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15.1996.00066 • TRAC TI 15.1996.00066 Generato dall'IA

Appeal Moot Due to Cancellation of Enforcement Procedure

Numero d'incarto 15.1996.00066
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal against the actions of an execution office concerning a specific enforcement procedure, following a suspension order previously granted. However, since the creditor's representative subsequently notified the execution office to cancel the enforcement procedure against the appellant, the appellate supervisory authority determined that the appeal had become moot. Consequently, the court struck the appeal from the record without awarding costs or compensation.

Regesto Legislator

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art. 67 cpv. 2 OTLEF, art. 68 cpv. 2 OTLEF; Appeal Moot Due to Cancellation of Enforcement Procedure: However, since the creditor's representative subsequently notified the execution office to cancel the enforcement procedure against the appellant, the appellate supervisory authority determined that the appeal had become moot. Consequently, the court struck the appeal from the record without awarding costs or compensation.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorizzazione all’esecuzione impugnazione della cancellazione revoca della decisione amministrativa stralcio del procedimento bene impignorabile trasferimento privo d'oggetto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 67 cpv. 2 OTLEF

Cited in the decree as the legal basis for disposing of the appeal by removing it from the roll because it became moot.

art. 68 cpv. 2 OTLEF

Cited in the decree regarding the non-imposition of costs and fees for the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00066 · Lugano 18 giugno 1996/C/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

visto il reclamo 20 maggio 1996 della

__________ Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante dalla

__________

richiamato il decreto presidenziale 21 maggio 1996 di concessione dell’effetto sospensivo;

preso atto che con scritto 28 maggio 1996 il patrocinatore della creditrice ha comunicato, per quanto di rilevanza nel caso di specie, all’UE di Lugano di annullare la procedura esecutiva promossa contro la reclamante;

considerato come il gravame sia divenuto così privo d’oggetto;

richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF

DECRETA:

1. Il reclamo 20 maggio 1996 della __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:_______

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria