Debtor v. Enforcement Office: Untimely Opposition to Execution Order Lifted by Prior Appeal Suspension
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe debtor filed a complaint against an enforcement office's decision declaring their opposition to an execution order for a property pledge as untimely, arguing that the opposition deadline had partially elapsed before a previously granted suspension of the enforcement order was lifted. The court sustained the debtor's appeal, reasoning that the granting of a suspensive effect on a prior appeal resets the entire deadline for subsequent actions, such as filing an opposition, effectively having an *ex tunc* effect and nullifying any time elapsed between the initial enforcement notification and the granting of the suspension, thereby validating the later opposition filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 LEF, Art. 56 n.3, Art. 63 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF, art. 56 n.3 LEF; Debtor v. Enforcement Office: Untimely Opposition to Execution Order Lifted by Prior Appeal Suspension: The court sustained the debtor's appeal, reasoning that the granting of a suspensive effect on a prior appeal resets the entire deadline for subsequent actions, such as filing an opposition, effectively having an *ex tunc* effect and nullifying any time elapsed between the initial enforcement notification and the granting of the suspension, thereby validating the later opposition filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governs the effect of an appeal (reclamo) on the underlying execution procedure, which is the core subject of the ruling allowing the appeal.
Cited in the concluding pronouncement, this article concerns the suspension of deadlines due to official holidays (Easter holidays in this case) and influenced the calculation of the deadline.
Cited in the concluding pronouncement, this article dictates the carrying forward of deadlines that expire on non-working days.
Cited in the dispositive reasoning, this provision justifies the decision not to charge court costs ('Non si prelevano spese').
Cited in the dispositive reasoning, this provision justifies the decision not to award legal fees/indemnities ('non si assegnano indennità').
Testo completo
Incarto n. 15.96.00051 · Lugano 30 maggio 1996/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 16 aprile 1996
__________
contro il provvedimento 15 aprile 1996 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
__________
in materia di dichiarazione di opposizione;
richiamato il decreto presidenziale 19 aprile 1996 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 6 maggio 1996 di __________
ritenuto
IN FATTO
A. Nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare __________ ha ottenuto il 22 novembre 1995 l'emissione di un precetto esecutivo che è stato notificato all'escusso __________ il 30 novembre 1995.
B. Con reclamo 4 dicembre 1995 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del precetto esecutivo.
C. Con decreto presidenziale 5 dicembre 1995 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo.
D. Con sentenza 14 marzo 1996 (inc. n. __________) - intimata il 20 e notificata all'escusso il 21 marzo 1996 - questa Camera ha respinto il gravame.
E. Il 12 aprile 1996 __________ ha interposto opposizione.
F. Con provvedimento 15 aprile 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha dichiarato tardiva l'opposizione, atteso che l'opponente non ha tenuto conto che quattro giorni già erano passati nel periodo intercorso tra il 30 novembre 1995 (notifica del PE) e il 5 dicembre 1995 (concessione dell'effetto sospensivo) e che la sentenza 14 marzo 1996 non ripristina un nuovo termine di dieci giorni per formulare opposizione ma fa proseguire quello precedente solo sospeso, ma non azzerato, dalla concessione della sospensiva.
G. Con reclamo 16 aprile 1996 __________ ha chiesto che l'opposizione sia dichiarata tempestiva.
H. Con osservazioni 6 maggio 1996 __________ ha chiesto la reiezione del reclamo con contestuale condanna del debitore "alla rifusione delle spese di procedura e al pagamento di un'adeguata indennità alla creditrice procedente per risarcirla dei costi insorti a causa di questo ennesimo reclamo. Tale indennità non dovrà essere inferiore a Fr. 1'000.--", atteso che:
- __________ persegue "una volta di più in modo del tutto temerario" l'obiettivo di ritardare la conclusione dell'esecuzione, abusando del principio della gratuità della procedura di reclamo, principio che va limitato della declaratoria di temerarietà e dalla conseguente sanzione pecuniaria;
- "l'opinione sulla validità retroattiva della concessione dell'effetto sospensivo è del tutto personale, non sorretta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante. L'effetto sospensivo ha chiaramente effetto solo dal momento della sua concessione, per cui i giorni del termine trascorsi prima della decisione sull'effetto sospensivo devono essere conteggiati nel calcolo del termine per l'opposizione. Ne deriva che a decorrere dal 21 marzo 1996 (data della notifica della sentenza CEF) restavano al debitore ancora solo sei giorni per interporre opposizione. Tale termine non è stato rispettato".
I. Con osservazioni 7 maggio 1996 anche l'UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, ritenuto che l'escusso non ha formulato opposizione nei residui 6 giorni ancora a sua disposizione.
Considerato
IN DIRITTO
1. L'art.
36 LEF stabilisce che il reclamo ha effetto sospensivo soltanto per decreto speciale dell'autorità cui è diretto o del suo presidente, come è il caso nel Cantone Ticino.
Nulla è detto dell'effetto sul decorso dei termini che la concessione della sospensiva determina.
a) Per il reclamante il decreto presidenziale di concessione della sospensiva produce effetti ex tunc e azzera pertanto il tempo già trascorso.
b) Per la precettante e l'Ufficio esecuzione di Lugano si ha invece effetto ex nunc e di conseguenza si ha solo sospensione dei termini.
2. Giurisprudenza e dottrina convergono nel ritenere che la concessione dell'effetto sospensivo determini il ripristino integrale del termine su cui vi è disputa, anche se tra il provvedimento impugnato e il decreto di concessione fossero già trascorsi alcuni giorni: detto altrimenti, il decreto di concessione esplica effetti ex tunc e non ex nunc (DTF 31 I 355; 32 I 265; 53 III 20 cons.2; SJZ 1973 p.106 n.66; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.4 ad art. 36 LEF, p.61; Ernst Blumenstein, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berna 1911, p.90 e nota 56a; Hans Sorg, Das Beschwerdeverfahren in Schuldbetreibungsund Konkurssachen im Kanton Zürich, Diss. Zurigo, 1954, p.85 e nota 23; Antoine Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1974, p.71; Peter von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtmitteln im Zivilprozessund Schuldbetreibungsund Konkursrecht, Zurigo 1980, p.185 e note 1-2).
a) Un nuovo termine di dieci giorni per formulare opposizione ha quindi iniziato a decorrere il 21 marzo 1996 ed è giunto a scadenza domenica 31 marzo 1996, primo giorno delle ferie pasquali ex art. 56 n.3 LEF, donde il riporto al 17 aprile 1996, terzo giorno dopo il termine delle ferie, in conformità dell'art. 63 LEF.
Ne consegue la tempestività dell'opposizione data alla posta il 12 aprile 1996.
3. Il reclamo dell'__________ va pertanto accolto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 36, 56 n.3 e 63 LEF,
PRONUNCIA:
1. Il reclamo 16 aprile 1996 dell'__________ è accolto.
1.1 Di conseguenza l'opposizione interposta il 12 aprile 1996 dall'__________ al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è dichiarata tempestiva.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria