Execution Against Foreign Domiciliaries and Asset Location
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought the issuance of an execution order against debtors stated to be domiciled abroad, which the execution office initially rejected based on the debtors' foreign domicile, despite the claimant asserting jurisdiction based on the location of an asset and prior judicial proceedings. The appellate court upheld the rejection, reasoning that under the relevant execution law, debtors must generally be prosecuted at their domicile, and the mere ownership of an asset within the jurisdiction is insufficient to establish an execution forum without the prerequisite step of an attachment order (sequestro).
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 cpv.1 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF; Execution Against Foreign Domiciliaries and Asset Location: The appellate court upheld the rejection, reasoning that under the relevant execution law, debtors must generally be prosecuted at their domicile, and the mere ownership of an asset within the jurisdiction is insufficient to establish an execution forum without the prerequisite step of an attachment order (sequestro).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe rejection of the appeal is based on the lack of jurisdiction according to this article, as the debtors are domiciled abroad and no special jurisdiction applies.
Cited in the dispositive to state that no judicial costs are to be levied.
Cited in the dispositive to state that no indemnities are to be awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.96.00052 · Lugano 25 aprile 1996 /FC/mb/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 15 aprile 1996
__________
viste le osservazioni 19 aprile 1996 dell’UE di Lugano;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che __________ ha chiesto l'8 marzo 1996 l'emissione di un PE contro __________ e __________, entrambi domiciliati in __________
che con provvedimento 11 marzo 1996 l'UE di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione, atteso che "non è possibile iniziare una procedura in via ordinaria contro debitori domiciliati all'estero";
che il 12 marzo 1996 __________ ha precisato che "die Adresse im Tessin ist: __________ e __________, app. __________ ";
che il 14 marzo 1996 l'UE di Lugano ha reso noto al reclamante che non è possibile procedere contro "i signori __________ che hanno a __________ soltanto una dimora per vacanze";
che con reclamo 15/18 aprile 1996 __________ ha chiesto che venga emesso il chiesto precetto esecutivo contro __________ e __________ __________ per Fr. 371'680.-- oltre accessori, atteso che:
- "l'autorità giudiziaria è nel luogo dove si trova l'oggetto, quindi __________ " (cfr. atto di compravendita e sentenza TA);
- "si tratta sempre dello stesso oggetto, la pretesa del resto del prezzo di compera e delle spese di trasformazione e di ampliamento";
che l'atto di compravendita 2 febbraio 1979 indica __________ (__________) quale domicilio di __________ e __________, cittadini __________;
che la sentenza 18/20 settembre 1995 della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello indica __________ (__________) quale domicilio dei debitori;
che con osservazioni 19 aprile 1996 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, atteso che:
- l'11 marzo 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione "in quanto i debitori sono domiciliati all'estero";
- l'unica possibilità di fondare il foro esecutivo svizzero è "la via del sequestro", atteso che "i due debitori sono intestatari di beni immobili a __________ ";
che al reclamante __________ è noto già dal provvedimento 11 marzo 1996 dell'UE di Lugano, confermato con il successivo atto 14 marzo 1996 privo di portata propria, che non è dato il foro esecutivo ex art. 46 cpv.1 LEF;
che per l'art.
46 cpv.1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio;
che per ammissione del reclamante entrambi gli escussi sono domiciliati in __________ (cfr. domanda di esecuzione);
che irrilevante è il fatto che __________ e __________ siano comproprietari di un fondo a __________
che __________ confonde le nozioni di foro giudiziario (dato nella vertenza che ha portato alla sentenza 18/20 settembre 1995 del TA) e di foro esecutivo (che nel caso di specie non si realizza, i debitori essendo domiciliati in __________ e non tornando applicabile alcun foro speciale);
che il solo riferimento al locus rei sitae è inidoneo, senza il supporto di un sequestro, a fondare la competenza esecutiva ratione loci;
che il reclamo deve pertanto essere respinto;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 46 cpv.1 LEF
pronuncia: 1. Il reclamo 15/18 aprile 1996 di __________ -__________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
________________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria