Challenge to Issuance of Certificates of Lack of Assets Despite Partnership Interest
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a decision by the execution office to issue certificates of lack of assets in two proceedings, arguing this was premature as the appellant held a one-third interest in real estate through a simple partnership that needed to be seized and realized first under relevant enforcement law provisions. The appellate body deemed the original decision a non-appealable mere declaration of intent or future administrative act, rendering the appeal inadmissible, although it noted the appellant's argument regarding the partnership interest deserved consideration by the execution office before issuing any certificates of lack of assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF, Art. 17 LEF; Challenge to Issuance of Certificates of Lack of Assets Despite Partnership Interest: The appellate body deemed the original decision a non-appealable mere declaration of intent or future administrative act, rendering the appeal inadmissible, although it noted the appellant's argument regarding the partnership interest deserved consideration by the execution office before issuing any certificates of lack of assets.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the non-collection of costs, which corresponds to order 2.
Cited in the reasoning regarding the non-assignment of compensation, which corresponds to order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.96.00063 · Lugano 21 maggio 1996/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 13 maggio 1996 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro l’operato dell’UE di Lugano in matria di prospettata emissione di attestati di carenza di beni nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante da
__________
vista la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo;
ritenuto di dover prescindere dalla richiesta di osservazioni;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con articolato provvedimento 30 aprile 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha, tra l'altro, stabilito al dispositivo n.5:
"le precisiamo inoltre che, per quanto riguarda le esecuzioni n. __________ e __________, visto che dagli accertamenti in nostro possesso non sono stati rinvenuti dei beni pignorabili, verranno emessi nei prossimi giorni degli attestati di carenza di beni";
che con tempestivo reclamo 13 maggio 1996 __________ __________ ha chiesto l'annullamento del dispositivo n.5, protestate tasse, spese e ripetibili, ritenuto che l'emissione di attestati di carenza di beni è a questo stadio di procedura "chiaramente prematura": infatti l'escusso è "intestatario in ragione di 1/3 in società semplice con __________ e __________ di oltre __________ beni immobiliari siti in vari cantoni". Trattandosi di beni in comunione, ex art. 132 LEF va dapprima pignorata e realizzata l'interessenza di __________ nella società semplice, a prescindere da ogni previsione astratta di nessun attivo formulata in termini apodittici dalla creditrice __________ __________
che il dispositivo n.5, ancorché rivestito formalmente dell'apparenza del provvedimento, costituisce dal profilo materiale una semplice dichiarazione d'intenti che si limita a preannunciare un atto esecutivo futuro, nel caso di specie l'emissione di attestati di carenza di beni;
che siffatta espressione di volontà non costituisce provvedimento impugnabile (DTF 113 III
29 cons.1, 96 III 44 cons.2c; Heinz Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, p.156, n.5.23);
che il reclamo è pertanto irricevibile, riservata la futura impugnazione degli atti esecutivi prospettati;
che il gravame sarebbe comunque anche da respingere per carenza del presupposto dell'interesse pratico e attuale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 3.1.2.), dal dispositivo n.5 non potendo derivare alcun pregiudizio al reclamante;
che, a futura memoria e impregiudicato l'esito avanti l'autorità amministrativa come pure l'eventuale ulteriore gravame, è opportuno invitare l'Ufficio esecuzione di Lugano a vagliare la tesi di __________, meritevole di approfondimento, secondo cui - prima di passare all'emissione degli attestati di carenza di beni
- occorre procedere alla realizzazione ex art. 132 LEF e 1 ss. RDC [Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, del 17 gennaio 1923, in: RS 281.41] dell'interessenza dell'escusso nella società semplice che risulterebbe a suo dire essere proprietaria di __________ fondi;
che, con l'emanazione della decisione sull'oggetto del reclamo, la domanda di effetto sospensivo contestuale al gravame è divenuta caduca essendo venuto a mancare l'interesse pratico e attuale ad un giudizio provvisorio ormai superato (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.4.5.);
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 LEF; 2 e 10 LPR
PRONUNCIA:
1. Il reclamo 13 maggio 1996 di __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria