essere iscritte nell’elenco oneri (cfr. art. 36 cpv. 1 RRF) e contro il loro eventuale inserimento da parte dell’UE è aperta la via del ricorso all’Autorità di vigilanza (cfr. DTF 113 III 18).

2. Nell’esecuzione in esame l’UE di Lugano, in data 3 giugno 1996, ha proceduto in conformità agli art. 155 e rel. LEF e 102 e rel. RFF alla pubblicazione ed all’avviso di incanto, assegnando ai creditori pignoratizi un termine per insinuare le proprie pretese scadente il 24 giugno 1996.

In data 26 giugno 1996, scaduto il termine per le insinuazioni, ha allestito l’elenco oneri sulla base del Registro fondiario e delle pretese notificate, inserendo anche la pretesa della __________ per fr. 2’342’412.90, seppure notificata con scritto 25 giugno 1996 (ricevuto dall’UE il 27 giugno 1996).

L’elenco oneri 26 giugno 1996 è stato comunicato agli interessati, per invio raccomandato, lo stesso 26 giugno 1996. La __________ ha notificato la pretesa corretta di fr. 2’798’925 con scritto 3 luglio 1996, ricevuto dall’Ufficio il 5 luglio 1996, e dunque quando il termine per le insinuazioni era già ampiamente scaduto. A quel punto l’UE poteva tenere conto della pretesa rettificata della __________ soltanto se si verificava una delle eccezioni sopra citate, ciò che però non era manifestamente il caso, come si evince dalla stessa motivazione data dalla __________ alla propria richiesta: nello scritto 3 luglio 1996 la __________ giustifica infatti l’aumento dell’ ammontare della pretesa affermando che "__________ "(D)emzufolge haben wir in der fraglichen betreibungsamtlichen Verwertung auch die Rechte der Forderungsabtreterin wahrzunehmen". La richiesta di rettifica è quindi la conseguenza in sostanza di un errore della stessa __________ nella valutazione della propria posizione giuridica e non di una modifica dei rapporti di fatto o di diritto successivi al momento della notifica. Esso rappresenta una mera questione interna alla __________, che riguarda tutt’al più il rapporto, pure interno, con la __________, e che non può giustificare una deroga al principio della perentorietà del termine per le insinuazioni. L’UE non poteva pertanto tenere conto della richiesta 3 luglio 1996 della __________, in quanto irrimediabilmente tardiva, e pertanto la rettifica operata l’8 luglio 1996 all’elenco oneri 26 giugno 1996 va annullata.

3. Il reclamo 19 luglio 1996 __________ è pertanto accolto. Non si prelevano tasse (art.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 138 e rel. e LEF, art.

36 cpv. 1 RRF, nonché i disposti citati pronuncia:

1. Il reclamo 19 luglio 1996 __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza l’elenco oneri 8 luglio 1996 è così modificato:

Sub "Ipoteche convenzionali"

cifra __________

per credito notificato, in luogo di fr. 2’798’925.-- è iscritto fr. 2’342’412.90

1.2. Tutte le altre posizioni dell’elenco oneri rimangono invariate.

1.3. E’ fatto ordine all’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano di procedere alla modifica di cui al dispositivo 1.1. rettificando altresì gli importi globali corrispondenti.

2. Non si prelevano spese e non e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale Federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria