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15.1996.00046 • TRAC TI 15.1996.00046 Generato dall'IA

Provisional Attachment Validity Despite Subsequent Debt Contestation Action

Numero d'incarto 15.1996.00046
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A claimant appealed a provisional attachment order issued during ordinary execution proceedings following the provisional rejection of the debtor's objection, arguing that such an order was inadmissible because the debtor had subsequently filed a timely action to contest the debt, which prevented the provisional rejection from becoming formally final. The supervisory appellate authority rejected the appeal, reasoning that under recently modified federal jurisprudence, a provisional attachment requires the provisional rejection of the initial objection to have become formally final, which occurred here because the debtor failed to appeal the initial rejection; furthermore, the subsequent debt contestation action, though preventing the execution from becoming definitive, does not preclude the provisional attachment itself.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv.2 LPR, Art. 83 cpv.2 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF, Art. 83 LEF; Provisional Attachment Validity Despite Subsequent Debt Contestation Action: The supervisory appellate authority rejected the appeal, reasoning that under recently modified federal jurisprudence, a provisional attachment requires the provisional rejection of the initial objection to have become formally final, which occurred here because the debtor failed to appeal the initial rejection; furthermore, the subsequent debt contestation action, though preventing the execution from becoming definitive, does not preclude the provisional attachment itself.

Parole chiave

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pignoramento provvisorio validità del sequestro opposizione tardiva azione di risarcimento danni da sequestro blocco del conto bancario procedura ordinaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 23 I 955
DTF 47 III 68
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 83 LEF

This article is cited just before the dispositive, presumably governing the context of the contested provisional attachment.

art. 67 cpv.2 OTLEF

Cited in the reasoning section as the basis for not levying costs, and referenced implicitly by the ruling in point 2.

art. 68 cpv.2 OTLEF

Cited in the reasoning section as the basis for not awarding compensation, and referenced implicitly by the ruling in point 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00046 · Lugano 22 aprile 1996/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 29 marzo 1996

__________ contro

l’operato dell’UEF di Locarno nell'esecuzione ordinaria n. __________ promossa contro il reclamante da

__________

in materia di pignoramento provvisorio;

viste le osservazioni 1° aprile 1996 dell'UEF di Locarno;

ritenuto di dover procedere in via analogica ex art. 9 cpv.2 LPR;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che con sentenza 12 settembre 1995 il Pretore di Locarno-Città ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ __________ al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;

che l'escusso non ha impugnato il pronunciato sommario e ha formulato il 3 ottobre 1995 azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv.2 LEF;

che il 19 gennaio 1996 il __________ ha chiesto il pignoramento provvisorio;

che l'11 marzo 1996 l'UEF di Locarno ha eseguito il pignoramento provvisorio, intimando il 18 marzo 1996 (recte: il 20, come rettamente ha evidenziato il reclamante) il corrispondente atto di pignoramento provvisorio;

che il 29 marzo 1996 __________ si è tempestivamente aggravato contro il provvedimento dell'organo d'esecuzione, asseverando che non è ammissibile ordinare pignoramenti provvisori quando il rigetto dell'opposizione non è ancora divenuto definitivo perché l'escusso ha formulato tempestiva azione di disconoscimento di debito;

che l'escusso si è richiamato espressamente al cambiamento di giurisprudenza operato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nella sentenza 22 gennaio 1996;

che il citato pronunciato, destinato a pubblicazione, non ha però la portata che il reclamante sostiene;

che infatti la massima Corte si è limitata ad affermare - modificando la consolidata giurisprudenza quasi centenaria risalente a DTF 23 I 955-956 e confermata in DTF 47 III 68 e 55 III 173 cons.2, allineandosi mutatis mutandis all'opinio iuris ticinese in Rep 1993 p.123 n.3a - che il pignoramento provvisorio presuppone che la sentenza di rigetto provvisorio sia cresciuta in giudicato formale;

che nel caso di specie siffatto presupposto si realizza, atteso che __________ non ha impugnato il pronunciato pretorile di rigetto provvisorio, che è pertanto cresciuto in giudicato formale;

che l'azione di disconoscimento di debito, tempestivamente promossa dall'escusso, è inidonea ad evitare il pignoramento provvisorio, pur impedendo che divenga definitivo (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1993, §19 n.58-59);

che il reclamo va pertanto respinto, ritenuto che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

richiamato l'art. 83 LEF,

PRONUNCIA

1. Il reclamo 29 marzo 1996 __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione: ____________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria