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15.1996.00136 • TRAC TI 15.1996.00136 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Action Dismissed Due to Untimely Filing

Numero d'incarto 15.1996.00136
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the enforcement office's actions regarding a property sale, specifically contesting the official appraisal value set in the auction notice (Fr. 900,000 and Fr. 20,000) and challenging certain claims included in the creditor lists, arguing they were not yet due or were guaranteed. The court dismissed the appeal as inadmissible because the complaints were filed outside the ten-day statutory deadline following the notification of the initial appraisal (January 29, 1996), and the creditor lists, which were notified on February 29/March 2, 1996, were not contested within that required timeframe, rendering those claims res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 9 cpv. 2 RFF, Art. 99 cpv. 2 RFF, Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, art. 9 cpv. 2 RRF; Appeal Against Enforcement Action Dismissed Due to Untimely Filing: 900,000 and Fr. 20,000) and challenging certain claims included in the creditor lists, arguing they were not yet due or were guaranteed. The court dismissed the appeal as inadmissible because the complaints were filed outside the ten-day statutory deadline following the notification of the initial appraisal (January 29, 1996), and the creditor lists, which were notified on February 29/March 2, 1996, were not contested within that required timeframe, rendering those claims res judicata.

Parole chiave

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deposito tardivo termine legale forza di cosa giudicata esecuzione opposizione tardiva durata dell'infrazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 2 LEF

Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.

art. 9 cpv. 2 RRF

Cited as part of the legal basis concerning the procedure for requesting a new expert appraisal, which was deemed untimely.

art. 99 cpv. 2 RRF

Cited as part of the legal basis concerning the procedure for challenging encumbrances in pledge realization, which was deemed untimely.

art. 67 cpv. 2 OTLEF

Applied in the final order not to levy costs, as stated in the reasoning.

art. 68 cpv. 2 OTLEF

Applied in the final order not to award compensation, as stated in the reasoning.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00136 · Lugano 8 agosto 1996/C/fc/bsn · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 5 agosto 1996 di

__________ Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante dalla

__________

in tema di nuova stima peritale e di elenco oneri;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

- che con PE n. __________ la __________ procede contro __________ per l’incasso di complessivi Fr. 24’356.20 oltre accessori;

- che con pronunciato 10 ottobre 1994 la Segretaria assessore del distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________

- che il 21 marzo 1995 la creditrice ha chiesto la vendita del pegno;

- che con PE n. __________ la __________ procede contro __________ per l’incasso di complessivi Fr. 25’933.50 oltre accessori;

- che non avendo interposto opposizione al PE il 28 agosto 1995 la creditrice ha chiesto la vendita del pegno;

- che con provvedimento 25 gennaio 1996 l’UE ha fissato al 15 aprile 1996 la vendita dei pegni, al 19 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni di oneri fondiari e al 15 marzo 1996 il deposito delle condizioni d’asta;

- che nell’avviso d’incanto l’UE ha fissato in Fr. 900’000.-- il valore di stima peritale del Fol PPP __________ e in Fr. 20’000.-- il valore di stima peritale del Fol PPP __________ del fondo base __________ di __________

- che l’avviso d’incanto unico è stato notificato al reclamante dall’UE di __________ il 29 gennaio 1996;

- che il 28/29 febbraio 1996 l’UE di Lugano ha allestito gli elenchi oneri iscrivendo, per quanto di rilevanza nella fattispecie, la __________ sub n. __________ per un credito di complessivi Fr. 38’670.40 compresi interessi sino al 15.4.1996 e sub n. __________ per un credito di complessivi Fr. 39’535.45 comprensivo degli interessi sino al 15.4.1996;

- che gli elenchi oneri sono stati notificati al reclamante dall’ufficio postale di __________ il 29 febbraio risp. il 2 marzo 1996;

- che con provvedimento 27 marzo 1996 l’UE di Lugano ha sospeso a seguito di reclamo l’incanto del Fol PPP __________ e __________

- che con provvedimento 16 luglio 1996 l’UE ha fissato al 27 agosto 1996 la vendita dei pegni e al 12 agosto 1996 il deposito delle condizioni d’asta, mentre relativamente al termine per le insinuazioni di oneri fondiari ha fatto riferimento all’elenco oneri inviato alle parti il 28/29 febbraio 1996;

- che nell’avviso d’incanto del 16 luglio 1996, l’UE ha fissato, conformemente al precedente avviso d’incanto, il valore di stima peritale del Fol PPP __________ in Fr. 900’000.-- e in Fr. 20’000.-- il valore di stima peritale del Fol PPP __________;

- che con provvedimento 19 luglio 1996 l’UE ha aggiornato gli elenchi oneri iscrivendo, per quanto di rilevanza nella fattispecie e conformemente agli elenchi oneri del 28/29 febbraio 1996, __________ sub n. __________ per il credito di Fr. 38’670.40 oltre interessi sino al 27.8.1996 e sub n. 8 per il credito di Fr. 39’535.45 oltre interessi sino al 27.8.1996;

- che l’avviso d’incanto unico è stato notificato al reclamante dall’UE di __________ il 29 luglio 1996;

- che con reclamo 2 agosto 1996 __________ ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, una nuova stima dei fondi e una rettifica dell’elenco degli oneri, atteso che:

- ”l’importo stimato dal perito in Fr. 900’000.-- è inverosimile, in quanto si situa ampiamente al di sotto dei valori di mercato reperibili”;

- nell’elenco oneri sono “state inserite delle posizioni che non sono esigibili perché non fondate su una sentenza cresciuta in giudicato (la n. 8) oppure perché garantite (la n. 3)”.

- che __________ contesta il valore di stima peritale, perché i valori indicati non corrisponderebbero all’attuale situazione di mercato;

- che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

- che per l’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per l’art. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato può chiedere all’Autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo periti, previo deposito delle spese occorrenti;

- che la domanda di nuova stima peritale deve essere presentata entro il termine di reclamo (art. 9 cpv. 2, 99 cpv. 2 RFF);

- che nell’avviso d’incanto 25 gennaio 1996 l’UE di Lugano ha stabilito il valore di stima peritale del Fol PPP n__________ in Fr. 900’000.-- e del Fol PPP n. __________ in Fr. 20’000.--;

- che il provvedimento 25 gennaio 1996 è stato notificato al reclamante il 29 gennaio 1996;

- che le censure mosse dal reclamante con il reclamo 5 agosto 1996 al valore di stima peritale sono dunque ampiamente tardive;

- che __________ non ha contestato, entro il termine di dieci giorni dalla notifica avvenuta il 29 febbraio risp. il 2 marzo 1996, gli elenchi oneri 28/29 febbraio 1996 relativamente alle pretese creditorie della __________ di complessivi Fr. 38’670.40 compresi interessi sino al 15.4.1996 (sub n. __________) e di complessivi Fr. 39’535.45 compresi interessi sino al 15.4.1996 (sub n. __________);

- che gli elenchi oneri sono pertanto cresciuti in giudicato a tal proposito;

- che il reclamo di __________ contro siffatte pretese risulta quindi ampiamente tardivo, ritenuto che con il provvedimento 19 luglio 1996 l’ufficio si è limitato a calcolare gli interessi decorsi dal 15 aprile 1996 al 27 agosto 1996 sui capitali riconosciuti in precedenza;

- che il reclamo va dichiarato irricevibile per tardività;

- che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.

68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2 LEF; 9 cpv. 2 e 99 cpv.

2 RRF

pronuncia

1. Il reclamo 5 agosto 1996 dell’___________ è irricevibile per tardività.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a: _________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria